Continua il confronto tra giurisdizioni
Corte Ue più propensa a evitare il doppio procedimento, mentre in Cassazione resiste il r ilievo penale delle violazioni tributarie
pSe dovessero essere confermate le conclusioni dell’Avvocato generale Ue riportate nel comunicato sulla dibattuta sussistenza del «ne bis in idem» tra il reato di omesso versamento Iva e la sanzione tributaria di omesso versamento della medesima imposta, si renderebbero necessarie alcune considerazioni. Innanzitutto sembrerebbe, secondo l’avvocato, che c’è senz’altro l’«idem» tra le due sanzioni. In altre parole le due fattispecie – penale e tributaria – sarebbero sostanzialmente le medesime. Conclusione che contrasterebbe con l’interpretazione delle Sezioni unite della Cassazione (sentenze 37424 e 37425 del 2013). E infatti secondo la Corte di legittimità le due sanzioni sono differenti: il reato scatta se l’imposta non versata risulti dalla dichiarazione e non sia intervenuto il pagamento entro il termine dell’acconto dell’anno successivo; la sanzione amministrativa, invece, è collegata all’omesso versamento di qualsivoglia importo alla scadenza mensile o trimestrale. Da qui l’esclusione (secondo i giudici nazionali) del «bis in idem».
Il secondo aspetto, che emergerebbe dalle conclusioni dell’Avvocato generale, sarebbe poi di portata più generale. Se fosse realmente ritenuta afflittiva (e quindi similare a quella penale secondo i canoni Cedu) la sanzione tributaria di omesso versamento Iva (30% dell’imposta non versata), non dovrebbero esserci dubbi che, anche le altre violazioni tributarie costituenti reato – con sanzioni ben più elevate del 30% – siano tali. È il caso della dichiarazione infedele, fraudolenta, omessa. Peraltro, per questi tipi di illeciti, vi sarebbero anche minori perplessità sulla sostanziale identità tra la fattispecie tributaria e quella penale: valga per tutti l’esempio della dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di false fatture che presenta esattamente le medesime caratteristiche della violazione amministrativa di dichiarazione infedele aggravata delle false fatture per la quale è prevista attualmente una sanzione tributaria del 135% dell’imposta evasa (sicuramente più afflittiva dell’omesso versamento Iva).
Resta ferma la sussistenza della medesima identità del soggetto sanzionato (e quindi, in buona sostanza, la questione interessa persone fisiche, ditte individuali e professionisti).
Da evidenziare infine che sulla questione del «ne bis in idem», oltre alle Sezioni unite, è stata già interessata due volte la Consulta (nell’ultimo caso si è ancora in attesa della decisione), è ripetutamente intervenuta la Corte Ue (per tutte: causa C-617/10), la Cedu e la Suprema Corte, di recente, ha nuovamente interessato il giudice Ue (ordinanza 20675/2016). Da questi numerosi interventi, sembrerebbe emergere, da un lato, la volontà della Corte europea di evitare il doppio procedimento nelle varie ipotesi considerate e, dall’altro, l’altrettanta ferma convinzione dei giudici di legittimità nazionali di non voler rinunciare alla rilevanza penale di queste violazioni tributarie costituenti reato. Resta il rammarico che non sia stata colta l’occasione fornita dalla delega fiscale e quindi dal decreto delegato 158/2015, per fare finalmente chiarezza sulla materia.