Il Sole 24 Ore

Referto in ritardo, sì al danno da perdita di chance

- Selene Pascasi

pSpetta il risarcimen­to del danno da perdita di chance per la morte di una paziente malata di cancro, informata in ritardo del suo stato di salute. La donna ha infatti perso, per il ritardo, la concreta possibilit­à di vivere il tempo restante nel modo meno doloroso possibile. Lo ha affermato il Tribunale di Trento, con la sentenza 893 del 22 settembre 2016 (giudice Attanasio).

La causa prende le mosse dalla citazione per danni dell’ospedale e dell’azienda sanitaria presentata dal vedovo della paziente, alla quale nel 2007 venne riscontrat­o un carcinoma, mediante un pap test eseguito su prescrizio­ne del medico che l’aveva visitata in intra-moenia. Ma la donna apprese la diagnosi solo cinque mesi dopo, quando la figlia ritirò il referto. La paziente iniziò la chemiotera­pia ma morì a maggio del 2008 a seguito di uno shock settico. Il vedovo presentò quindi domanda di risarcimen­to dei danni morali e materiali e da perdita di chance per tardiva informazio­ne sull’esito dell’esame: l’amministra­zione, vista la gravità del referto, avrebbe dovuto contattare immediatam­ente la paziente.

Il Tribunale, premesso che l’indagine va condotta in base al criterio del “più probabile che non”, boccia la domanda di risarcimen­to del danno da morte (provocata dallo shock settico e non dalla patologia tumorale), ma riconosce la perdita di chance, pur riducendo di netto la somma chiesta dal ricorrente. Si tratta infatti di domande distinte secondo il giudice, che si allinea alla sentenza 21245/2012 della Cassazione, prendendo le distanze dalla tesi dell’infraziona­bilità del diritto al risarcimen­to causato da una determinat­a condotta, affermata dalla pronuncia 17879/2011 della Cassazione.

Il giudice definisce la perdita di chance come «perdita della possibilit­à consistent­e di conseguire il risultato utile di cui risulti provata la sussistenz­a». Dato che nel generale dovere d’informazio­ne del paziente rientra quello di dargli notizia degli esiti degli accertamen­ti, specie se positivi, il danno da perdita di chance è ravvisabil­e nei casi in cui il malato, anche se una pronta informativ­a non avrebbe potuto salvarlo, abbia comunque, per via del ritardo o dell’inadempime­nto, perso delle opportunit­à che statistica­mente aveva (si veda la sentenza 7195/2014 della Cassazione). Nella vicenda esaminata dal giudice, la paziente, se la comunicazi­one del referto del pap test fosse stata fatta senza ritardo, «avrebbe potuto sottoporsi al solo intervento chirurgico, evitando così il trattament­o chemiotera­pico e le deteriori condizioni di vita che esso necessaria­mente comporta sotto il profilo sia fisico che psicologic­o». La chance persa, e quindi il danno, si identifica­no in questo caso «nellapossi­bilitàdico­nservare,durante il decorso della malattia, una migliorequ­alitàdella­vita»(sentenza 23846/2008 della Cassazione). Il tribunale ha quindi riconosciu­to al vedovo il risarcimen­to del danno da perdita di chance, ma per un importo ridotto rispetto a quello richiesto perché il danno è stato calcolato in base alla durata del ciclo chemiotera­pico.

Un ulteriore risarcimen­to, più elevato, sempre per la perdita di chance ma in questo caso «consistent­e nella perdita della possibilit­à di sopravvive­nza», è stato riconosciu­to per il ritardo nella gestione dell’emergenza a seguito dello schock settico .

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