LA NOTIFICA VA FATTA AL DOMICILIO DEGLI EREDI
Un contribuente, nel 2003, riceve in eredità un immobile e presenta la dichiarazione di successione all’agenzia delle Entrate. Nel 2016 gli viene recapitata (a mezzo Pec, posta elettronica certificata) una cartella di pagamento (a lui intestata) per la tassa sui rifiuti relativa all’anno 2007, il cui avviso di accertamento e la cui ingiunzione di pagamento sono stati notificati all’ultimo domicilio del de cuius. La notifica è valida? Oppure gli atti antecedenti alla cartella andavano notificati alla residenza dell’erede? Gli atti antecedenti alla cartella non risultano pervenuti (seppure, presumibilmente, anch’essi sono intestati agli eredi).
M.S. – SALERNO
Il punto non è se sia valida la notifica della cartella ( sembra di sì, essendo pervenuta per posta elettronica certificata), ma se lo sia l’iscrizione a ruolo non preceduta da rituale notificazione degli atti antecedenti ( avvisi di accertamento). L’articolo 65, ultimo comma, del Dpr 600 del 1973 consente, a determinate condizioni, notificazioni «nell’ultimo domicilio » del defunto, purché si tratti di « atti intestati al dante causa » . Se, invece, sono intestati agli eredi, la notifica va fatta nel loro domicilio fiscale, coincidente con la residenza anagrafica. E questo vale anche quando si presuma che gli eredi abbiano continuato l’occupazione dell’abitazione del loro dante causa ( poiché, magari, questa era ammobiliata e allacciata ai servizi a rete di acqua ed elettricità, e immediatamente utilizzabile dagli eredi stessi). A ciò si aggiunga che il Comune era a conoscenza delle generalità e del domicilio degli eredi, dal momento che la denuncia di successione gli è stata comunicata, a suo tempo, agli effetti dell’Ici ( e, ora, dell’Imu), tanto che, in questi casi di cambiamento di intestazione della proprietà, non si richiede nemmeno la denuncia di variazione (articolo 15, comma 2, della legge383 del 2001: « per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l’erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili ( Ici). L’ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili » ) .
A cura di Ezio Maria Pisapia