Un test libera le perdite pre-fusione
La vitalità economica deve essere verificata fino alla frazione di esercizio precedente l’operazione straordinaria Per bloccare la deduzione del «rosso» della società incorporata va provato l’intento elusivo
pNella fusione per incorporazione le perdite fiscali della società incorporata non sono automaticamente deducibili dall’incorporante. Quest’ultima, prima della fusione, deve verificare il superamento del test di vitalità economica da parte della società che viene rilevata. Tale condizione deve permanere fino alla frazione di esercizio precedente la fusione. Tuttavia, se l’amministrazione intende contestare la condotta dell’incorporante deve seguire la procedura prevista per le norme antielusione e provare il presunto intento elusivo. Così si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 6353/36/2016 (presidente Ranieri, relatore Monterisi).
Il contenzioso
Nel caso in esame, il fisco accer- tava gli esercizi a cavallo tra il 2006 e il 2007 e tra il 2007 e il 2008 di una Spa che ha incorporato una società con perdite fiscali pregresse, senza verificare la sussistenza dei requisiti di vitalità economica del periodo precedente la data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione.
La società presentava ricorso, sottolineando che gli indici di vitalità erano stati accuratamente verificati con esito positivo. Secondo la contribuente, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali e contabili della fusione per incorporazione basta che gli indici di vitalità economica siano verificati e mantenuti per la sola frazione di esercizio precedente alla data di fusione
L’amministrazione finanziaria, però, resisteva sottolineando che i requisiti minimi di vita- lità economica devono sempre sussistere in capo all’incorporata fino al momento in cui la fusione viene deliberata. Secondo l’ufficio, nel caso di fusione per incorporazione posta in essere il 20 giugno 2007, le perdite precedenti al 1° luglio 2006 non possono essere riportate, anche se la data di efficacia reale dell’operazione è fissata al 20 giugno 2006
L’amministrazione precisava, inoltre, che in questo caso è stata applicata la disciplina antielusiva per sostenere il contrasto al cosiddetto “commercio delle bare fiscali” (pratica elusiva che prevede l’acquisizione di perdite realizzate tramite incorporazione di società prive di capacità produttiva).
In pratica, secondo l’ufficio, la contribuente non poteva usare le perdite fiscali pregresse dell’incorporata maturate tra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006 e tra il 1° luglio 2006 e il 20 giugno 2007, periodo di efficacia della retrodatazione degli effetti contabili e fiscali.
La decisione
I giudici, in conclusione, danno ragione alla società. In particolare secondo la Ctr: 1 la società incorporante, prima della fusione, ha posto in essere tutte le necessarie verifiche per appurare il superamento del test di vitalità economica da parte della società incorporata, con riferimento all’esercizio precedente a quello in cui viene effettuata la fusione (tale requisito deve permanere fino alla frazione di esercizio precedente la fusione, in base all’articolo 172, comma 7 del Tuir); 1 se viene retrodatata la decorrenza degli effetti contabili e fiscali, non è necessario il su- 7I seguenti parametri devono essere superiori al 40% rispetto alla media degli ultimi due esercizi pre-fusione: l’ammontare dei ricavi e proventi da attività caratteristica; le spese per lavoro subordinato; i relativi contributi dell’esercizio precedente a quello in cui è deliberata la fusione. È questo il requisito per evitare il conseguimento di un indebito risparmio fiscale attuato mediante l’incorporazione di una società priva della possibilità di attuare il proprio oggetto sociale. peramento del test di vitalità anche nella frazione di esercizio precedente la data di effetto della fusione; 1 l’amministrazione, se intende contestare la condotta posta in essere dalla società incorporante, deve procedere alla verifica dell’intento effettivamente perseguito, attraverso il richiamo e l’applicazione delle specifiche norme antielusive che ritiene violate.
In sostanza, anche se non viene superato il test di vitalità nella frazione di esercizio precedente la data di effetto della fusione, in caso di accertamento l’ufficio deve seguire le norme antielusive.