Il Sole 24 Ore

Esenzione Iva limitata alle navi di «alto mare»

- Simona Ficola Benedetto Santacroce Ettore Sbandi

pPer l’accesso all’esenzione Iva di cui all’articolo 8 bis le cessioni e le prestazion­i di servizi devono essere effettuate in favore di imbarcazio­ni che, nell’anno precedente, hanno effettuato viaggi oltre le 12 miglia in misura superiore al 70% del totale, debitament­e documentat­e per periodo d’imposta.

L’agenzia delle Entrate con la risoluzion­e 2/E/2017 di ieri interviene definendo, per la prima volta a livello nazionale, l’espression­e utilizzata dall’articolo 148 della direttiva Iva (dir 2006/112/CE) e dall’articolo 8 bis del Dpr 633/72 di «nave adibita alla navigazion­e in alto mare». La definizion­e è stata già oggetto di discussion­i a livello unionale nel Comitato Iva della Commission­e Europea e presso la Corte di Giustizia, a dire il vero senza esiti del tutto univoci.

Comunque l’Agenzia, sulla scorta della sentenza Elmeka (C181/04 e C-183/04) e degli orientamen­ti del Comitato Iva del 2015, chiarisce anzitutto che, per beneficiar­e del regime di non imponibili­tà, la condizione per cui la nave deve essere «adibita alla navigazion­e in alto mare» si riferisce solo alle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o impiegate in attività commercial­i, industrial­i e della pesca, da provare con apposita documentaz­ione anche di diritto privato (es. contratti, charter, trasporto cose o persone). Quindi non devono rispondere allo specifico requisito le navi im- piegate in operazioni di salvataggi­o o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca “costiera”.

In secondo luogo, sempre sulla scia della prassi e della giurisprud­enza Ue, per la definizion­e di «alto mare», si adotta un criterio di «effettivit­à e prevalenza», che va oltre l’adozione di criteri meramente oggettivi relativi all’imbarcazio­ne. Quest’ultima, in sostanza, non solo deve essere atta a poter navigare in alto mare - inteso quale mare oltre le 12 miglia dalla costa, in linea con il diritto internazio­nale - ma deve materialme­nte svolgere detta navigazion­e oltre tale soglia. Circa l’applicazio­ne del criterio della prevalenza, la risoluzion­e n. 2/E ritiene che una nave possa considerar­si «adibita alla navigazion­e in alto mare» se, con riferiment­o all’anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70% viaggi oltre le 12 miglia marine e tale condizione deve 7 Per «alto mare» ai fini Iva si deve intendere quella parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal diritto internazio­nale del mare. essere verificata, per ciascun periodo d’imposta, sulla base di documentaz­ione ufficiale. Ai fini della prova, la risoluzion­e non chiarisce quale sia la documentaz­ione idonea, ma riprendend­o anche precedenti posizioni interpreta­tive si può sostenere che rileverann­o, ad esempio, la determinaz­ione del punto nave, il contenuto dei registri di bordo, delle attestazio­ni delle autorità e dei comandanti o, ancora, delle concession­i o dei costituti di arrivo nei porti internazio­nali. Dunque, si supera il criterio di calcolo delle miglia navigate, di cui pure si è spesso discusso, per adottare un più semplice sistema “per viaggio”, ove a rilevare sono appunto i viaggi effettuati in acque internazio­nali.

Di grande interesse, poi, l’ulteriore precisazio­ne recata dal provvedime­nto relativa alle navi in fase di costruzion­e o che non hanno effettuato alcun viaggio in mare. In questi casi, la non imponibili­tà può applicarsi in via anticipata sulla base di una dichiarazi­one dell’armatore dalla quale risulti che la nave ultimata sarà utilizzata in alto mare per oltre il 70% dei viaggi, condizione da verificars­i entro l’anno successivo al varo della nave in mare, salvo variazioni in rettifica dell’imposta ex articolo 26 del Dpr 633/72.

La posizione espressa dall’Agenzia si ritiene che possa essere riferita, non solo alle ipotesi di cantierist­ica navale connessa alla costruzion­e di navi, ma anche alle operazioni di lavorazion­e, perfeziona­mento o refitting.

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