Spa pubbliche, lavoro a doppio binario
le società a controllo pubblico hanno carattere privatistico, anche se le norme di diritto privato devono essere coordinate inevitabilmente con quelle pubblicistiche. Non si tratta, quindi, di una applicazione “incondizionata” delle disposizioni in materia di lavoro privato.
Viene pertanto da chiedersi se, in virtù dell’espressa estensione dei principi prettamente pubblicistici di cui all’articolo 35 del Dlgs 165/2001 anche per l’accesso alle dipendenze di società a controllo pubblico, possa applicarsi il novellato articolo 2103 del Codice civile - che prevede la promozione automatica del dipendente in caso di svolgimento di fatto di mansioni superiori per sei mesi continuativi - essendo l’applicazione di questa norma esclusa nel settore pubblico, dove anche l’accesso ad un inquadramento superiore è subordinato al superamento di prove concorsuali secondo i principi dell’articolo 35 Dlgs 165/2001.
Ancora più problematica potrebbe prospettarsi l’applicazione dell’articolo 2112 del Codice civile che prevede la continuazione automatica dei rapporti di lavoro nei casi di trasferimenti di azienda, ove il trasferimento avvenga da imprese private non soggette a regole concorsuali ad imprese pubbliche soggette, invece, al rispetto di queste regole, potendo il trasferimento atteggiarsi a meccanismo elusivo di norma imperativa. Permangono, altresì, dubbi sull’applicabilità a queste società della regola della conversione automatica del contratto a tempo determinato in quello a tempo indeterminato prevista ad esempio nei casi di prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del contratto oltre i termini previsti dalla legge, stante l’obbligo per le società di rispettare i principi pubblicistici sul reclutamento. Infine, sempre per gli stessi motivi, anche nell’ambito delle società a controllo pubblico, al pari della Pa, non potrebbe essere rivendicata in giudizio la conversione di un contratto di collaborazione o di lavoro autonomo in un rapporto di subordinazione. Il Tu ha espressamente comminato la nullità dei contratti di lavoro stipulati in assenza delle procedure pubblicistiche, salva l’applicazione (espressa) dell’articolo 2126 del Codice civile, con diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.