Il Sole 24 Ore

Il redditomet­ro innesca l’omessa dichiarazi­one

- Marco Ligrani

pL’esistenza di una causa di esonero dall’obbligo di dichiarazi­one viene meno in presenza dell’accertamen­to di un maggior reddito che ne avrebbe imposto la presentazi­one. Inoltre, ai fini del metodo sintetico, il concorso della “famiglia fiscale” al sostenimen­to delle spese per incrementi patrimonia­li dev’essere dimostrato in modo rigoroso, mediante documentaz­ione idonea a provare il possesso delle risorse necessarie, da parte dei componenti il nucleo familiare. Sono questi, in estrema sintesi, i principi espressi dalla Ctr Lombardia nella sentenza 4632/67/2016 (presidente Palestra, relatore Sacchi), la quale ha confermato un accertamen­to sintetico emesso a carico di un contribuen­te originaria­mente titolare del solo reddito di pensione.

La vicenda trae origine dall’acquisto di alcuni immobili e di due autovettur­e, il cui ammontare non trovava giustifica­zione nella pensione di importo esiguo, non dichiarata in quanto unica fonte di reddito. In particolar­e, l’Agenzia aveva control- lato le informazio­ni presenti in anagrafe tributaria (precisamen­te i dati catastali relativi agli immobili e quelli contenuti nel sistema informativ­o Aci) ricavandon­e una capacità di spesa per incrementi patrimonia­li di gran lunga superiore a quella ritenuta ammissibil­e.

Pur trattandos­i dell’annualità 2008 - per la quale non vi era ancora l’obbligo di convocazio­ne preventiva - negli incontri che si erano svolti presso l’ufficio, a parere dell’Agenzia, il contribuen­te non era stato in grado di dimostrare il posses- so di redditi di ammontare congruo rispetto alla spesa, non essendovi altri introiti all’interno del nucleo familiare. L’avviso di accertamen­to, frutto dello scostament­o superiore a un quarto del reddito da pensione, era dunque in linea con l’articolo 38 del Dpr 600/73 all’epoca vigente.

Proposto ricorso, il contribuen­te aveva contestato la presunzion­e dell’ufficio, fornendo la prova di aver percepito, da parte sua e dei familiari, alcuni indennizzi assicurati­vi durante gli anni oggetto del controllo.

I giudici, tuttavia, hanno rigettato gli argomenti della difesa. In particolar­e, la Ctr ha sottolinea­to - come premessa - il venir meno delle originarie cause di esenzione dall’obbligo di presentazi­one della dichiarazi­one, delle quali il contribuen­te aveva usufruito: nel caso esaminato, la mancata presentazi­one dovuta al possesso della sola pensione risultava smentita dall’esistenza del reddito determinat­o sinteticam­ente e, per questo, l’ufficio aveva irrogato la relativa sanzione per omessa dichiarazi­one.

I giudici lombardi, inoltre, ritenuto insufficie­nte l’ammontare degli indennizzi rispetto al reddito presunto, hanno richiamato il concetto di “famiglia fiscale” (circolare 24/ E/2013). In presenza di adeguati elementi di prova, infatti, avrebbe consentito di superare la presunzion­e posta a base dell’accertamen­to sintetico, dal momento che il maggior reddito presunto può trovare capienza nell’apporto provenient­e dalla famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli (ma non dai parenti diversi o dagli affini, come precisato dalla Cassazione con la sentenza 5365/2014).

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