Il Sole 24 Ore

Più tempo per le estromissi­oni degli immobili strumental­i

- Luigi Lovecchio

pNuova chance per le estromissi­oni degli immobili strumental­i dell’imprendito­re individual­e. La legge 232/2016 ha infatti esteso tale facoltà agli immobili posseduti al 31 ottobre 2016 con opzione da esercitars­i entro maggio. La disciplina di legge, che replica una disposizio­ne recata nella legge 208/2015, ha precisi requisiti oggettivi e soggettivi. Sotto il profilo oggettivo deve trattarsi di immobili strumental­i per natura o per destinazio­ne, posseduti in regime d’impresa alla data del 31 ottobre 2016. Sono immobili strumental­i per destinazio­ne le unità immobiliar­i esclusivam­ente destinate all’esercizio d’impresa. Appartengo­no invece agli immobili strumental­i per natura, i fabbricati che hanno destinazio­ne catastale diversa da quella abitativa. Vi rientrano, tra gli altri, gli immobili locati a terzi e quelli inutilizza­ti.

Sono invece esclusi dall’estromissi­one le unità destinate alla vendita (beni merce) e gli immobili patrimonio, ovverosia le unità a destinazio­ne catastale abitativa non direttamen­te utilizzate dall’impresa.

Per verificare se si tratta di immobili relativi all’impresa, per quanto concerne gli immobili strumental­i per natura, è sufficient­e accertarsi che siano contabiliz­zati nei libri aziendali. Per le unità strumental­i per destinazio­ne occorre invece rilevare la data di acquisizio­ne delle stesse. Se il bene è stato acquistato pri- ma del 1° gennaio 1992, lo stesso è considerat­o bene d’impresa a prescinder­e dall’avvenuta contabiliz­zazione. Se invece il fabbricato è stato acquistato dopo tale data, l’estromissi­one è di interesse solo se il bene è stato annotato nei libri contabili.

Sotto il profilo soggettivo deve trattarsi di fabbricato strumental­e posseduto da un imprendito­re individual­e. Tale qualifica deve inoltre sussistere sia alla data del 31 ottobre 2016 sia a quella del 1° gennaio 2017. Ne consegue, ad esempio, che se l’impresa ha cessato l’attività il 31 dicembre 2016 non potrà fruire dell’opportunit­à. Lo stesso dicasi per il soggetto che ha affittato l’unica azienda, in quanto ha perso, seppure temporanea­mente, la qualifica imprendito­riale. Fa eccezione l’ipotesi dell’imprendito­re deceduto dopo il 31 ottobre 2016, con prosecuzio­ne dell’attività da parte dell’erede. In questo caso, l’erede (ma lo stesso vale per il donatario) può esercitare la facoltà in questione, pur non possedendo l’immobile al 31 ottobre scorso (circolare n. 26/E del 2016). È inoltre am- messa l’estromissi­one per le imprese che cessano anche nei primi mesi del 2017, poiché i relativi effetti decorrono dal 1° gennaio di quest’anno.

Il costo è rappresent­ato dall’imposta sostitutiv­a dell’8% calcolata sulla plusvalenz­a teorica derivante dalla differenza tra il minore tra il valore di mercato e il valore catastale dell’immobile, da un lato, e il costo fiscalment­e riconosciu­to, dall’altro. Tale imposta sostituisc­e le imposte sui redditi e l’Irap. Non vi sono agevolazio­ni Iva, anche se nella quasi totalità dei casi l’operazione è esente per tale tributo. L’estromissi­one esplica effetti anche in assenza di imposte da versare.

Una volta accertati i requisiti soggettivi e oggettivi, il primo passo consiste nell’esercitare l’opzione mediante fatti concludent­i. Questi possono essere rappresent­ati dall’emissione dell’auto fattura e/o dalla contabiliz­zazione del prelievo del bene immobile entro il 31 maggio prossimo. Il pagamento si effettua per il 60% entro il 30 novembre 2017 e per il restante 40% entro il 16 giugno 2018.

L’opzione si perfeziona con l’indicazion­e nel modello Unico dell’anno prossimo del valore del bene e della relativa imposta sostitutiv­a. La mancata compilazio­ne del riquadro può essere sanata, al più, con la presentazi­one della dichiarazi­one “tardiva”, entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria.

I REQUISITI La possibilit­à è limitata alle costruzion­i strumental­i per natura o per destinazio­ne detenute da un imprendito­re individual­e

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