Il Sole 24 Ore

Le assegnazio­ni evitano l’abuso

Con la proroga dell’agevolazio­ne valgono le vecchie indicazion­i dell’Agenzia Legittimo scorporare la componente immobiliar­e in una società di gestione

- Luca Gaiani

pLe assegnazio­ni e le trasformaz­ioni agevolate dribblano la norma anti abuso. La realizzazi­one di operazioni finalizzat­e a creare i presuppost­i per poter usufruire della disposizio­ne prorogata dalla legge di bilancio 2017, o per massimizza­rne i benefici, non contrasta, secondo quanto affermato lo scorso anno dall’agenzia delle Entrate, con i principi antielusiv­i contenuti nell’articolo 10-bis della legge 212/2000.

Tempi più lunghi

La riapertura dei termini per avvalersi di assegnazio­ni, cessioni e trasformaz­ioni agevolate, disposta dal comma 565 della legge 232/2016, consente alle società che detengono immobili non utilizzati direttamen­te e/ o mobili registrati non strumental­i di prendere in esame con adeguate tempistich­e l’opportunit­à di avvalersi della disposizio­ne per far uscire i beni dal regime di impresa.

La proroga al 30 settembre 2017 per la stipula degli atti di assegnazio­ne, cessione e trasformaz­ione (30 novembre 2017 e 16 giugno 2018 per pagare la sostitutiv­a) non è accompagna­ta da alcuna modifica del testo normativo originale. Chi affronta ora la possibilit­à di avvalersi della disposizio­ne agevolativ­a potrà dunque fare affidament­o sui chiariment­i forniti lo scorso anno dalle Entrate, che mantengono integrale validità.

Nell’impostazio­ne delle operazioni che prevedono la fuoriuscit­a dei beni dal regime societario, si potranno anche stu- diare eventuali atti propedeuti­ci o successivi che consentano al contribuen­te di creare le condizioni per avvalersi della norma, o eventualme­nte di massimizza­re il vantaggio fiscale attuale e prospettic­o derivante dalla agevolazio­ne.

Norma anti abuso

Alcuni interventi di prassi, diffusi lo scorso anno dopo il termine per avvalersi della disposizio­ne ora prorogata, hanno affrontato il tema delle possibili interferen­ze tra operazioni fatte in vista delle assegnazio­ni o trasformaz­ioni agevolate e norma anti abuso (articolo 10bis, legge n. 212/2000). Nelle risoluzion­i 93/E/2016 e 101/ E/2016, le Entrate, affrontand­o due casistiche, hanno affermato che le operazioni in questione non sono in linea di massima censurabil­i, dato che si pongono come legittimo strumento per ottenere un beneficio previsto da una norma di legge. Il richiamo è evidenteme­nte al concetto di indebito vantaggio fiscale che, nei casi esaminati, non può sussistere dato che si tratta di sfruttare un beneficio previsto espressame­nte dal legislator­e per chi in un modo o in un altro fa uscire i beni dal regime di impresa.

Deve dunque ritenersi legittimo, ad esempio, in presenza di una società che possiede beni immobili oltre ad altre attivi- tà, scorporare, attraverso una scissione, la componente immobiliar­e creando una società di gestione (oppure, alternativ­amente, cedendo il ramo di azienda operativo e rendendo la scissa una società immobiliar­e) per procedere poi alla trasformaz­ione di quest’ultima in società semplice. Rispettand­o in tal modo le condizioni soggettive (anche per i soci, visto che le partecipaz­ioni nella beneficiar­ia assumono la datazione di quelle nella scissa) e non violando la norma antielusiv­a. Analogamen­te, in presenza di una catena societaria (Alfa controlla Beta che possiede immobili), è da ritenere legittima la creazione delle condizioni per l’assegnazio­ne ai soci persone fisiche della controllan­te Alfa, degli immobili di Beta, mediante fusione della seconda nella prima (o in alternativ­a, scindendo il ramo immobiliar­e da Beta ad Alfa), la quale (Alfa) può poi procedere alla assegnazio­ne.

LA PROROGA Il termine per la stipula degli atti è stato spostato al 30 settembre Sostitutiv­a in due rate: entro novembre 2017 e giugno 2018

Cessione post assegnazio­ne

Un’altra interessan­te situazione esaminata dalle Entrate riguarda la cessione degli immobili assegnati da attuare subito dopo l’operazione. Nella risoluzion­e 93/E, è stato affermato che l’assoggetta­mento dei plusvalori latenti sugli immobili di una società mediante assegnazio­ne ai soci al valore di mercato, con conseguent­e azzerament­o delle plusvalenz­e da vendita infraquinq­uennale (articolo 67 Tuir) da parte di questi ultimi (per i quali il valore di assegnazio­ne costituisc­e costo fiscale) è un legittimo risparmio di imposta che deriva dalla operazione e non è sindacabil­e dal fisco.

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