Irrilevanti gli utili ante-sostitutiva
pPer evitare doppie imposizioni, viene disciplinata anche l'ipotesi della distribuzione degli utili formatisi prima dell'avvio del nuovo regime di tassazione. In particolare, viene previsto un meccanismo che salvaguarda l'irrilevanza fiscale delle somme prelevate dall'imprenditore, o distribuite al socio, in quanto costituite da utili già tassati per trasparenza al di fuori del sistema Iri.
Il comma 6 dell'articolo 55-bis introduce un criterio presuntivo in base al quale sono da considerare distribuite per prime le riserve di utili formate antecedentemente all'applicazione del nuovo regime e in quanto tali, quindi, già tassate. Laddove, in particolare, vi siano riserve di utili già tassate in capo all'imprenditore in- dividuale, o ai soci per trasparenza, in modo ordinario saranno proprio queste ultime a essere fiscalmente interessate dal prelievo, con priorità, dunque, rispetto agli utili generatisi in vigenza dell'opzione per la tassazione fissa. Il tutto, ovviamente, sino ad esaurimento delle riserve stesse.
Letteralmente la norma dispone che le riserve da cui sono prelevate le somme “si considerano formate prioritariamente” con utili generatisi in periodi prece- denti l'opzione Iri senza ulteriori precisazioni. In assenza di ulteriori chiarimenti è da ritenere che la presunzione abbia carattere assoluto e non sia ammessa, pertanto, una diversa scelta da parte del contribuente.
Si pensi al caso, ad esempio, di un soggetto che può beneficiare, in un certo anno, di detrazioni fiscali o oneri deducibili e per il quale sarebbe maggiormente conveniente imputare i prelievi effettuati agli utili tassati in regime Iri. In questo caso non si potrebbe scegliere di tassare le riserve.
La presunzione non dovrebbe, invece, trovare applicazione nel caso in cui il soggetto disponga di riserve aventi natura diversa rispetto a quella prevista dalla norma, come nel caso di apporti di capitale. È verosimile che nei prossimi modelli di dichiarazione (Unico 2018) saranno istituiti prospetti specifici per evidenziare lo scarico progressivo degli utili prodotti in regime ante-Iri e già tassati per trasparenza in capo ai soci.
L'unico svantaggio di questo meccanismo, la cui entità si ritiene comunque sia modesta, è quello di perdere eventualmente solo una parte della quota di Ace. La diminuzione delle riserve che si determina per effetto della presunzione di distribuzione degli utili pregressi, infatti, comporta una riduzione della base imponibile sulla quale conteggiare il rendimento nozionale e la relativa quota di reddito esente da imposizione.
L’ORDINE DI DISTRIBUZIONE In assenza di indicazioni specifiche sul punto si deve ritenere che il contribuente non possa derogare alla presunzione