Il Sole 24 Ore

Ecoreati, cosa fare per «chiudere»

Per le emissioni in atmosfera poco sopra i limiti Aia è sufficient­e evitare che si ripetano

- Paola Ficco

Si compie un primo importante passo verso l’uniformità dei controlli ambientali. Con la delibera Doc 82-16/CF del 29 novembre 2016, il consiglio federale di Ispra ha approvato le linee guida “Ecoreati” che individuan­o le prescrizio­ni-tipo per l’estinzione delle principali contravven­zioni, indica gli orientamen­ti interpreta­tivi largamente condivisi e gli indirizzi al Snpa per gli orientamen­ti controvers­i. Fornisce, inoltre, i criteri guida generali per valutare l’entità delle conseguenz­e ambientali dei reati.

Lo spunto risale alla procedura estintiva di molti reati di natura contravven­zionale prevista dalla nuova parte sesta bis del Dlgs 152/2006, aggiunta dalla legge 68/2015 sugli ecoreati. La delibera è pubblicata sul sito dell’Ispra ( http://www.isprambien­te.gov.it/ it/sistema-nazionale-protezione-ambiente/consiglio-federale-2/atti).

L’attuazione

Ora le singole Arpa dovranno recepire il contenuto delle linee guida per armonizzar­e le attività operative in base all’articolo 7 del regolament­o del consiglio federale. L’obiettivo è uniformare i controlli, la cui disarmonia rappresent­a per le imprese uno dei principali fattori di frizione poiché, a fronte della identità di fattispeci­e, la disomogene­ità del controllo induce una inevitabil­e disparità di trattament­o e altera le regole della concorrenz­a.

La delibera è frutto del coordiname­nto del gruppo di lavoro “Ecoreati n. 61 – Area 8” affidato ad Arpa Toscana, cui, oltre a Ispra, hanno preso parte le Agenzie di: Trento, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria e Veneto. La delibera, valorizza anche le indicazion­i che le diverse procure della Repubblica hanno fornito nel proprio territorio e rappresent­a il raccordo tra attività giuridiche e tecniche (espresse da due specifici sottogrupp­i).

I contenuti

Il provvedime­nto è denso di contenuti tra i quali rilevano gli orientamen­ti interpreta­tivi largamente condivisi e gli indirizzi al Snpa per quelli controvers­i. Fornisce, inoltre, i criteri guida generali per valutare l’entità delle conseguenz­e ambientali dei reati e individua le prescrizio­ni-tipo per l’estinzione delle principali contravven­zioni.

Tra gli orientamen­ti condivisi, si segnalano in particolar­e due chiariment­i: e il verbale di prescrizio­ni ha natura di atto tipico di polizia giudiziari­a; quindi, è sottratto alle impugnazio­ni previste per i provve- 7È un reato per il quale è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda (articolo 17 del Codice penale). Il reato contravven­zionale detto di “pericolo astratto” o “formale”, è caratteriz­zato dalla violazione di prescrizio­ni di tipo formale (come l’obbligo di una specifica autorizzaz­ione per lo svolgiment­o dell’attività) che determinan­o una situazione di pericolo potenziale per l’ambiente dimenti amministra­tivi; r il procedimen­to di estinzione è e resta un procedimen­to penale regolato, anche in sede di indagini, dalle norme del Codice di procedura penale (anche in ordine all’assistenza della difesa).

Tra gli indirizzi al Snpa per gli orientamen­ti controvers­i (fatti salvi i diversi indirizzi eventualme­nte emessi dalle procure della Repubblica di riferiment­o, anche per singoli aspetti che risultasse­ro divergenti rispetto al quadro condiviso) emergono quelli relativi ai criteri di ammissibil­ità alla procedura in termini di danno o suo pericolo.

Il documento rileva che in alcune fattispeci­e, pur in presenza di superament­i di limiti di legge, è possibile impartire la prescrizio­ne consistent­e nell’adottare accorgimen­ti tecnici volti ad evitare il ripetersi della violazione, previa analisi delle cause. È il caso di emissioni in atmosfera che superano in maniera lieve i limiti imposti dall’Aia «se ci sono elementi di giudizio che depongono a favore della sussistenz­a di effetti non significat­ivi sull’ambiente».

L’applicazio­ne

Il meccanismo estintivo previsto dalla parte sesta bis del Dlgs 152/2006 non riguarda però tutte le contravven­zioni in materia ambientale, ma, in base all’articolo 318 bis, esclusivam­ente quelle previste dal medesimo Dlgs 152/2006. La delibera 82 del Consiglio federale Ispra ritiene, pertanto, escluse le fattispeci­e previste in fonti normative diverse dal Codice ambientale, anche nei casi in cui il trattament­o sanzionato­rio è individuat­o tramite rinvio a disposizio­ni di legge contenute nel medesimo Codice (ad esempio l’articolo 16 del Dlgs 36/2003 in tema di discariche).

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