Arbitri «irrituali» con poteri estesi
Il Tribunale di Cagliar i respinge l’opposizione al decreto che ingiungeva il pagamento del compenso Per contestare il lodo le parti devono provare un errore essenziale e riconoscibile
pL’arbitrato irrituale ha natura contrattuale, giacché si conclude con una manifestazione di volontà negoziale che sostituisce quella delle parti in lite. E queste ultime non possono contestare la nullità del lodo arbitrale sulla base della mera allegazione della «violazione della volontà delle parti»; piuttosto, devono dimostrare che l’errore degli arbitri è essenziale e riconoscibile. Lo afferma il Tribunale di Cagliari (giudice Corso) in una sentenza dello scorso 26 ottobre.
La vicenda
Con decreto del 2012 il tribunale aveva ingiunto, in favore di un professionista, il pagamento di 18mila euro per spese di un arbitrato irrituale.
Contro il provvedimento monitorio era stata presentata l’opposizione prevista dall’articolo 645 del Codice di procedura civile. Secondo l’opponente, il lodo era nullo per errore di giudizio degli arbitri.
Dal canto suo, il professionista aveva contestato le ragioni dell’opponente e chiesto la confer- ma del decreto.
Nel respingere l’opposizione, il tribunale osserva che, con una transazione del 2007, le parti avevano manifestato l’intenzione di risolvere le controversie tra loro insorte per una successione ereditaria. Così a due professionisti era stato conferito l’incarico di arbitri irrituali, a cui si era attribuito il potere di decidere anche secondo equità.
Il ragionamento
Il giudice ricorda quindi che l’arbitrato irrituale (o «libero») è regolato dall’articolo 808-ter del Codice di procedura civile, che consente alle parti di optare, espressamente e con atto scritto, per la risoluzione informale di controversie presenti o future. L’arbitro (unico o collegiale) decide dunque «senza (necessariamente) attenersi alle regole di procedura scritte nel codice di rito». E la sua pronuncia, contenuta nel lodo, ha «gli stessi effetti di una determinazione contrattuale», che le parti, con la firma del patto compromissorio, «si impegnano ad accettare come espressione della propria volontà».
L’arbitrato libero presuppone dunque un mandato senza necessità di rappresentanza. E ha natura sostanziale, giacché l’arbitro ha il «compito di stipulare, su incarico delle parti, un contratto attraverso il quale risolvere la questione controversa». Di conseguenza, la pronuncia degli arbitri irrituali è un lodo-contratto, la cui attuazione, a differenza del lodo-sentenza che definisce l’arbitrato rituale, «è rimessa esclusivamente al buon comportamento delle parti».
L’arbitrato irrituale non ha necessariamente le «caratteristiche di procedimentalizzazione proprie di quello giudiziale». Tuttavia, non possono mancare il rispetto del contraddittorio e dunque la garanzia della parità dei poteri di difesa delle parti. E cioè il diritto, per ciascuna di esse, «di rappresentare - prosegue il tribunale, citando la sentenza 18049/2004 della Cassazione - la propria posizione e di conoscere compiutamente quella altrui, ancorché al di fuori del rigore di fasi progressive». Così come non può mancare la motivazione del lodocontratto, che consente alle parti di verificare la diligenza dell’arbitro/mandatario nell’esecuzione dell’incarico, e permette «la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella composizione pattizia della controversia».
La decisione
Nel caso in esame, l’opponente aveva dedotto che il lodo era nullo perché, per un errore nella rappresentazione dei fatti, gli arbitri avevano travisato la volontà espressa nella transazione che conteneva il patto compromissorio. Il tribunale respinge l’eccezione. Innanzitutto, perché l’affermazione era «rimasta allo stato di mera allegazione». E poi perché l’errore degli arbitri irrituali deve essere essenziale e riconoscibile (articoli 1429 e 1431 del Codice civile), giacché la decisione prende il posto della volontà negoziale delle parti in conflitto. Si deve trattare, cioè, di una falsa o alterata percezione degli elementi di fatto, «determinata dall’aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa».
Né erano stati violati i diritti di difesa; gli arbitri, infatti, avevano concesso alle parti un termine per il deposito di atti contenenti le loro rispettive istanze.
Così il tribunale sardo ha confermato il decreto ingiuntivo. L’opponente è stato quindi condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 4.800 euro.
GLI EFFETTI L’arbitrato libero si conclude con una manifestazione di volontà negoziale che sostituisce quella dei litiganti