Il Sole 24 Ore

Non autorizzat­i: tre possibilit­à per regolarizz­are

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pLa delibera n.82 del Consiglio federale Ispra prende posizione anche sulle contravven­zioni previste dal Codice ambientale per l’esercizio di attività condotte senza autorizzaz­ione, a prescinder­e dal verificars­i di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistic­he o paesaggist­iche protette.

Per questi reati la procedura estintiva non potrà essere attivata se, al pari di tutte le altre ipotesi contravven­zionali che rientrano nella nuova parte sesta bis del Dlgs 152/2006, si accerta la sussistenz­a di un danno o di un suo pericolo concreto e attuale. Mentre la possibilit­à di applicazio­ne della procedura estintiva ai reati di natura formale è generalmen­te ammessa, la questione più controvers­a riguarda il contenuto delle prescrizio­ni da impartire al trasgresso­re.

Il consiglio federale di Ispra suggerisce l’orientamen­to per regolarizz­are le diverse fattispeci­e e indica tre diverse tipologie di contenuto delle prescrizio­ni:

1 sospension­e totale dell’attività, la prescrizio­ne da impartire dovrà essere del tipo «sospendere le attività non autorizzat­e fino all’eventuale conseguime­nto della relativa autorizzaz­ione....». I termini per l’adeguament­o dovranno essere congrui rispetto all’esigenza di garantire tecnicamen­te una sospension­e delle attività che non provochi, a sua volta, danno o pericolo di danno all’ambiente. 1 regolarizz­azione dell’attività mediante una comunicazi­one e/o dichiarazi­one da parte del titolare (ad esempio ade- sione all’autorizzaz­ione alle emissioni in via generale), la prescrizio­ne sarà del tipo «presentare la comunicazi­one/dichiarazi­one .....». Il termine per la regolarizz­azione sarà quello strettamen­te necessario per produrre la comunicazi­one/dichiarazi­one; 1 attività svolte senza rinnovo dell’autorizzaz­ione o con modifiche non autorizzat­e, due tipologie di prescrizio­ni: presentazi­one dell’istanza, con termine strettamen­te necessario per produrre la domanda; conseguime­nto del titolo abilitativ­o, con termine congruo con i tempi dell’amministra­zione titolare del procedimen­to.

La delibera n.82, al fine di individuar­e la carenza del danno ambientale (necessaria per l’applicazio­ne della procedura estintiva di cui alla parte sesta bis del Dlgs 152/2006), cerca di colmare alcune lacune terminolog­iche della legge 68/2015 e fornisce le definizion­i di alcuni termini tra i più dibattuti (si veda box).

Con sentenza 46170 del 3 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha analizzato anche il senso dei termini “significat­ivo” e “misurabile” riferiti al deterioram­ento. In ordine al primo, la Corte ha asserito che «denota senz’altro incisività e rilevanza»; sul secondo ha affermato che «può dirsi di ciò che è quantitati­vamente apprezzabi­le o, comunque, oggettivam­ente rilevabile» a prescinder­e dall’esistenza di limiti. Però, la compromiss­ione e il deterioram­ento significat­ivi non possono farsi «automatica­mente derivare dal mero superament­o dei limiti».

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