Il Sole 24 Ore

UN PROFESSION­ISTA, 2 AUTO: C’È DIFETTO DI INERENZA

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In qualità di libero profession­ista, deduco i costi inerenti al leasing di un automezzo. Laddove ne acquistass­i un secondo in proprietà, anch’esso da utilizzare per lo svolgiment­o dell’attività, potrei detrarre il 40% della relativa Iva, pur non deducendon­e l’ammortamen­to? Oppure la limitazion­e a un solo veicolo è applicabil­e anche alla detrazione Iva?

V.M. – MILANO circolare nella quale veniva indicata una spesa tutt’altro che trascurabi­le. Ci si chiede, ora, se la spesa per l’installazi­one arbitraria possa essere respinta dai condòmini e “scaricata” solo su chi ha fatto realizzare l’impianto.

G.M. – MILANO

La spesa per l’installazi­one dell’impianto di videosorve­glianza – non previament­e deliberata dall’assemblea, ma decisa unilateral­mente dall’amministra­tore – può essere contestata. L’amministra­tore non ha, infatti, poteri di spesa straordina­ria al di fuori di quelli attribuiti­gli dall’articolo 1135, penultimo comma, del Codice civile, per il quale «l’amministra­tore non può ordinare lavori di manutenzio­ne straordina­ria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea». L’intervento in questione non può neanche ritenersi compreso nei poteri conservati­vi spettanti all’amministra­tore, a norma dell’articolo 1130, n. 4, del Codice civile. Il condomino può dunque avvalersi della disposizio­ne di cui all’articolo 1133 del Codice civile, per la quale «i provvedime­nti presi dall’amministra­tore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligator­i per i condòmini. Contro i provvedime­nti dell’amministra­tore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizi­o del ricorso all’autorità giudiziari­a, nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137».

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