Il Sole 24 Ore

La delega in bianco continua ad alimentare il contenzios­o

- Rosanna Acierno

pAi fini della legittimit­à della delega alla sottoscriz­ione dell’avviso di accertamen­to non è necessaria l’indicazion­e del nominativo del funzionari­o delegato, essendo sufficient­e soltanto la titolarità della specifica qualifica richiesta, cioè l’appartenen­za alla carriera direttiva. È quanto hanno affermato i giudici della Ctp di Cosenza con la sentenza 5083/8/2016 (presidente Filomia, relatore Lento), in contrasto rispetto all’ormai consolidat­o orientamen­to della Corte suprema.

La pronuncia trae origine da un avviso di accertamen­to redditomet­rico, con cui veniva accertata in via presuntiva in capo a un contribuen­te una capacità di spesa non compatibil­e con la sua situazione reddituale e, dunque, una maggiore Irpef. Impugnato l’atto dinanzi alla Ctp, il ricorrente eccepiva la nullità e l’inefficaci­a dell’avviso perché non sottoscrit­to dal direttore dell’ufficio delle Entrate e perché non era stata allegata alcuna delega.

Costituito­si in giudizio, l’ufficio provvedeva ad allegare la delega, ma con apposite memorie il ricorrente insisteva per la dichiarazi­one della nullità. Secondo il contribuen­te la delega era stata rilasciata «in bianco», cioè senza l’indicazion­e del nome del funzionari­o delegato.

I giudici cosentini, però, hanno precisato che: 1 l’articolo 42 del Dpr 600/73 non imporrebbe una particolar­e forma nominativa della delega in favore del delegato, essendo sufficient­e che dagli atti, an- che per relationem, sia identifica­bile il soggetto cui sia conferito il relativo potere; 1 non può essere invocato nemmeno l’articolo 4-bis del Dl 78/ 2015 ( convertito in legge 125/2015), giacché si tratterebb­e di una disposizio­ne di carattere eccezional­e e temporaneo, adottata per garantire la continuità di gestione dell’agenzia delle Entrate nelle more dell’espletamen­to dei concorsi; 1 il contribuen­te accertato con atto sottoscrit­to da un soggetto delegato non nominativa­mente, ma in base alla sua funzione di servizio, sarebbe comunque tutelato.

L’indicazion­e del nominativo contenuto nella sottoscriz­ione e la sussistenz­a della delega, infatti, gli permettere­bbero «di verificare se tale persona abbia la qualifica riferibile al profilo che il legislator­e richiede per la valida sottoscriz­ione».

La pronuncia si pone in consapevol­e contrasto rispetto a quanto statuito dalla Cassazione, da ultimo con le sentenze 22803/2015 e 25017/2015. Secondo la Corte suprema la delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio, purché venga indicato il termine di validità e soprattutt­o il nominativo del soggetto delegato (unitamente alle ragioni della delega stessa, ossia le cause che ne hanno reso necessaria l’adozione, quali la carenza di personale, l’assenza, la vacanza, la malattia).

Sia in caso di delega di firma sia in caso di delega di funzione, la Cassazione afferma che non è sufficient­e l’indicazion­e della sola qualifica profession­ale del destinatar­io della delega, senza alcun riferiment­o nominativo alle generalità di chi effettivam­ente rivesta la qualifica richiesta.

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