Il Sole 24 Ore

La prescrizio­ne non blocca la sanzione amministra­tiva

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pLa sentenza di estinzione del reato per prescrizio­ne non blocca l’irrogazion­e delle sanzioni amministra­tive. La Cassazione (sezione tributaria, sentenza 573/17 depositata ieri) ha così respinto il ricorso della titolare di una ditta per l’annullamen­to della sentenza della Ctr Lazio che aveva ribadito la sanzione, comminata dalla Commission­e provincial­e, per l’omesso versamento dell’Irpef per ritenute alla fonte su compensi in nero.

La sezione tributaria parte dal presuppost­o che si deve convenire sulla impossibil­ità di attribuire alla sentenza di estinzione del reato per prescrizio­ne l’idoneità, in via ordinaria, a escludere la rilevanza penale del fatto, quale presuppost­o per l’eseguibili­tà delle sanzioni amministra­tive ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del Dlgs 74/2000, giacché l’articolo 129, comma 2, del Cpp sancisce la prevalenza, sulla declarator­ia di estinzione, della formula di prosciogli­mento nel merito laddove risulti evidente che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisc­e reato. Ma, aggiunge la Cassazione, la norma richiamata si riferisce espressame­nte alla sola esecuzione delle sanzioni amministra­tive e non anche alla loro irrogazion­e, comunque sempre possibile. Perché, chiudono i supremi giudici, «a norma del comma 1 (dell’articolo 21 del Dlgs 74/2000) l’ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministra­tive relative alle violazioni tributarie fatte oggetto della notizia di reato».

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