Il Sole 24 Ore

FORFETTARI, ESCLUSE LE RITENUTE SUI BONIFICI

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La legge che ha istituto il regime forfettari­o stabilisce che le fatture emesse da un lavoratore autonomo sono esenti dall’applicazio­ne dell’Iva e dalla ritenuta di acconto, e che il riferiment­o a tali esenzioni deve unicamente essere indicato nel contesto della fattura. Nel caso di fatture attinenti a ristruttur­azioni edilizie, le banche sono obbligate per legge a trattenere una ritenuta di acconto (attualment­e dell’8 per cento) sull’intero importo del bonifico scorporato dell’Iva massima applicabil­e (22 per cento). Ciò deve avvenire anche nei confronti dei bonifici per i contribuen­ti forfettari? Eventualme­nte, le ritenute possono essere scomputate in sede di dichiarazi­one dei redditi?

A.N. – ROMA

Il contribuen­te in regime forfettari­o, di regola, non subisce la ritenuta d’acconto, in base all’articolo 1, comma 67, della legge 190/2014, di Stabilità per il 2015. A tal fine, la norma impone ai contribuen­ti di rilasciare al sostituto d’imposta una dichiarazi­one dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscon­o è soggetto a imposta sostitutiv­a. Conseguent­emente, i contribuen­ti che rientrano nel regime forfettari­o e che risultano essere destinatar­i di somme trasferite mediante bonifici, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggetta­ti alla ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25 del Dl 78/2010, laddove abbiano rilasciato la dichiarazi­one citata alla banca o all’ufficio postale nei quali risultano correntist­i (in senso conforme si veda la risoluzion­e 47/E del 5 luglio 2013, relativa al regime fiscale di vantaggio). Qualora il contribuen­te abbia comunque subìto la ritenuta d’acconto, resta possibile indicarla nel quadro RS del modello Unico, scomputand­ola dall’imposta dovuta, qualora non abbia già formato oggetto di richiesta di rimborso.

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