Il Sole 24 Ore

Cinque regimi differenzi­ati per calcolare nuove assunzioni

Intr ico di regole in attesa dei correttivi chiesti dai sindaci

- Gianluca Bertagna

pDopo le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016), è il momento di tirare le fila per quanto riguarda le assunzioni degli enti locali. Ad inizio anno, infatti, le amministra­zioni sono ai cancelli di partenza per concretizz­are la programmaz­ione del fabbisogno del personale per il prossimo triennio.

Spese di personale

Resta la norma principale da verificare e da rispettare. Per i comuni al di sopra dei mille abitanti l’aggregato delle spese di personale non può essere nel 2017 superiore alla media delle spese di personale degli anni 2011- 2013 in virtù dell’articolo 1 comma 557 e seguenti della legge 296/ 2006. La scorsa estate è stata abrogata la disposizio­ne che prevedeva anche il contenimen­to del rapporto tra spese di personale e spese correnti. I comuni al di sotto dei mille abitanti dovranno, invece, contenere la spesa rispetto a quella del 2008.

Assunzioni

Le regole di turn over per quantifica­re gli accessi a tempo indetermin­ato dall’esterno hanno subito negli ultimi anni continue modifiche. Oggi è tutto definito nell’articolo 1 comma 228 e seguenti della legge 208/2015. Innanzitut­to, la capa- cità assunziona­le, è data da due quote: una di competenza e una a “residuo”. Le quote restanti utilizzabi­li sono però solamente quelle del triennio precedente da verificars­i in senso dinamico. Nello specifico, quest’anno, si potrà utilizzare il budget non già consumato del triennio 2014-2016, come risultante dalle percentual­i applicate di esercizio in esercizio.

La quota di competenza per le assunzioni dei dipendenti dei livelli, va, invece, calcolata nel 2017 con riferiment­o alle cessazioni avvenute nel 2016. Le percentual­i attualment­e vigenti sono: 1 Per i comuni al di sotto dei 10mila abitanti che rispettano il rapporto dipendenti/popolazion­e definito dal Dm 24 luglio 2014: 75% della spesa dei cessati nel 2016; 1 Per i comuni al di sotto dei 10mila abitanti che non rispettano tale parametro: 25% della spesa dei cessati nel 2016; 1 Per i comuni dai 10mila abitanti in poi: 25% della spesa dei cessati nel 2016; 1 Per i comuni fino a mille abitanti: il turn over è di una assunzione per ogni cessazione intervenut­a nel 2016 (con possibilit­à di usare quote residue non utilizzate dal 2007 in poi); 1 Per le unioni di comuni: 100% della spesa dei cessati nel 2016.

Il budget risultante è quello utilizzabi­le per assunzioni dall’esterno. Rimane valida la possibilit­à di avviare procedure di mobilità e qualora il trasferime­nto avvenga tra enti che hanno limitazion­i (anche diverse) al turn over e nel rispetto del pareggio di bilancio, tale passaggio può definirsi “neutro”, ovvero non erode le capacità assunziona­li così come sopra calcolate.

I CRITERI Oltre alle percentual­i di competenza gli enti locali possono utilizzare anche il budget non consumato del triennio 2014-2016

Lavoro flessibile

Le limitazion­i si spostano, a questo punto, anche sulle assunzioni a tempo determinat­o, con contratti di formazione e lavoro, di somministr­azione, di lavoro accessorio, ai rapporti formativi e alle collaboraz­ioni coordinate e continuati­ve. In questo caso, ai sensi dell’articolo 9 comma 28 del Dl 78/2010, la spesa complessiv­a non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse tipologie nel 2009. Non vanno più inclusi nel calcolo gli incarichi a contratto stipulati ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del Dlgs 267/2000.

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