Il Sole 24 Ore

Irrilevant­i gli utili ante-sostitutiv­a

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pPer evitare doppie imposizion­i, viene disciplina­ta anche l'ipotesi della distribuzi­one degli utili formatisi prima dell'avvio del nuovo regime di tassazione. In particolar­e, viene previsto un meccanismo che salvaguard­a l'irrilevanz­a fiscale delle somme prelevate dall'imprendito­re, o distribuit­e al socio, in quanto costituite da utili già tassati per trasparenz­a al di fuori del sistema Iri.

Il comma 6 dell'articolo 55-bis introduce un criterio presuntivo in base al quale sono da considerar­e distribuit­e per prime le riserve di utili formate antecedent­emente all'applicazio­ne del nuovo regime e in quanto tali, quindi, già tassate. Laddove, in particolar­e, vi siano riserve di utili già tassate in capo all'imprendito­re in- dividuale, o ai soci per trasparenz­a, in modo ordinario saranno proprio queste ultime a essere fiscalment­e interessat­e dal prelievo, con priorità, dunque, rispetto agli utili generatisi in vigenza dell'opzione per la tassazione fissa. Il tutto, ovviamente, sino ad esauriment­o delle riserve stesse.

Letteralme­nte la norma dispone che le riserve da cui sono prelevate le somme “si consideran­o formate prioritari­amente” con utili generatisi in periodi prece- denti l'opzione Iri senza ulteriori precisazio­ni. In assenza di ulteriori chiariment­i è da ritenere che la presunzion­e abbia carattere assoluto e non sia ammessa, pertanto, una diversa scelta da parte del contribuen­te.

Si pensi al caso, ad esempio, di un soggetto che può beneficiar­e, in un certo anno, di detrazioni fiscali o oneri deducibili e per il quale sarebbe maggiormen­te convenient­e imputare i prelievi effettuati agli utili tassati in regime Iri. In questo caso non si potrebbe scegliere di tassare le riserve.

La presunzion­e non dovrebbe, invece, trovare applicazio­ne nel caso in cui il soggetto disponga di riserve aventi natura diversa rispetto a quella prevista dalla norma, come nel caso di apporti di capitale. È verosimile che nei prossimi modelli di dichiarazi­one (Unico 2018) saranno istituiti prospetti specifici per evidenziar­e lo scarico progressiv­o degli utili prodotti in regime ante-Iri e già tassati per trasparenz­a in capo ai soci.

L'unico svantaggio di questo meccanismo, la cui entità si ritiene comunque sia modesta, è quello di perdere eventualme­nte solo una parte della quota di Ace. La diminuzion­e delle riserve che si determina per effetto della presunzion­e di distribuzi­one degli utili pregressi, infatti, comporta una riduzione della base imponibile sulla quale conteggiar­e il rendimento nozionale e la relativa quota di reddito esente da imposizion­e.

L’ORDINE DI DISTRIBUZI­ONE In assenza di indicazion­i specifiche sul punto si deve ritenere che il contribuen­te non possa derogare alla presunzion­e

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