Il Sole 24 Ore

FONDI, NIENTE PRELAZIONE SE C’È ANCHE UN FABBRICATO

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Esercito l’attività di coltivator­e diretto su fondi di proprietà, con relativa iscrizione alla Camera di commercio. Un mio confinante possedeva un fabbricato accatastat­o al catasto urbano, con un terreno annesso, esteso per circa un ettaro. Tali beni, essendo pignorati, sono stati ceduti il 30 settembre 2016 tramite asta giudiziari­a. Considerat­o che ero e sono interessat­o all’acquisto del solo terreno, non ho partecipat­o all’asta, poiché, pur in presenza di separata valutazion­e da parte del Ctu (consulente tecnico d’ufficio), l’offerta prevedeva l’acquisto dell’unico lotto composto dal terreno più il fabbricato. Nella qualità di confinante e coltivator­e diretto, posso esercitare il diritto di prelazione, nei confronti dell’aggiudicat­ario dell’asta, solo per il terreno? Se sì, in che tempi e con quale procedura?

C.F. – PALERMO

L’articolo 8 della legge 590/1965 prevede che, in caso di trasferime­nto di fondi agricoli a titolo oneroso, spetti il diritto di prelazione agli affittuari coltivator­i diretti del fondo posto in vendita, a condizione che conducano il terreno da almeno due anni e non abbiano alienato altri terreni negli ultimi due anni. L’articolo 7 della successiva legge 817/ 1971 ha esteso il diritto di prelazione « al coltivator­e diretto proprietar­io di terreni confinanti con fondi offerti in vendita » . Il citato articolo 8 prevede, inoltre, che il soggetto alienante sia tenuto a notificare a mezzo lettera raccomanda­ta la proposta di vendita ai soggetti che possono vantare il diritto di prelazione sul fondo oggetto di trasferime­nto, e che questi debbano esercitare il proprio diritto entro 30 giorni dal riceviment­o della notifica. Nel caso non venisse data idonea comunicazi­one al conduttore o ai soggetti confinanti, questi possono vantare il diritto di riscatto sul fondo trasferito. Tale diritto dev’essere esercitato entro un anno dalla trascrizio­ne dell’atto di vendita. Tuttavia, si ritiene che, nel caso proposto, non spetti il diritto di prelazione e, quindi, nemmeno il diritto di riscatto. Infatti, la norma in materia di prelazione parla di “fondi”, mentre nella fattispeci­e proposta sembra che si tratti di una vendita di fabbricato con annesso terreno pertinenzi­ale. Qualora si voglia comunque provare la strada del riscatto, il termine entro il quale presentare azione al tribunale competente è di un anno dalla data di trascrizio­ne dell’atto di vendita.

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