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Il 23 settembre scorso è entrato in vigore il Testo unico delle società partecipat­e (Dlgs 175/2016) , in attuazione della legge delega 125/2015.

Di lì a breve, la Corte costituzio­nale, con sentenza n. 251 del 25 novembre, ha dichiarato l’illegittim­ità di vari articoli della legge delega, tra cui l’articolo 18 lett. e) - che impone la razionaliz­zazione del regime pubblicist­ico per gli acquisti ed il reclutamen­to del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributiv­e finalizzat­i al contenimen­to dei costi - nella parte in cui ha previsto che i decreti attuativi siano adottati «previo parere» anziché «previa intesa», in sede di Conferenza unificata Stato Regioni. La Corte ha circoscrit­to il proprio scrutinio alle disposizio­ni di delega affermando che «le pronunce di illegittim­ità costituzio­nale non si estendono alle relative disposizio­ni attuative. Nel caso di impugnazio­ne di tali disposizio­ni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare».

Allo stato, le società partecipat­e devono, dunque, attenersi al Tu anche se sussistono alcuni problemi interpreta­tivi. Con riferiment­o alla fase assunziona­le dei rapporti di lavoro, è indubbio che, in base al Tu (articolo 19), si assiste, rispetto al previgente articolo 18 della legge 133/2008 - che già imponeva alle società a partecipaz­ione pubblica di rispettare i principi di trasparenz­a, pubblicità e imparziali­tà in fase di reclutamen­to del personale - ad un maggiore irrigidime­nto delle modalità di reclutamen­to del personale delle società a controllo pubblico, dovendosi rispettare i principi pubblicist­ici di cui all’articolo 35 comma 3 del Dlgs 165/2001 (Tu pubblico impiego), applicato al reclutamen­to del personale delle pubbliche amministra­zioni. Nel contempo, il legislator­e ha espressame­nte demandato la gestione dei rapporti di lavoro di queste società alle specifiche disposizio­ni del Codice civile, alle leggi sui rapporti di lavoro subordinat­o e ai contratti collettivi, applicando­si, quindi, le medesime disposizio­ni del settore privato, tra cui quelle sugli ammortizza­tori sociali. Questo “doppio binario” comporta che i rapporti di lavoro instaurati con

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