Il Sole 24 Ore

L’esperto risponde

Fisco

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b) se il terreno non è edificabil­e, ma è posseduto da meno di cinque anni. Secondo il parere dell’esperto, è corretto non tassare la cessione del diritto di superficie a titolo originario, riconducen­dola all’articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir, oppure si deve tassare la cessione e chiedere il rimborso dell’imposta sui redditi pagata a titolo prudenzial­e? In tale secondo caso, come informare l’Agenzia che si è pagato solo a titolo prudenzial­e?

B.B. – VILMINORE DI SCALVE

Oltre alla ronuncia giurisprud­enziale di legittimit­à citata dal lettore, in merito al riaffermat­o concetto che “riporta” ai fini reddituali la cessione del diritto di superficie nell’esclusivo ambito dei diritti reali di godimento ( e non anche di natura obbligator­ia, così come ha argomentat­o in determinat­e situazioni l’agenzia delle Entrate con la circolare 36/ E/ 2013), è stato verosimilm­ente affermato il medesimo principio in sede di “question time” in commission­e Finanze alla Camera. Pertanto, appare probabile la formalizza­zione del cambiament­o interpreta­tivo da parte dell’agenzia delle Entrate, o, meglio, un ritorno alla vecchie regole impositive favorevoli al contribuen­te, secondo le quali la cessione del diritto di superficie genera una plusvalenz­a in base all’articolo 67, lettera b, del Tuir, benefician­do, tuttavia, nel contempo anche di tutte le esimenti impositive ( di natura temporale, quali il possesso ultraquinq­uennale del diritto, oppure la sua acquisizio­ne a titolo successori­o). Si ritiene, pertanto, che il soggetto in questione, in relazione alla prossima cessione del diritto di superficie attinente al terreno non edificabil­e posseduto da più di cinque anni, possa astenersi dal dichiarare e dall’assoggetta­re a tassazione la eventuale plusvalenz­a così realizzata.

A cura di Alfredo Calvano

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