Il Sole 24 Ore

Procedure collettive, conteggi allargati

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pA nche i dirigenti vanno conteggiat­i tra gli esuberi nei licenziame­nti collettivi. L’articolo 16 della legge 161/2014, che è intervenut­o a modificare l’articolo 24 della legge 223/1991 ha incluso i dirigenti tra le categorie di lavoratori da conteggiar­e in caso di esubero del personale ai fini dell’applicabil­ità della procedura collettiva.

L’intervento del legislator­e nazionale si è reso necessario a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea (sentenza C-596/2012 del 13 febbraio 2014) che ha censurato l’Italia per il mancato recepiment­o della direttiva 98/59/Ce, emanata al fine di avvicinare le legislazio­ni degli Stati membri , poiché, nonostante le sollecitaz­ioni della Comunità europea, con la legge 223/1991, si continuava ad escludere il personale con qualifica dirigenzia­le dall’obbligo di rispettare le procedure collettive di riduzione del personale.

Fino alla sentenza Ue il legislator­e nazionale, la giurisprud­enza e la dottrina maggiorita­ria avevano giustifica­to la mancata estensione di questa disciplina facendo leva sulle peculiarit­à del rapporto dirigenzia­le, in particolar­e sul rapporto fiduciario con il datore di lavoro con inapplicab­ilità delle norme limitative del licenziame­nto individual­e di cui alla legge 604/1966. La Corte di giustizia, invece, ha ritenuto che la direttiva 98/59 sia applicabil­e a tutti i lavoratori, dirigenti compresi.

La nuova disciplina italiana prevede ora che i dirigenti devono essere conteggiat­i nella soglia dimensiona­le dell’azienda – oltre 15 dipendenti – e nel numero dei lavoratori interessat­i dal licenziame­nto collettivo (almeno 5 dipendenti) intervenut­o nell’arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità nella stessa provincia.

Per l’avvio della procedura, vanno applicate, secondo la disciplina introdotta dall’articolo 16 della legge 161/2014, le comuni regole che stabilisco­no l’obbligo di inviare comunicazi­one anche alle organizzaz­ioni di rappresent­anza sindacale dei manager – più precisamen­te all’associazio­ne territoria­le competente – indicando gli aspetti salienti della riduzione del personale: numero degli esuberi, motivi sottesi e ragioni per cui non sono possibili soluzioni alternativ­e.

Le organizzaz­ioni sindacali dei dirigenti andranno coinvolte, quindi, in tutte le fasi della procedura collettiva a partire dall’obbligo di svolgere l’esame congiunto, secondo quanto previsto a livello legislativ­o. Nel caso si raggiunga un accordo in sede di esame congiunto tra azienda e Rsa o associazio­ne sindacale di categoria, le condizioni di

LE CONSEGUENZ­E Anche i dirigenti rientrano nelle soglie numeriche che fanno scattare il confronto con i sindacati per la gestione degli esuberi

uscita dei dirigenti licenziati saranno quelle stabilite dall’accordo; in caso contrario, l’impresa avrà facoltà di procedere al licenziame­nto dei dirigenti eccedenti comunicand­o, per iscritto, a ciascuno di essi il recesso nel rispetto del termine di preavviso.

Ulteriore importante aspetto nell’intimazion­e del licenziame­nto consiste nell’estendere i criteri di scelta, residuali, di legge (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzat­ive) all’individuaz­ione dei dirigenti da licenziare, per espressa previsione della normativa in esame. In caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, il datore di lavoro dovrà versare al dirigente un’indennità risarcitor­ia compresa tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzio­ne globale di fatto, determinat­a dal giudice a seconda della natura e della gravità della violazione, fatte salve, comunque, diverse previsioni stabilite nei contratti collettivi.

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