Il Sole 24 Ore

Accordo esecutivo solo con la firma degli avvocati

- Marco Marinaro

pPerché l’accordo conciliati­vo stipulato all’esito del procedimen­to di mediazione acquisti valore di titolo esecutivo sono sufficient­i le semplici sottoscriz­ioni degli avvocati che assistono le parti. E questo perché l’intervento dei legali assolve di per sé a uno scopo certificat­orio dell’eseguita verifica relativa al rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico.

Sono queste le conclusion­i formulate dal giudice dell’esecuzione del tribunale di Bari (giudice D’Aprile) che, con l’ordinanza del 7 settembre 2016, ha respinto l’istanza di sospension­e della procedura esecutiva proposta congiuntam­ente al ricorso in opposizion­e all’esecuzione per il rilascio di un immobile.

Secondo la tesi della parte sottoposta all’esecuzione, l’azione sarebbe stata intrapresa in assenza di un titolo esecutivo idoneo; era infatti considerat­o inidoneo il verbale di conciliazi­one e l’allegato accordo, sottoscrit­to dai difensori delle parti presso l’organismo di mediazione ma privo dell’attestazio­ne e della certificaz­ione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Inoltre, sottolinea­va la parte sottoposta all’ese- cuzione, erano state omesse anche la trascrizio­ne integrale nell’atto di precetto del verbale di conciliazi­one in aggiunta all’accordo di mediazione e la certificaz­ione di conformità da parte dell’ufficiale giudiziari­o circa l’esatta corrispond­enza tra l’originale del titolo esecutivo e la relativa trascrizio­ne nell’intimazion­e pre-esecutiva.

Il giudice respinge la seconda questione, ritenendo che attenga alla regolarità formale dell’atto di precetto e che sussistano nel caso esaminato dubbi sulla tempestivi­tà dell’opposizion­e agli atti esecutivi (nel solco del prevalente indirizzo della giurisprud­enza di legit- timità in materia di precetto su cambiale o assegno, si veda la sentenza 5168/2005 della Cassazione).

Sulla prima questione il tribunale riconosce la «sostanzial­e valenza pubblicist­ica dell’attività di attestazio­ne e certificaz­ione conferita agli avvocati, nell’ottica incentivan­te la degiurisdi­zionalizza­zione» e afferma, quindi, che è possibile prescinder­e dalla formale attestazio­ne di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Secondo il giudice, la funzione degli avvocati in questa situazione sarebbe analoga a quella di autenticaz­ione esercitata dal difensore con riguardo alla sottoscriz­ione del cliente, apposta a margine o in calce al mandato rilasciato nel corpo introdutti­vo del primo atto del giudizio. La mancanza dell’attestazio­ne e della certificaz­ione di «conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico» costituire­bbe così un requisito di mera irregolari­tà formale, inidoneo a impattare sull’intrinseca efficacia esecutiva del titolo.

Questa lettura troverebbe conferma nel confronto con quanto analogamen­te previsto per l’omologazio­ne dell’accordo da parte del presidente del tribunale che avviene «in tutti gli altri casi», vale a dire, secondo il giudice, qualora non vi sia la partecipaz­ione diretta dei difensori o l’accordo non sia stato raggiunto di fronte a un organismo conciliati­vo tra quelli accreditat­i (ma, va ricordato, gli organismi non iscritti nel registro ministeria­le operano fuori dalla regolament­azione della normativa speciale e non possono quindi accedere nemmeno all’omologazio­ne dell’accordo).

La soluzione del giudice di Bari non convince. Appare infatti dubbio che la mera sottoscriz­ione dell’accordo da parte degli avvocati sia idonea a renderlo esecutivo, dato che la norma richiede una espressa attestazio­ne di conformità e che la sottoscriz­ione potrebbe essere apposta anche solo ad altri limitati fini.

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