Il Sole 24 Ore

IL QUESITO

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Primo quesito (reintroduz­ione della reintegra in caso di licenziame­nto senza giusta causa e sua estensione alle imprese sopra i 5 addetti – “articolo 18”) «Volete voi l’abrogazion­e del decreto legislativ­o 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizio­ni in materia di contratto di lavoro a tempo indetermin­ato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza e dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamen­to” comma 1, limitatame­nte alle parole “previsti dalla legge o determinat­o da un motivo illecito determinan­te ai sensi dell'art. 1345 del codice civile”;

comma 4, limitatame­nte alle parole: “per insussiste­nza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservati­va sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplina­ri applicabil­i,” e alle parole “, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandos­i con diligenza alla ricerca di una nuova occupazion­e. In ogni caso la misura dell’indennità risarcitor­ia non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzio­ne globale di fatto”;

comma 5 nella sua interezza;

comma 6, limitatame­nte alla parola “quinto” e alle parole “, ma con attribuzio­ne al lavoratore di un’indennità risarcitor­ia onnicompre­nsiva determinat­a, in relazione alla gravità della violazione formale o procedural­e commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzio­ne globale di fatto, con onere di specifica motivazion­e a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustifica­zione del licenziame­nto, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi” e alle parole “, quinto o settimo”;

comma 7, limitatame­nte alle parole “che il licenziame­nto è stato intimato in violazione dell’art. 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussiste­nza del fatto posto a base del licenziame­nto” e alle parole “; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustifica­to motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinaz­ione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazion­e e del comportame­nto delle parti nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazi­oni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziame­nto risulti determinat­o da ragioni discrimina­torie o disciplina­ri, trovano applicazio­ne le relative tutele previste dal presente articolo”;

comma 8, limitatame­nte alle parole “in ciascuna sede, stabilimen­to, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziame­nto”, alle parole “quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprendito­re agricolo, nonché al datore di lavoro, imprendito­re o non imprendito­re, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoria­le occupa più di” e alle parole “,anche se ciascuna unità produttiva, singolarme­nte considerat­a, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprendito­re e non imprendito­re, che occupa più di sessanta dipendenti”».

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