Il Sole 24 Ore

Sì alla revocazion­e parallela al ricorso per Cassazione

- Marco Nessi Roberto Torelli

pContro una sentenza pronunciat­a in grado di appello dalla commission­e tributaria regionale, il ricorso per revocazion­e può essere proposto parallelam­ente al quello per Cassazione. I due rimedi si fondano, infatti, su presuppost­i applicativ­i diversi: e errore sul fatto nel primo caso; r errore di diritto o vizio di motivazion­e nel secondo.

È questo il principio enunciato dalla Ctr Puglia nella sentenza 2081/13/2016 (presidente Solimando, relatore Digirolamo).

Nel caso di specie un contribuen­te presentava ricorso per revocazion­e contro una sentenza di appello emessa dalla Ctr, lamentando un errore di fatto risultante dai documenti prodotti in giudizio (articolo 395, numero 4) del Codice di procedura civile). In particolar­e, veniva eccepita l’erronea applicazio­ne dell’istituto del raddoppio dei termini di accertamen­to da parte dei giudici di appello, in quanto basata sul falso presuppost­o che l’omesso versamento di ritenute fiscali integrasse l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 10-bis del Dlgs 74/2000. Infatti, dalla documentaz­ione prodotta agli atti del giudizio, risultava evidente che le ritenute non versate non superavano la soglia di punibilità prevista dalla legge.

L’agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e, preliminar­mente, eccepiva l’inammissib­ilità del ricorso per revocazion­e dal momento che, contro la medesima sentenza di appello, risultava pendente un ricorso dinnanzi alla Corte di cassazione.

La Ctr Puglia ha affermato l’infondatez­za dell’inammissi- bilità del ricorso per revocazion­e in pendenza del ricorso per Cassazione, nel presuppost­o che i due giudizi hanno piena autonomia e, in quanto tali, sono fondati su presuppost­i diversi.

Per i giudici, nel rispetto dei relativi termini per l’impugnativ­a, è possibile elevare contro la medesima sentenza (contempora­neamente o alternativ­amente) entrambi i rimedi, sulla base di motivi diversi e specifici. Infatti, sia il ricorso per Cassazione che quello per revocazion­e costituisc­ono mezzi di impugnazio­ne della sentenza a critica vincolata, esperibili nelle sole ipotesi tassativam­ente previste dalle norme di legge.

La revocazion­e può essere utilizzata per eccepire i vizi attinenti al merito della controvers­ia, mentre il ricorso per Cassazione riguarda questioni attinenti alla violazione o falsa applicazio­ne di norme processual­i o sostanzial­i (errores in procedendo ed errores in iudicando).

I rispettivi motivi, dunque, si pongono i n un rapporto di complement­arità e concorrenz­a (cosiddetto rapporto di “non interferen­za”) e non già di continenza, come nel caso dell’appello.

Infine, per quanto riguarda il coordiname­nto tra i due mezzi di impugnazio­ne, occorre precisare che, nonostante il carattere pregiudizi­ale del giudizio revocatori­o rispetto a quello per Cassazione, la proposizio­ne dell’azione di revocazion­e non comporta necessaria­mente la sospension­e dei termini per la proposizio­ne del ricorso per Cassazione contro la medesima sentenza o del relativo procedimen­to (articolo 398, comma 4 del Codice di procedura civile).

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