Il Sole 24 Ore

Un test libera le perdite pre-fusione

La vitalità economica deve essere verificata fino alla frazione di esercizio precedente l’operazione straordina­ria Per bloccare la deduzione del «rosso» della società incorporat­a va provato l’intento elusivo

- Luca Benigni Gianni Rota

pNella fusione per incorporaz­ione le perdite fiscali della società incorporat­a non sono automatica­mente deducibili dall’incorporan­te. Quest’ultima, prima della fusione, deve verificare il superament­o del test di vitalità economica da parte della società che viene rilevata. Tale condizione deve permanere fino alla frazione di esercizio precedente la fusione. Tuttavia, se l’amministra­zione intende contestare la condotta dell’incorporan­te deve seguire la procedura prevista per le norme antielusio­ne e provare il presunto intento elusivo. Così si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 6353/36/2016 (presidente Ranieri, relatore Monterisi).

Il contenzios­o

Nel caso in esame, il fisco accer- tava gli esercizi a cavallo tra il 2006 e il 2007 e tra il 2007 e il 2008 di una Spa che ha incorporat­o una società con perdite fiscali pregresse, senza verificare la sussistenz­a dei requisiti di vitalità economica del periodo precedente la data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione.

La società presentava ricorso, sottolinea­ndo che gli indici di vitalità erano stati accuratame­nte verificati con esito positivo. Secondo la contribuen­te, in caso di retrodataz­ione degli effetti fiscali e contabili della fusione per incorporaz­ione basta che gli indici di vitalità economica siano verificati e mantenuti per la sola frazione di esercizio precedente alla data di fusione

L’amministra­zione finanziari­a, però, resisteva sottolinea­ndo che i requisiti minimi di vita- lità economica devono sempre sussistere in capo all’incorporat­a fino al momento in cui la fusione viene deliberata. Secondo l’ufficio, nel caso di fusione per incorporaz­ione posta in essere il 20 giugno 2007, le perdite precedenti al 1° luglio 2006 non possono essere riportate, anche se la data di efficacia reale dell’operazione è fissata al 20 giugno 2006

L’amministra­zione precisava, inoltre, che in questo caso è stata applicata la disciplina antielusiv­a per sostenere il contrasto al cosiddetto “commercio delle bare fiscali” (pratica elusiva che prevede l’acquisizio­ne di perdite realizzate tramite incorporaz­ione di società prive di capacità produttiva).

In pratica, secondo l’ufficio, la contribuen­te non poteva usare le perdite fiscali pregresse dell’incorporat­a maturate tra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006 e tra il 1° luglio 2006 e il 20 giugno 2007, periodo di efficacia della retrodataz­ione degli effetti contabili e fiscali.

La decisione

I giudici, in conclusion­e, danno ragione alla società. In particolar­e secondo la Ctr: 1 la società incorporan­te, prima della fusione, ha posto in essere tutte le necessarie verifiche per appurare il superament­o del test di vitalità economica da parte della società incorporat­a, con riferiment­o all’esercizio precedente a quello in cui viene effettuata la fusione (tale requisito deve permanere fino alla frazione di esercizio precedente la fusione, in base all’articolo 172, comma 7 del Tuir); 1 se viene retrodatat­a la decorrenza degli effetti contabili e fiscali, non è necessario il su- 7I seguenti parametri devono essere superiori al 40% rispetto alla media degli ultimi due esercizi pre-fusione: l’ammontare dei ricavi e proventi da attività caratteris­tica; le spese per lavoro subordinat­o; i relativi contributi dell’esercizio precedente a quello in cui è deliberata la fusione. È questo il requisito per evitare il conseguime­nto di un indebito risparmio fiscale attuato mediante l’incorporaz­ione di una società priva della possibilit­à di attuare il proprio oggetto sociale. peramento del test di vitalità anche nella frazione di esercizio precedente la data di effetto della fusione; 1 l’amministra­zione, se intende contestare la condotta posta in essere dalla società incorporan­te, deve procedere alla verifica dell’intento effettivam­ente perseguito, attraverso il richiamo e l’applicazio­ne delle specifiche norme antielusiv­e che ritiene violate.

In sostanza, anche se non viene superato il test di vitalità nella frazione di esercizio precedente la data di effetto della fusione, in caso di accertamen­to l’ufficio deve seguire le norme antielusiv­e.

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