FONDI, NIENTE PRELAZIONE SE C’È ANCHE UN FABBRICATO
Esercito l’attività di coltivatore diretto su fondi di proprietà, con relativa iscrizione alla Camera di commercio. Un mio confinante possedeva un fabbricato accatastato al catasto urbano, con un terreno annesso, esteso per circa un ettaro. Tali beni, essendo pignorati, sono stati ceduti il 30 settembre 2016 tramite asta giudiziaria. Considerato che ero e sono interessato all’acquisto del solo terreno, non ho partecipato all’asta, poiché, pur in presenza di separata valutazione da parte del Ctu (consulente tecnico d’ufficio), l’offerta prevedeva l’acquisto dell’unico lotto composto dal terreno più il fabbricato. Nella qualità di confinante e coltivatore diretto, posso esercitare il diritto di prelazione, nei confronti dell’aggiudicatario dell’asta, solo per il terreno? Se sì, in che tempi e con quale procedura?
C.F. – PALERMO
L’articolo 8 della legge 590/1965 prevede che, in caso di trasferimento di fondi agricoli a titolo oneroso, spetti il diritto di prelazione agli affittuari coltivatori diretti del fondo posto in vendita, a condizione che conducano il terreno da almeno due anni e non abbiano alienato altri terreni negli ultimi due anni. L’articolo 7 della successiva legge 817/ 1971 ha esteso il diritto di prelazione « al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita » . Il citato articolo 8 prevede, inoltre, che il soggetto alienante sia tenuto a notificare a mezzo lettera raccomandata la proposta di vendita ai soggetti che possono vantare il diritto di prelazione sul fondo oggetto di trasferimento, e che questi debbano esercitare il proprio diritto entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nel caso non venisse data idonea comunicazione al conduttore o ai soggetti confinanti, questi possono vantare il diritto di riscatto sul fondo trasferito. Tale diritto dev’essere esercitato entro un anno dalla trascrizione dell’atto di vendita. Tuttavia, si ritiene che, nel caso proposto, non spetti il diritto di prelazione e, quindi, nemmeno il diritto di riscatto. Infatti, la norma in materia di prelazione parla di “fondi”, mentre nella fattispecie proposta sembra che si tratti di una vendita di fabbricato con annesso terreno pertinenziale. Qualora si voglia comunque provare la strada del riscatto, il termine entro il quale presentare azione al tribunale competente è di un anno dalla data di trascrizione dell’atto di vendita.