Accordo esecutivo solo con la firma degli avvocati
pPerché l’accordo conciliativo stipulato all’esito del procedimento di mediazione acquisti valore di titolo esecutivo sono sufficienti le semplici sottoscrizioni degli avvocati che assistono le parti. E questo perché l’intervento dei legali assolve di per sé a uno scopo certificatorio dell’eseguita verifica relativa al rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico.
Sono queste le conclusioni formulate dal giudice dell’esecuzione del tribunale di Bari (giudice D’Aprile) che, con l’ordinanza del 7 settembre 2016, ha respinto l’istanza di sospensione della procedura esecutiva proposta congiuntamente al ricorso in opposizione all’esecuzione per il rilascio di un immobile.
Secondo la tesi della parte sottoposta all’esecuzione, l’azione sarebbe stata intrapresa in assenza di un titolo esecutivo idoneo; era infatti considerato inidoneo il verbale di conciliazione e l’allegato accordo, sottoscritto dai difensori delle parti presso l’organismo di mediazione ma privo dell’attestazione e della certificazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Inoltre, sottolineava la parte sottoposta all’ese- cuzione, erano state omesse anche la trascrizione integrale nell’atto di precetto del verbale di conciliazione in aggiunta all’accordo di mediazione e la certificazione di conformità da parte dell’ufficiale giudiziario circa l’esatta corrispondenza tra l’originale del titolo esecutivo e la relativa trascrizione nell’intimazione pre-esecutiva.
Il giudice respinge la seconda questione, ritenendo che attenga alla regolarità formale dell’atto di precetto e che sussistano nel caso esaminato dubbi sulla tempestività dell’opposizione agli atti esecutivi (nel solco del prevalente indirizzo della giurisprudenza di legit- timità in materia di precetto su cambiale o assegno, si veda la sentenza 5168/2005 della Cassazione).
Sulla prima questione il tribunale riconosce la «sostanziale valenza pubblicistica dell’attività di attestazione e certificazione conferita agli avvocati, nell’ottica incentivante la degiurisdizionalizzazione» e afferma, quindi, che è possibile prescindere dalla formale attestazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Secondo il giudice, la funzione degli avvocati in questa situazione sarebbe analoga a quella di autenticazione esercitata dal difensore con riguardo alla sottoscrizione del cliente, apposta a margine o in calce al mandato rilasciato nel corpo introduttivo del primo atto del giudizio. La mancanza dell’attestazione e della certificazione di «conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico» costituirebbe così un requisito di mera irregolarità formale, inidoneo a impattare sull’intrinseca efficacia esecutiva del titolo.
Questa lettura troverebbe conferma nel confronto con quanto analogamente previsto per l’omologazione dell’accordo da parte del presidente del tribunale che avviene «in tutti gli altri casi», vale a dire, secondo il giudice, qualora non vi sia la partecipazione diretta dei difensori o l’accordo non sia stato raggiunto di fronte a un organismo conciliativo tra quelli accreditati (ma, va ricordato, gli organismi non iscritti nel registro ministeriale operano fuori dalla regolamentazione della normativa speciale e non possono quindi accedere nemmeno all’omologazione dell’accordo).
La soluzione del giudice di Bari non convince. Appare infatti dubbio che la mera sottoscrizione dell’accordo da parte degli avvocati sia idonea a renderlo esecutivo, dato che la norma richiede una espressa attestazione di conformità e che la sottoscrizione potrebbe essere apposta anche solo ad altri limitati fini.