Il redditometro innesca l’omessa dichiarazione
pL’esistenza di una causa di esonero dall’obbligo di dichiarazione viene meno in presenza dell’accertamento di un maggior reddito che ne avrebbe imposto la presentazione. Inoltre, ai fini del metodo sintetico, il concorso della “famiglia fiscale” al sostenimento delle spese per incrementi patrimoniali dev’essere dimostrato in modo rigoroso, mediante documentazione idonea a provare il possesso delle risorse necessarie, da parte dei componenti il nucleo familiare. Sono questi, in estrema sintesi, i principi espressi dalla Ctr Lombardia nella sentenza 4632/67/2016 (presidente Palestra, relatore Sacchi), la quale ha confermato un accertamento sintetico emesso a carico di un contribuente originariamente titolare del solo reddito di pensione.
La vicenda trae origine dall’acquisto di alcuni immobili e di due autovetture, il cui ammontare non trovava giustificazione nella pensione di importo esiguo, non dichiarata in quanto unica fonte di reddito. In particolare, l’Agenzia aveva control- lato le informazioni presenti in anagrafe tributaria (precisamente i dati catastali relativi agli immobili e quelli contenuti nel sistema informativo Aci) ricavandone una capacità di spesa per incrementi patrimoniali di gran lunga superiore a quella ritenuta ammissibile.
Pur trattandosi dell’annualità 2008 - per la quale non vi era ancora l’obbligo di convocazione preventiva - negli incontri che si erano svolti presso l’ufficio, a parere dell’Agenzia, il contribuente non era stato in grado di dimostrare il posses- so di redditi di ammontare congruo rispetto alla spesa, non essendovi altri introiti all’interno del nucleo familiare. L’avviso di accertamento, frutto dello scostamento superiore a un quarto del reddito da pensione, era dunque in linea con l’articolo 38 del Dpr 600/73 all’epoca vigente.
Proposto ricorso, il contribuente aveva contestato la presunzione dell’ufficio, fornendo la prova di aver percepito, da parte sua e dei familiari, alcuni indennizzi assicurativi durante gli anni oggetto del controllo.
I giudici, tuttavia, hanno rigettato gli argomenti della difesa. In particolare, la Ctr ha sottolineato - come premessa - il venir meno delle originarie cause di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, delle quali il contribuente aveva usufruito: nel caso esaminato, la mancata presentazione dovuta al possesso della sola pensione risultava smentita dall’esistenza del reddito determinato sinteticamente e, per questo, l’ufficio aveva irrogato la relativa sanzione per omessa dichiarazione.
I giudici lombardi, inoltre, ritenuto insufficiente l’ammontare degli indennizzi rispetto al reddito presunto, hanno richiamato il concetto di “famiglia fiscale” (circolare 24/ E/2013). In presenza di adeguati elementi di prova, infatti, avrebbe consentito di superare la presunzione posta a base dell’accertamento sintetico, dal momento che il maggior reddito presunto può trovare capienza nell’apporto proveniente dalla famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli (ma non dai parenti diversi o dagli affini, come precisato dalla Cassazione con la sentenza 5365/2014).