FORFETTARI, ESCLUSE LE RITENUTE SUI BONIFICI
La legge che ha istituto il regime forfettario stabilisce che le fatture emesse da un lavoratore autonomo sono esenti dall’applicazione dell’Iva e dalla ritenuta di acconto, e che il riferimento a tali esenzioni deve unicamente essere indicato nel contesto della fattura. Nel caso di fatture attinenti a ristrutturazioni edilizie, le banche sono obbligate per legge a trattenere una ritenuta di acconto (attualmente dell’8 per cento) sull’intero importo del bonifico scorporato dell’Iva massima applicabile (22 per cento). Ciò deve avvenire anche nei confronti dei bonifici per i contribuenti forfettari? Eventualmente, le ritenute possono essere scomputate in sede di dichiarazione dei redditi?
A.N. – ROMA
Il contribuente in regime forfettario, di regola, non subisce la ritenuta d’acconto, in base all’articolo 1, comma 67, della legge 190/2014, di Stabilità per il 2015. A tal fine, la norma impone ai contribuenti di rilasciare al sostituto d’imposta una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva. Conseguentemente, i contribuenti che rientrano nel regime forfettario e che risultano essere destinatari di somme trasferite mediante bonifici, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25 del Dl 78/2010, laddove abbiano rilasciato la dichiarazione citata alla banca o all’ufficio postale nei quali risultano correntisti (in senso conforme si veda la risoluzione 47/E del 5 luglio 2013, relativa al regime fiscale di vantaggio). Qualora il contribuente abbia comunque subìto la ritenuta d’acconto, resta possibile indicarla nel quadro RS del modello Unico, scomputandola dall’imposta dovuta, qualora non abbia già formato oggetto di richiesta di rimborso.