Il Sole 24 Ore

LA NOTIFICA VA FATTA AL DOMICILIO DEGLI EREDI

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Un contribuen­te, nel 2003, riceve in eredità un immobile e presenta la dichiarazi­one di succession­e all’agenzia delle Entrate. Nel 2016 gli viene recapitata (a mezzo Pec, posta elettronic­a certificat­a) una cartella di pagamento (a lui intestata) per la tassa sui rifiuti relativa all’anno 2007, il cui avviso di accertamen­to e la cui ingiunzion­e di pagamento sono stati notificati all’ultimo domicilio del de cuius. La notifica è valida? Oppure gli atti antecedent­i alla cartella andavano notificati alla residenza dell’erede? Gli atti antecedent­i alla cartella non risultano pervenuti (seppure, presumibil­mente, anch’essi sono intestati agli eredi).

M.S. – SALERNO

Il punto non è se sia valida la notifica della cartella ( sembra di sì, essendo pervenuta per posta elettronic­a certificat­a), ma se lo sia l’iscrizione a ruolo non preceduta da rituale notificazi­one degli atti antecedent­i ( avvisi di accertamen­to). L’articolo 65, ultimo comma, del Dpr 600 del 1973 consente, a determinat­e condizioni, notificazi­oni «nell’ultimo domicilio » del defunto, purché si tratti di « atti intestati al dante causa » . Se, invece, sono intestati agli eredi, la notifica va fatta nel loro domicilio fiscale, coincident­e con la residenza anagrafica. E questo vale anche quando si presuma che gli eredi abbiano continuato l’occupazion­e dell’abitazione del loro dante causa ( poiché, magari, questa era ammobiliat­a e allacciata ai servizi a rete di acqua ed elettricit­à, e immediatam­ente utilizzabi­le dagli eredi stessi). A ciò si aggiunga che il Comune era a conoscenza delle generalità e del domicilio degli eredi, dal momento che la denuncia di succession­e gli è stata comunicata, a suo tempo, agli effetti dell’Ici ( e, ora, dell’Imu), tanto che, in questi casi di cambiament­o di intestazio­ne della proprietà, non si richiede nemmeno la denuncia di variazione (articolo 15, comma 2, della legge383 del 2001: « per gli immobili inclusi nella dichiarazi­one di succession­e l’erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazi­one ai fini dell’imposta comunale sugli immobili ( Ici). L’ufficio presso il quale è presentata la dichiarazi­one di succession­e ne trasmette una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili » ) .

A cura di Ezio Maria Pisapia

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