Sì alla revocazione parallela al ricorso per Cassazione
pContro una sentenza pronunciata in grado di appello dalla commissione tributaria regionale, il ricorso per revocazione può essere proposto parallelamente al quello per Cassazione. I due rimedi si fondano, infatti, su presupposti applicativi diversi: e errore sul fatto nel primo caso; r errore di diritto o vizio di motivazione nel secondo.
È questo il principio enunciato dalla Ctr Puglia nella sentenza 2081/13/2016 (presidente Solimando, relatore Digirolamo).
Nel caso di specie un contribuente presentava ricorso per revocazione contro una sentenza di appello emessa dalla Ctr, lamentando un errore di fatto risultante dai documenti prodotti in giudizio (articolo 395, numero 4) del Codice di procedura civile). In particolare, veniva eccepita l’erronea applicazione dell’istituto del raddoppio dei termini di accertamento da parte dei giudici di appello, in quanto basata sul falso presupposto che l’omesso versamento di ritenute fiscali integrasse l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 10-bis del Dlgs 74/2000. Infatti, dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio, risultava evidente che le ritenute non versate non superavano la soglia di punibilità prevista dalla legge.
L’agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per revocazione dal momento che, contro la medesima sentenza di appello, risultava pendente un ricorso dinnanzi alla Corte di cassazione.
La Ctr Puglia ha affermato l’infondatezza dell’inammissi- bilità del ricorso per revocazione in pendenza del ricorso per Cassazione, nel presupposto che i due giudizi hanno piena autonomia e, in quanto tali, sono fondati su presupposti diversi.
Per i giudici, nel rispetto dei relativi termini per l’impugnativa, è possibile elevare contro la medesima sentenza (contemporaneamente o alternativamente) entrambi i rimedi, sulla base di motivi diversi e specifici. Infatti, sia il ricorso per Cassazione che quello per revocazione costituiscono mezzi di impugnazione della sentenza a critica vincolata, esperibili nelle sole ipotesi tassativamente previste dalle norme di legge.
La revocazione può essere utilizzata per eccepire i vizi attinenti al merito della controversia, mentre il ricorso per Cassazione riguarda questioni attinenti alla violazione o falsa applicazione di norme processuali o sostanziali (errores in procedendo ed errores in iudicando).
I rispettivi motivi, dunque, si pongono i n un rapporto di complementarità e concorrenza (cosiddetto rapporto di “non interferenza”) e non già di continenza, come nel caso dell’appello.
Infine, per quanto riguarda il coordinamento tra i due mezzi di impugnazione, occorre precisare che, nonostante il carattere pregiudiziale del giudizio revocatorio rispetto a quello per Cassazione, la proposizione dell’azione di revocazione non comporta necessariamente la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso per Cassazione contro la medesima sentenza o del relativo procedimento (articolo 398, comma 4 del Codice di procedura civile).