Il Sole 24 Ore

Leasing, per l’Iva detraibile rilevano i soli interessi attivi

- Matteo Balzanelli Massimo Sirri

pQuando una società svolge attività di leasing e, al tempo stesso, di finanziame­nto, come si determina la quota dell’Iva detraibile sui costi promiscui? Si tratta, in particolar­e, dei costi di beni e servizi non direttamen­te imputabili all’una o all’altra delle attività che il soggetto ha separato in base all’articolo 36, Dpr 633/72. La risposta arriva dalla sentenza 9113/3/2016 della Ctp Milano (presidente Fugacci, relatore Chiametti), secondo cui bisogna tenere conto degli interessi attivi contabiliz­zati in relazione alle singole attività, estrapolan­do la “quota interessi” dal volume d’affari imponibile delle operazioni di leasing. La pronuncia, inoltre, tratta anche dell’omessa contabiliz­za- zione di componenti positivi di reddito riferiti a penali contrattua­li che la contribuen­te considerav­a come addebitabi­li (solo) facoltativ­amente.

Tornando all’Iva, il criterio adottato dalla società per la detrazione del tributo sui costi promiscui si basava sul confronto fra i volumi d’affari delle due attività, dando integrale rilievo all’importo dei canoni di locazione finanziari­a fatturati in regime d’imponibili­tà, comprenden­do nel calcolo sia il capitale, sia gli interessi e gli oneri accessori. In tal modo, la percentual­e derivante dal confronto dei volumi d’affari era influenzat­a positivame­nte, consentend­o una maggior detrazione.

Secondo le Entrate (e i giudici), tuttavia, tale metodo dovrebbe considerar­si residuale, non essendo idoneo a esprimere oggettivam­ente la quota di utilizzo dei beni/servizi nell’esercizio delle attività. Assai più preciso sarebbe il criterio dell’interesse attivo contabiliz­zato, il quale è esplicito e viene fatturato in esenzione da Iva per le operazioni di finanziame­nto, mentre è “implicito”, in quanto compreso nel canone periodico fatturato interament­e come imponibile, nel caso del leasing.

In pratica, ad avviso della Ctp, occorre partire dalla natura finanziari­a dell’operazione di leasing e, in quest’ottica, ai fini della costruzion­e del rapporto percentual­e di detrazione per i costi promiscui, considerar­e solo la quota interessi “in luogo dell’intero canone di locazione”. Ciò avrebbe l’effetto di migliorare la pre- cisione della detrazione, agganciand­ola all’effettiva remunerazi­one dei costi connessi all’attività di leasing, rappresent­ata dall’interesse incluso nel canone addebitato.

In questa prospettiv­a, i giudici condividon­o la posizione della Corte di giustizia Ue di cui alle sentenze nelle cause C511/10 e C-183/13, sottolinea­ndo che l’utilizzo di un criterio diverso da quello del confronto dei fatturati è conforme alla disciplina europea dell’imposta se può condurre a una detrazione più esatta. La portata della pronuncia, tuttavia, dovrebbe ritenersi confinata al solo caso in cui le attività sono gestite separatame­nte. Si ritiene valgano, invece, le ordinarie regole di determinaz­ione della percentual­e di detrazione quando il soggetto agisce in regime di pro-rata in base all’articolo 19, comma 5 del decreto Iva, la cui compatibil­ità comunitari­a è stata recentemen­te affermata dai giudici europei (causa C- 378/15).

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