Referto in ritardo, sì al danno da perdita di chance
pSpetta il risarcimento del danno da perdita di chance per la morte di una paziente malata di cancro, informata in ritardo del suo stato di salute. La donna ha infatti perso, per il ritardo, la concreta possibilità di vivere il tempo restante nel modo meno doloroso possibile. Lo ha affermato il Tribunale di Trento, con la sentenza 893 del 22 settembre 2016 (giudice Attanasio).
La causa prende le mosse dalla citazione per danni dell’ospedale e dell’azienda sanitaria presentata dal vedovo della paziente, alla quale nel 2007 venne riscontrato un carcinoma, mediante un pap test eseguito su prescrizione del medico che l’aveva visitata in intra-moenia. Ma la donna apprese la diagnosi solo cinque mesi dopo, quando la figlia ritirò il referto. La paziente iniziò la chemioterapia ma morì a maggio del 2008 a seguito di uno shock settico. Il vedovo presentò quindi domanda di risarcimento dei danni morali e materiali e da perdita di chance per tardiva informazione sull’esito dell’esame: l’amministrazione, vista la gravità del referto, avrebbe dovuto contattare immediatamente la paziente.
Il Tribunale, premesso che l’indagine va condotta in base al criterio del “più probabile che non”, boccia la domanda di risarcimento del danno da morte (provocata dallo shock settico e non dalla patologia tumorale), ma riconosce la perdita di chance, pur riducendo di netto la somma chiesta dal ricorrente. Si tratta infatti di domande distinte secondo il giudice, che si allinea alla sentenza 21245/2012 della Cassazione, prendendo le distanze dalla tesi dell’infrazionabilità del diritto al risarcimento causato da una determinata condotta, affermata dalla pronuncia 17879/2011 della Cassazione.
Il giudice definisce la perdita di chance come «perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile di cui risulti provata la sussistenza». Dato che nel generale dovere d’informazione del paziente rientra quello di dargli notizia degli esiti degli accertamenti, specie se positivi, il danno da perdita di chance è ravvisabile nei casi in cui il malato, anche se una pronta informativa non avrebbe potuto salvarlo, abbia comunque, per via del ritardo o dell’inadempimento, perso delle opportunità che statisticamente aveva (si veda la sentenza 7195/2014 della Cassazione). Nella vicenda esaminata dal giudice, la paziente, se la comunicazione del referto del pap test fosse stata fatta senza ritardo, «avrebbe potuto sottoporsi al solo intervento chirurgico, evitando così il trattamento chemioterapico e le deteriori condizioni di vita che esso necessariamente comporta sotto il profilo sia fisico che psicologico». La chance persa, e quindi il danno, si identificano in questo caso «nellapossibilitàdiconservare,durante il decorso della malattia, una migliorequalitàdellavita»(sentenza 23846/2008 della Cassazione). Il tribunale ha quindi riconosciuto al vedovo il risarcimento del danno da perdita di chance, ma per un importo ridotto rispetto a quello richiesto perché il danno è stato calcolato in base alla durata del ciclo chemioterapico.
Un ulteriore risarcimento, più elevato, sempre per la perdita di chance ma in questo caso «consistente nella perdita della possibilità di sopravvivenza», è stato riconosciuto per il ritardo nella gestione dell’emergenza a seguito dello schock settico .