La delega in bianco continua ad alimentare il contenzioso
pAi fini della legittimità della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento non è necessaria l’indicazione del nominativo del funzionario delegato, essendo sufficiente soltanto la titolarità della specifica qualifica richiesta, cioè l’appartenenza alla carriera direttiva. È quanto hanno affermato i giudici della Ctp di Cosenza con la sentenza 5083/8/2016 (presidente Filomia, relatore Lento), in contrasto rispetto all’ormai consolidato orientamento della Corte suprema.
La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento redditometrico, con cui veniva accertata in via presuntiva in capo a un contribuente una capacità di spesa non compatibile con la sua situazione reddituale e, dunque, una maggiore Irpef. Impugnato l’atto dinanzi alla Ctp, il ricorrente eccepiva la nullità e l’inefficacia dell’avviso perché non sottoscritto dal direttore dell’ufficio delle Entrate e perché non era stata allegata alcuna delega.
Costituitosi in giudizio, l’ufficio provvedeva ad allegare la delega, ma con apposite memorie il ricorrente insisteva per la dichiarazione della nullità. Secondo il contribuente la delega era stata rilasciata «in bianco», cioè senza l’indicazione del nome del funzionario delegato.
I giudici cosentini, però, hanno precisato che: 1 l’articolo 42 del Dpr 600/73 non imporrebbe una particolare forma nominativa della delega in favore del delegato, essendo sufficiente che dagli atti, an- che per relationem, sia identificabile il soggetto cui sia conferito il relativo potere; 1 non può essere invocato nemmeno l’articolo 4-bis del Dl 78/ 2015 ( convertito in legge 125/2015), giacché si tratterebbe di una disposizione di carattere eccezionale e temporaneo, adottata per garantire la continuità di gestione dell’agenzia delle Entrate nelle more dell’espletamento dei concorsi; 1 il contribuente accertato con atto sottoscritto da un soggetto delegato non nominativamente, ma in base alla sua funzione di servizio, sarebbe comunque tutelato.
L’indicazione del nominativo contenuto nella sottoscrizione e la sussistenza della delega, infatti, gli permetterebbero «di verificare se tale persona abbia la qualifica riferibile al profilo che il legislatore richiede per la valida sottoscrizione».
La pronuncia si pone in consapevole contrasto rispetto a quanto statuito dalla Cassazione, da ultimo con le sentenze 22803/2015 e 25017/2015. Secondo la Corte suprema la delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio, purché venga indicato il termine di validità e soprattutto il nominativo del soggetto delegato (unitamente alle ragioni della delega stessa, ossia le cause che ne hanno reso necessaria l’adozione, quali la carenza di personale, l’assenza, la vacanza, la malattia).
Sia in caso di delega di firma sia in caso di delega di funzione, la Cassazione afferma che non è sufficiente l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta.