La prescrizione non blocca la sanzione amministrativa
pLa sentenza di estinzione del reato per prescrizione non blocca l’irrogazione delle sanzioni amministrative. La Cassazione (sezione tributaria, sentenza 573/17 depositata ieri) ha così respinto il ricorso della titolare di una ditta per l’annullamento della sentenza della Ctr Lazio che aveva ribadito la sanzione, comminata dalla Commissione provinciale, per l’omesso versamento dell’Irpef per ritenute alla fonte su compensi in nero.
La sezione tributaria parte dal presupposto che si deve convenire sulla impossibilità di attribuire alla sentenza di estinzione del reato per prescrizione l’idoneità, in via ordinaria, a escludere la rilevanza penale del fatto, quale presupposto per l’eseguibilità delle sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del Dlgs 74/2000, giacché l’articolo 129, comma 2, del Cpp sancisce la prevalenza, sulla declaratoria di estinzione, della formula di proscioglimento nel merito laddove risulti evidente che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato. Ma, aggiunge la Cassazione, la norma richiamata si riferisce espressamente alla sola esecuzione delle sanzioni amministrative e non anche alla loro irrogazione, comunque sempre possibile. Perché, chiudono i supremi giudici, «a norma del comma 1 (dell’articolo 21 del Dlgs 74/2000) l’ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto della notizia di reato».