Cinque regimi differenziati per calcolare nuove assunzioni
Intr ico di regole in attesa dei correttivi chiesti dai sindaci
pDopo le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016), è il momento di tirare le fila per quanto riguarda le assunzioni degli enti locali. Ad inizio anno, infatti, le amministrazioni sono ai cancelli di partenza per concretizzare la programmazione del fabbisogno del personale per il prossimo triennio.
Spese di personale
Resta la norma principale da verificare e da rispettare. Per i comuni al di sopra dei mille abitanti l’aggregato delle spese di personale non può essere nel 2017 superiore alla media delle spese di personale degli anni 2011- 2013 in virtù dell’articolo 1 comma 557 e seguenti della legge 296/ 2006. La scorsa estate è stata abrogata la disposizione che prevedeva anche il contenimento del rapporto tra spese di personale e spese correnti. I comuni al di sotto dei mille abitanti dovranno, invece, contenere la spesa rispetto a quella del 2008.
Assunzioni
Le regole di turn over per quantificare gli accessi a tempo indeterminato dall’esterno hanno subito negli ultimi anni continue modifiche. Oggi è tutto definito nell’articolo 1 comma 228 e seguenti della legge 208/2015. Innanzitutto, la capa- cità assunzionale, è data da due quote: una di competenza e una a “residuo”. Le quote restanti utilizzabili sono però solamente quelle del triennio precedente da verificarsi in senso dinamico. Nello specifico, quest’anno, si potrà utilizzare il budget non già consumato del triennio 2014-2016, come risultante dalle percentuali applicate di esercizio in esercizio.
La quota di competenza per le assunzioni dei dipendenti dei livelli, va, invece, calcolata nel 2017 con riferimento alle cessazioni avvenute nel 2016. Le percentuali attualmente vigenti sono: 1 Per i comuni al di sotto dei 10mila abitanti che rispettano il rapporto dipendenti/popolazione definito dal Dm 24 luglio 2014: 75% della spesa dei cessati nel 2016; 1 Per i comuni al di sotto dei 10mila abitanti che non rispettano tale parametro: 25% della spesa dei cessati nel 2016; 1 Per i comuni dai 10mila abitanti in poi: 25% della spesa dei cessati nel 2016; 1 Per i comuni fino a mille abitanti: il turn over è di una assunzione per ogni cessazione intervenuta nel 2016 (con possibilità di usare quote residue non utilizzate dal 2007 in poi); 1 Per le unioni di comuni: 100% della spesa dei cessati nel 2016.
Il budget risultante è quello utilizzabile per assunzioni dall’esterno. Rimane valida la possibilità di avviare procedure di mobilità e qualora il trasferimento avvenga tra enti che hanno limitazioni (anche diverse) al turn over e nel rispetto del pareggio di bilancio, tale passaggio può definirsi “neutro”, ovvero non erode le capacità assunzionali così come sopra calcolate.
I CRITERI Oltre alle percentuali di competenza gli enti locali possono utilizzare anche il budget non consumato del triennio 2014-2016
Lavoro flessibile
Le limitazioni si spostano, a questo punto, anche sulle assunzioni a tempo determinato, con contratti di formazione e lavoro, di somministrazione, di lavoro accessorio, ai rapporti formativi e alle collaborazioni coordinate e continuative. In questo caso, ai sensi dell’articolo 9 comma 28 del Dl 78/2010, la spesa complessiva non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse tipologie nel 2009. Non vanno più inclusi nel calcolo gli incarichi a contratto stipulati ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del Dlgs 267/2000.