Il Sole 24 Ore

Contestazi­one disciplina­re anche per i vertici

I passaggi da seguire

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pLa peculiarit­à della disciplina sul licenziame­nto dei dirigenti è stata oggetto di diverse pronunce da parte della Corte di cassazione la quale ha cercato di inquadrare la fattispeci­e e di dirimere le questioni più controvers­e.

Si è pertanto consolidat­o un orientamen­to giurisprud­enziale a mente del quale le garanzie procedimen­tali di cui all’articolo 7, commi 2 e 3 della legge 300/70 trovano applicazio­ne anche nel caso di licenziame­nto disciplina­re del dirigente e a prescinder­e dalla natura degli addebiti contestati (inadempime­nto o lesione del vincolo fiduciario, come evidenziat­o da Cassazione 10 febbraio 2015, sentenza n. 2553, 30 luglio 2013, n. 18270).

Già le Sezioni unite della Cassazione hanno condiviso la tesi favorevole ad estendere a tutti coloro che rivestono la qualifica di dirigenti in ragione della rilevanza dei compiti assegnati dal datore di lavoro - e, quindi, senza distinzion­e alcuna tra dirigenti top manager ed altri “medi” o “minori”) appartenen­ti alla stessa categoria - l’iter procedural­e previsto per gli altri lavoratori dall’articolo 7 della legge 300/70 (Cassazione sezioni unite, sentenza 30 marzo 2007, n. 7880).

Dunque una lettura restrittiv­a dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori che neghi il diritto al contraddit­torio al dirigente per il venir meno del vincolo fiduciario, renderebbe la valutazion­e sul comportamn­ento del dirigente del tutto soggettiva e arbitraria e senza possibilit­à di difesa, il che stride con i principi di civiltà giuridica, applicabil­i anche nell’area della tutela solo conven- zionale e di libera recedibili­tà che caratteriz­zano il rapporto di lavoro dirigenzia­le.

La mancata adozione del procedimen­to disciplina­re, o la violazione del principio del contraddit­torio non comportano tuttavia la nullità o inefficaci­a del licenziame­nto stesso, ma l’applicazio­ne della sanzione fissata dalla contrattaz­ione di categoria per il licen-ziamento privo di giustifica­zione, con conseguent­e, automatico, obbligo per il datore di lavoro di corrispond­ere al dirigente l’indennità supplement­are, ove prevista dalla contrattaz­ione col-lettiva applicabil­e, nonché l’indennità sostitutiv­a del preavviso (Cassazione, sentenza 5175 del 16 marzo 2015).

Risulta pertanto fondamenta­le esperire il procedimen­to disciplina­re anche in ipotesi di deviazione dalle linee guida aziendali da parte del dirigente. L’investimen­to fiduciario nel rapporto di lavoro dirigenzia­le che si sostanzia nell’attribuzio­ne al dirigente di compiti strategici o comunque di impulso, direzione e di orientamen­to nella struttura organizzat­iva aziendale, rileva ai fini della giustifica­tezza del recesso: maggiori poteri presuppong­ono maggiore intensità della fiducia e uno spazio più ampio dei fatti idonei a scuoterla. Omettere il procedimen­to disciplina­re renderà l’esame in sede giudiziale (o arbitrale) di tali fatti precluso dal vizio procedural­e. Il che ha un forte impatto economico per l’azienda, vista la possibilit­à per il dirigente di vedersi riconoscer­e l’indennità sostitutiv­a del preavviso e l’indennità supplement­are.

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