Le assegnazioni evitano l’abuso
Con la proroga dell’agevolazione valgono le vecchie indicazioni dell’Agenzia Legittimo scorporare la componente immobiliare in una società di gestione
pLe assegnazioni e le trasformazioni agevolate dribblano la norma anti abuso. La realizzazione di operazioni finalizzate a creare i presupposti per poter usufruire della disposizione prorogata dalla legge di bilancio 2017, o per massimizzarne i benefici, non contrasta, secondo quanto affermato lo scorso anno dall’agenzia delle Entrate, con i principi antielusivi contenuti nell’articolo 10-bis della legge 212/2000.
Tempi più lunghi
La riapertura dei termini per avvalersi di assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate, disposta dal comma 565 della legge 232/2016, consente alle società che detengono immobili non utilizzati direttamente e/ o mobili registrati non strumentali di prendere in esame con adeguate tempistiche l’opportunità di avvalersi della disposizione per far uscire i beni dal regime di impresa.
La proroga al 30 settembre 2017 per la stipula degli atti di assegnazione, cessione e trasformazione (30 novembre 2017 e 16 giugno 2018 per pagare la sostitutiva) non è accompagnata da alcuna modifica del testo normativo originale. Chi affronta ora la possibilità di avvalersi della disposizione agevolativa potrà dunque fare affidamento sui chiarimenti forniti lo scorso anno dalle Entrate, che mantengono integrale validità.
Nell’impostazione delle operazioni che prevedono la fuoriuscita dei beni dal regime societario, si potranno anche stu- diare eventuali atti propedeutici o successivi che consentano al contribuente di creare le condizioni per avvalersi della norma, o eventualmente di massimizzare il vantaggio fiscale attuale e prospettico derivante dalla agevolazione.
Norma anti abuso
Alcuni interventi di prassi, diffusi lo scorso anno dopo il termine per avvalersi della disposizione ora prorogata, hanno affrontato il tema delle possibili interferenze tra operazioni fatte in vista delle assegnazioni o trasformazioni agevolate e norma anti abuso (articolo 10bis, legge n. 212/2000). Nelle risoluzioni 93/E/2016 e 101/ E/2016, le Entrate, affrontando due casistiche, hanno affermato che le operazioni in questione non sono in linea di massima censurabili, dato che si pongono come legittimo strumento per ottenere un beneficio previsto da una norma di legge. Il richiamo è evidentemente al concetto di indebito vantaggio fiscale che, nei casi esaminati, non può sussistere dato che si tratta di sfruttare un beneficio previsto espressamente dal legislatore per chi in un modo o in un altro fa uscire i beni dal regime di impresa.
Deve dunque ritenersi legittimo, ad esempio, in presenza di una società che possiede beni immobili oltre ad altre attivi- tà, scorporare, attraverso una scissione, la componente immobiliare creando una società di gestione (oppure, alternativamente, cedendo il ramo di azienda operativo e rendendo la scissa una società immobiliare) per procedere poi alla trasformazione di quest’ultima in società semplice. Rispettando in tal modo le condizioni soggettive (anche per i soci, visto che le partecipazioni nella beneficiaria assumono la datazione di quelle nella scissa) e non violando la norma antielusiva. Analogamente, in presenza di una catena societaria (Alfa controlla Beta che possiede immobili), è da ritenere legittima la creazione delle condizioni per l’assegnazione ai soci persone fisiche della controllante Alfa, degli immobili di Beta, mediante fusione della seconda nella prima (o in alternativa, scindendo il ramo immobiliare da Beta ad Alfa), la quale (Alfa) può poi procedere alla assegnazione.
LA PROROGA Il termine per la stipula degli atti è stato spostato al 30 settembre Sostitutiva in due rate: entro novembre 2017 e giugno 2018
Cessione post assegnazione
Un’altra interessante situazione esaminata dalle Entrate riguarda la cessione degli immobili assegnati da attuare subito dopo l’operazione. Nella risoluzione 93/E, è stato affermato che l’assoggettamento dei plusvalori latenti sugli immobili di una società mediante assegnazione ai soci al valore di mercato, con conseguente azzeramento delle plusvalenze da vendita infraquinquennale (articolo 67 Tuir) da parte di questi ultimi (per i quali il valore di assegnazione costituisce costo fiscale) è un legittimo risparmio di imposta che deriva dalla operazione e non è sindacabile dal fisco.