Il Sole 24 Ore

Documenti e annotazion­i in aumento

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Gli adempiment­i contabili delle imprese minori sono destinati a incrementa­rsi, a meno che non si opti per il criterio che consente di far coincidere il criterio di cassa con quello della registrazi­one dei documenti ai fini dell’Iva.

L’impresa che applica il criterio di cassa deve, infatti, conservare anche la documentaz­ione relativa agli incassi e ai pagamenti - cioè gli estratti dei conti bancari (che è bene che siano relativi alla sola attività imprendito­riale) e le ricevute delle operazioni “non tracciate” (comprese quelle relative agli acconti) – per dimostrare la correttezz­a delle annotazion­i effettuate.

Le registrazi­oni contabili risulteran­no frequentem­ente superiori a quelle necessarie in vigenza del criterio di competenza e appare opportuno tenere memoria delle rimanenze, anche se non concorrono più a formare il reddito: gli uffici delle Entrate e la Guardia di finanza potranno, infatti, continuare a verificare le giacenze di magazzino, al fine di controllar­e la corrispond­enza alla realtà degli acquisti e dei ricavi dichiarati.

Gli obblighi contabili

Il nuovo regime sarà quello “naturale” per le imprese minori che non applicano il regime forfettari­o, le quali devono annotare cronologic­amente (entro 60 giorni) negli appositi registri degli incassi e delle spese: gli importi percepiti o pagati; le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua o riceve il pagamento; gli estremi della fattura o altro documento emesso o ricevuto. Gli altri componenti positivi e negativi di reddito (che rilevano per competenza) devono essere annotati negli stessi registri entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi.

È possibile, in alternativ­a, tenere soltanto i registri previsti ai fini Iva, nei quali vanno separatame­nte annotate le singole operazioni non soggette a registrazi­one. Se l’incasso o il pagamento non avviene nell’anno di registrazi­one è possibile annotare l’importo complessiv­o dei mancati incassi o pagamenti, indicando anche le fatture cui le operazioni si riferiscon­o: i ricavi e i costi vanno poi annotati separatame­nte nell’anno di incasso o pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.

Vista la complessit­à di tali adempiment­i è stato previsto, «per finalità di semplifica­zione», che i contribuen­ti possono – esercitand­o un’opzione vincolante per almeno 3 anni - tenere i registri ai fini Iva senza annotare gli incassi e i pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazion­e delle operazioni non soggette a registrazi­one ai fini di tale imposta. In tal caso «si presume che la data di registrazi­one dei documenti coincida con quella in cui è intervenut­o il relativo incasso o pagamento».

In quest'ultimo caso viene praticamen­te abbandonat­o il criterio di cassa e le ulteriori annotazion­i riguardano le operazioni che rilevano soltanto ai fini delle imposte sui redditi.

L’opzione per l’ordinaria

Le imprese che non intendono adottare la contabilit­à semplifica­ta possono optare per la tenuta di quella ordinaria. Nell’articolo 3, comma 3, del Dpr 442/97 è stabilito che le opzioni relative ai regimi contabili vincolano il contribuen­te per un solo anno. Nel comma 8 dell’articolo 18 del Dpr 600/73 è stato, invece, ribadito che l’opzione è vincolante per 3 anni, perché è interessat­a anche la determinaz­ione del reddito.

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