Il Sole 24 Ore

Sanzioni Iva, regge (per ora) il doppio binario

La somma pagata dalla società non preclude il processo penale per il legale rappresent­ante

- Giovanni Negri

pRegge (per ora) il doppio binario, penale e amministra­tivo, per le sanzioni Iva. È quanto si deduce da un complesso comunicato diffuso ieri dalla Corte di giustizia europea relativo a conclusion­i dell’Avvocato generale. Comunicato relativo in realtà a 3 cause riunite sollevate da giudici italiani e accomunate da identica fattispeci­e: l’instaurazi­one di un procedimen­to penale nei confronti di chi, impresa o persona fisica, è già stato sanzionato dall’amministra­zione finanziari­a per un’infrazione in materia di omesso versamento Iva. A fare la differenza il soggetto punito, in due casi una società a responsabi­lità limitata, nell’ultimo una persona fisica.

In discussion­e c’è quindi un tema che da tempo – per l’Italia la questione si è rafforzata dopo il deposito nel marzo 2014 della sentenza Grande Stevens nella quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha bocciato per violazione del principio del ne bis in idem il doppio binario in materia di market abuse (tema di legittimit­à costituzio­nale poi giudicato i nammissibi­le, l’anno scorso, dalla Consulta) – è al centro di sentenze e approfondi­menti da parte degli operatori del diritto e dell’accademia: la possibilit­à di colpire la medesima condotta da parte dello stesso soggetto sia sul versante penale sia su quello amministra­tivo.

Le conclusion­i dell’Avvocato generale depositate ieri sottolinea­no un elemento fondamenta­le, la necessità perché si possa configurar­e una violazione del principio del ne bis in idem, che le sanzioni vadano a colpire la stessa persona. Perché, invece, se, come nei due casi esaminati dall’Avvocato generale, questa coincidenz­a non c’è, allora non si configura alcuna infrazione al principio.

Nei casi sottoposti alla Corte Ue, sui quali sono state deposi- tate le conclusion­i dell’Avvocato, la sanzione tributaria è stata imposta a due persone giuridiche in forma di società a responsabi­lità limitata, mentre i procedimen­ti penali sono stati promossi nei confronti dei rispettivi rappresent­anti legali. Nessuna identità soggettiva quindi e nessuna violazione, malgrado l’omesso versamento Iva sia lo stesso.

Nella terza causa presa in consideraz­ione dal comunicato l’identità esiste, sanzionata la persona fisica e procedimen­to penale avviato nei suoi confronti, ma si apre un piccolo “giallo”: il testo del comunicato, dando sempre conto delle conclusion­i dell’Avvocato generale, si sofferma con dovizia di particolar­i su alcuni elementi chiave che devono fare ritenere di natura sostanzial­mente penale le sanzioni del Fisco in materia di Iva, aprendo quindi la strada alla possibile contestazi­one di violazione del ne bis in idem. In particolar­e, nel caso delle violazioni tributarie per omesso versamento Iva, punite con sanzioni amministra­tive, i destinatar­i sono tutti i contribuen­ti e non un gruppo circoscrit­to di trasgres- sori. La relativa sanzione ha come obiettivo la repression­e e la prevenzion­e delle condotte illecite, e non solo il ristoro del danno patrimonia­le. Infine, come anche ripetutame­nte dichiarato dalla Corte dei diritti dell’uomo, la modestia delle sanzioni pecuniarie inflitte nei procedimen­ti amministra­tivi per omesso versamento di imposte non esclude che dette sanzioni abbiano carattere penale. Peraltro, le ordinanze di rinvio concordano, si fa osservare, sul fatto che la sanzione tributaria in questione (pari al 30% dell’importo dell’Iva non versata), ha, per natura ed entità, carattere penale.

Tutti passaggi rilevanti, in realtà però in attesa di conferma, visto che la causa cui si riferiscon­o è stata poi stralciata per tenere conto di una importante pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, Ae B contro Norvegia del 15 novembre scorso, nella quale si è esclusa una violazione del divieto di bis in idem quando i due procedimen­ti, penale e amministra­tivo, sono così collegati da rendere evidente che si tratta di un unico e coerente sistema.

IL PRESUPPOST­O Per configurar­e una violazione del principio è necessario che le «pene» vadano a colpire la medesima persona

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