Il Sole 24 Ore

I LIMITI DEL REGOLAMENT­O APPROVATO A MAGGIORANZ­A

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In un condominio, dotato di spazio esterno per il ricovero di vetture, il regolament­o originaria­mente prevedeva l’utilizzo in base al numero di appartamen­ti, con assegnazio­ne dei posti (piantina allegata al regolament­o) a prescinder­e dalla dimensione dell’alloggio, mentre la relativa ripartizio­ne avveniva in base ai millesimi. In un secondo momento, il proprietar­io di un appartamen­to ha acquistato anche quello attiguo, facendo riportare sull’atto d’acquisto anche il diritto al mantenimen­to del posto macchina (con quale valore giuridico?). Chiedo se può considerar­si legittimo un regolament­o che prevede tale modalità di ripartizio­ne, considerat­o che la somma dei due appartamen­ti, che darebbe diritto a due posti auto, in termini di millesimi è inferiore ai millesimi di un altro appartamen­to che ha diritto a un solo posto auto. È possibile modificare il regolament­o per rendere più equa la ripartizio­ne? Con quale maggioranz­a?

B.D. – ROMA

L’unico criterio equo per ripartire le utilità e le spese in relazione allo spazio esterno destinato a parcheggio è quello del valore proporzion­ale (cosiddetti millesimi di proprietà). Sempre che nei titoli d’acquisto originari, cioè negli atti di vendita stipulati con il costruttor­e, o in un regolament­o contrattua­le richiamato espressame­nte in tutti gli atti d’acquisto, non sia stabilito un criterio diverso. Se questo diverso criterio è legato al numero di unità immobiliar­i di cui si compone l’edificio, occorrerà fare riferiment­o unicamente alla situazione originaria. In nessun caso, cioè, si può ritenere che il frazioname­nto o la fusione di unità immobiliar­i determinin­o una modifica nell’assetto dei diritti dei condòmini sulle parti comuni. In caso di fusione, per esempio, non si può ritenere che uno dei due posti auto collegati agli appartamen­ti successiva­mente uniti sia attribuito ad altri condòmini o che, in caso di frazioname­nto, occorrerà attribuire nuovi posto auto agli acquirenti degli appartamen­ti risultanti dalla divisione. Nessun regolament­o assemblear­e può modificare i diritti dei singoli sulle parti comuni. Il regolament­o approvato a maggioranz­a può solo determinar­e le modalità d’uso del parcheggio, nel rispetto della misura del diritto che spetta a ciascun condomino sul parcheggio comune.

A cura di Pierantoni­o Lisi

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