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Il 23 settembre scorso è entrato in vigore il Testo unico delle società partecipate (Dlgs 175/2016) , in attuazione della legge delega 125/2015.
Di lì a breve, la Corte costituzionale, con sentenza n. 251 del 25 novembre, ha dichiarato l’illegittimità di vari articoli della legge delega, tra cui l’articolo 18 lett. e) - che impone la razionalizzazione del regime pubblicistico per gli acquisti ed il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive finalizzati al contenimento dei costi - nella parte in cui ha previsto che i decreti attuativi siano adottati «previo parere» anziché «previa intesa», in sede di Conferenza unificata Stato Regioni. La Corte ha circoscritto il proprio scrutinio alle disposizioni di delega affermando che «le pronunce di illegittimità costituzionale non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare».
Allo stato, le società partecipate devono, dunque, attenersi al Tu anche se sussistono alcuni problemi interpretativi. Con riferimento alla fase assunzionale dei rapporti di lavoro, è indubbio che, in base al Tu (articolo 19), si assiste, rispetto al previgente articolo 18 della legge 133/2008 - che già imponeva alle società a partecipazione pubblica di rispettare i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità in fase di reclutamento del personale - ad un maggiore irrigidimento delle modalità di reclutamento del personale delle società a controllo pubblico, dovendosi rispettare i principi pubblicistici di cui all’articolo 35 comma 3 del Dlgs 165/2001 (Tu pubblico impiego), applicato al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Nel contempo, il legislatore ha espressamente demandato la gestione dei rapporti di lavoro di queste società alle specifiche disposizioni del Codice civile, alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e ai contratti collettivi, applicandosi, quindi, le medesime disposizioni del settore privato, tra cui quelle sugli ammortizzatori sociali. Questo “doppio binario” comporta che i rapporti di lavoro instaurati con