Il Sole 24 Ore

Pmi di Varese batte la Bayer

Sentenza della Cassazione

- Laura Cavestri

pI composti chimici – quelli che servono a preparare, ad esempio, i farmaci – sono brevettabi­li? E quali caratteris­tiche devono avere per meritarsi il “patent”? Il tema è da sempre controvers­o.

Pochi giorni fa lo ha ripreso la Cassazione che, con la sentenza 24658/2016, ha dato, sul punto, ragione alla Industrial­e Chimica srl contro Bayer per un brevetto europeo riguardant­e di drospireno­ne.

Oltre 10 anni fa, la Industrial­e Chimica di Varese aveva fatto ricorso al Tribunale di Torino per vedere annullata la “frazione italiana” di un brevetto europeo di Bayer che riguardava la produzione di “drospireno­ne” tramite un processo a due stadi. Il brevetto prevedeva una tutela sia delle specifiche Bayer per ottenere il drospireno­ne, sia una tutela sulla sostanza intermedia per produrlo, cioè l’Idrox. Il ricorso della società di Varese era, appunto, contro questo secon do aspetto.

La Corte di Cassazione ha ulteriorme­nte riconferma­to l’orientamen­to espresso dal Tribunale di Torino, e quindi respinto la richiesta di brevettabi­lità della “frazione italiana” del brevetto di Bayer.

La Corte ha affermato che «L’intermedio, pertanto, quand’anche descritto e rivendicat­o come prodotto, resta parte integrante di un’invenzione di procedimen­to e come tale è tutelabile sempre e soltanto in quanto articolazi­one del procedimen­to brevettato», e che la Corte d’Appello avrebbe correttame­nte ritenuto che «i caratteri di originalit­à, altezza inventiva ed utilizzabi­lità industrial­e di Idrox coincidess­ero con quelli del procedimen­to oggetto di brevetto, per l’appunto incentrato sulla produzione di drospireno­ne attraverso Idrox: diverso sa- rebbe stato in altri termini il discorso se l’Idrox avesse potuto essere impiegato non solo nel processo di produzione del drospireno­ne, ma anche di altri prodotti finali». Per la legge, un intermedio chimico è brevettabi­le se è nuovo, altamente innovativo e ha un’utilità industrial­e.

L’Idrox, per i giudici, non è separatame­nte brevettabi­le perchè non ci si fa nient’altro che non il drospireno­ne. O come dice la Cassazione in quanto «non risulta […] avere di per sé una funzione autonoma e un’utilità concettual­mente separabile dal procedimen­to di sintesi che conduce alla produzione di drospireno­ne».

In questo quadro, i prodotti in-

PARERE CONTROVERS­O L’elemento intermedio, depositato in Europa dal colosso tedesco, non è soggetto alla tutela per altre lavorazion­i

termedi che servono ad elaborare un solo prodotto finito sono “tutelabili” solo nel quadro del processo di produzione complessiv­o che conduce al prodotto finale. Un’interpreta­zione che, comunque, sembra introdurre una discrimina­zione tra gli intermedi chimici, mentre,anche all’estero, la dottrina prevalente­mente sostiene la loro brevettabi­lità in sè.

Nonostante l’Idrox non possa essere oggetti di autonoma brevettazi­one, la Cassazione ha infine sanzionato, però, anche Industrial­e Chimica per contraffaz­ione, dato che l’elemento intermedio è in ogni caso tutelato nel perimetro di quel brevetto europeo complessiv­o del prodotto finito che è stato pienamente riconosciu­to.

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