Sanzioni Iva, regge (per ora) il doppio binario
La somma pagata dalla società non preclude il processo penale per il legale rappresentante
pRegge (per ora) il doppio binario, penale e amministrativo, per le sanzioni Iva. È quanto si deduce da un complesso comunicato diffuso ieri dalla Corte di giustizia europea relativo a conclusioni dell’Avvocato generale. Comunicato relativo in realtà a 3 cause riunite sollevate da giudici italiani e accomunate da identica fattispecie: l’instaurazione di un procedimento penale nei confronti di chi, impresa o persona fisica, è già stato sanzionato dall’amministrazione finanziaria per un’infrazione in materia di omesso versamento Iva. A fare la differenza il soggetto punito, in due casi una società a responsabilità limitata, nell’ultimo una persona fisica.
In discussione c’è quindi un tema che da tempo – per l’Italia la questione si è rafforzata dopo il deposito nel marzo 2014 della sentenza Grande Stevens nella quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha bocciato per violazione del principio del ne bis in idem il doppio binario in materia di market abuse (tema di legittimità costituzionale poi giudicato i nammissibile, l’anno scorso, dalla Consulta) – è al centro di sentenze e approfondimenti da parte degli operatori del diritto e dell’accademia: la possibilità di colpire la medesima condotta da parte dello stesso soggetto sia sul versante penale sia su quello amministrativo.
Le conclusioni dell’Avvocato generale depositate ieri sottolineano un elemento fondamentale, la necessità perché si possa configurare una violazione del principio del ne bis in idem, che le sanzioni vadano a colpire la stessa persona. Perché, invece, se, come nei due casi esaminati dall’Avvocato generale, questa coincidenza non c’è, allora non si configura alcuna infrazione al principio.
Nei casi sottoposti alla Corte Ue, sui quali sono state deposi- tate le conclusioni dell’Avvocato, la sanzione tributaria è stata imposta a due persone giuridiche in forma di società a responsabilità limitata, mentre i procedimenti penali sono stati promossi nei confronti dei rispettivi rappresentanti legali. Nessuna identità soggettiva quindi e nessuna violazione, malgrado l’omesso versamento Iva sia lo stesso.
Nella terza causa presa in considerazione dal comunicato l’identità esiste, sanzionata la persona fisica e procedimento penale avviato nei suoi confronti, ma si apre un piccolo “giallo”: il testo del comunicato, dando sempre conto delle conclusioni dell’Avvocato generale, si sofferma con dovizia di particolari su alcuni elementi chiave che devono fare ritenere di natura sostanzialmente penale le sanzioni del Fisco in materia di Iva, aprendo quindi la strada alla possibile contestazione di violazione del ne bis in idem. In particolare, nel caso delle violazioni tributarie per omesso versamento Iva, punite con sanzioni amministrative, i destinatari sono tutti i contribuenti e non un gruppo circoscritto di trasgres- sori. La relativa sanzione ha come obiettivo la repressione e la prevenzione delle condotte illecite, e non solo il ristoro del danno patrimoniale. Infine, come anche ripetutamente dichiarato dalla Corte dei diritti dell’uomo, la modestia delle sanzioni pecuniarie inflitte nei procedimenti amministrativi per omesso versamento di imposte non esclude che dette sanzioni abbiano carattere penale. Peraltro, le ordinanze di rinvio concordano, si fa osservare, sul fatto che la sanzione tributaria in questione (pari al 30% dell’importo dell’Iva non versata), ha, per natura ed entità, carattere penale.
Tutti passaggi rilevanti, in realtà però in attesa di conferma, visto che la causa cui si riferiscono è stata poi stralciata per tenere conto di una importante pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, Ae B contro Norvegia del 15 novembre scorso, nella quale si è esclusa una violazione del divieto di bis in idem quando i due procedimenti, penale e amministrativo, sono così collegati da rendere evidente che si tratta di un unico e coerente sistema.
IL PRESUPPOSTO Per configurare una violazione del principio è necessario che le «pene» vadano a colpire la medesima persona