Non autorizzati: tre possibilità per regolarizzare
pLa delibera n.82 del Consiglio federale Ispra prende posizione anche sulle contravvenzioni previste dal Codice ambientale per l’esercizio di attività condotte senza autorizzazione, a prescindere dal verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
Per questi reati la procedura estintiva non potrà essere attivata se, al pari di tutte le altre ipotesi contravvenzionali che rientrano nella nuova parte sesta bis del Dlgs 152/2006, si accerta la sussistenza di un danno o di un suo pericolo concreto e attuale. Mentre la possibilità di applicazione della procedura estintiva ai reati di natura formale è generalmente ammessa, la questione più controversa riguarda il contenuto delle prescrizioni da impartire al trasgressore.
Il consiglio federale di Ispra suggerisce l’orientamento per regolarizzare le diverse fattispecie e indica tre diverse tipologie di contenuto delle prescrizioni:
1 sospensione totale dell’attività, la prescrizione da impartire dovrà essere del tipo «sospendere le attività non autorizzate fino all’eventuale conseguimento della relativa autorizzazione....». I termini per l’adeguamento dovranno essere congrui rispetto all’esigenza di garantire tecnicamente una sospensione delle attività che non provochi, a sua volta, danno o pericolo di danno all’ambiente. 1 regolarizzazione dell’attività mediante una comunicazione e/o dichiarazione da parte del titolare (ad esempio ade- sione all’autorizzazione alle emissioni in via generale), la prescrizione sarà del tipo «presentare la comunicazione/dichiarazione .....». Il termine per la regolarizzazione sarà quello strettamente necessario per produrre la comunicazione/dichiarazione; 1 attività svolte senza rinnovo dell’autorizzazione o con modifiche non autorizzate, due tipologie di prescrizioni: presentazione dell’istanza, con termine strettamente necessario per produrre la domanda; conseguimento del titolo abilitativo, con termine congruo con i tempi dell’amministrazione titolare del procedimento.
La delibera n.82, al fine di individuare la carenza del danno ambientale (necessaria per l’applicazione della procedura estintiva di cui alla parte sesta bis del Dlgs 152/2006), cerca di colmare alcune lacune terminologiche della legge 68/2015 e fornisce le definizioni di alcuni termini tra i più dibattuti (si veda box).
Con sentenza 46170 del 3 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha analizzato anche il senso dei termini “significativo” e “misurabile” riferiti al deterioramento. In ordine al primo, la Corte ha asserito che «denota senz’altro incisività e rilevanza»; sul secondo ha affermato che «può dirsi di ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile» a prescindere dall’esistenza di limiti. Però, la compromissione e il deterioramento significativi non possono farsi «automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti».