L’esperto risponde
Fisco
b) se il terreno non è edificabile, ma è posseduto da meno di cinque anni. Secondo il parere dell’esperto, è corretto non tassare la cessione del diritto di superficie a titolo originario, riconducendola all’articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir, oppure si deve tassare la cessione e chiedere il rimborso dell’imposta sui redditi pagata a titolo prudenziale? In tale secondo caso, come informare l’Agenzia che si è pagato solo a titolo prudenziale?
B.B. – VILMINORE DI SCALVE
Oltre alla ronuncia giurisprudenziale di legittimità citata dal lettore, in merito al riaffermato concetto che “riporta” ai fini reddituali la cessione del diritto di superficie nell’esclusivo ambito dei diritti reali di godimento ( e non anche di natura obbligatoria, così come ha argomentato in determinate situazioni l’agenzia delle Entrate con la circolare 36/ E/ 2013), è stato verosimilmente affermato il medesimo principio in sede di “question time” in commissione Finanze alla Camera. Pertanto, appare probabile la formalizzazione del cambiamento interpretativo da parte dell’agenzia delle Entrate, o, meglio, un ritorno alla vecchie regole impositive favorevoli al contribuente, secondo le quali la cessione del diritto di superficie genera una plusvalenza in base all’articolo 67, lettera b, del Tuir, beneficiando, tuttavia, nel contempo anche di tutte le esimenti impositive ( di natura temporale, quali il possesso ultraquinquennale del diritto, oppure la sua acquisizione a titolo successorio). Si ritiene, pertanto, che il soggetto in questione, in relazione alla prossima cessione del diritto di superficie attinente al terreno non edificabile posseduto da più di cinque anni, possa astenersi dal dichiarare e dall’assoggettare a tassazione la eventuale plusvalenza così realizzata.
A cura di Alfredo Calvano