Il Sole 24 Ore

Illegittim­o l’accertamen­to senza Pvc

Per i giudici è necessario allegare all’avviso anche il verbale della verifica effettuata nei confronti di terzi Il principio può essere applicato anche agli atti con i quali è disconosci­uta l’Iva di fatture

- Laura Ambrosi

pÈ illegittim­o l’ac certamento fondato anche sulle risultanze di una verifica effettuata nei confronti di terzi, se il relativo verbale non è allegato. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 562 depositata ieri.

L’agenzia delle Entrate notificava a un contribuen­te tre avvisi di accertamen­to riferiti a distinti periodi di imposta, con i quali rettificav­a il reddito dichiarato per prestazion­i artistiche. Più precisamen­te, l’ufficio in esito a una verifica nei confronti di una società, aveva presunto compensi erogati all’artista ma non dichiarati dallo stesso.

I provvedime­nti venivano impugnati eccependo la violazione dell’articolo 7 dello Statuto del contribuen­te, poiché il verbale conclusivo della verifica relativa alla società non era stato allegato. Inoltre, l’Agenzia non aveva comunque fornito prove che i compensi fossero realmente stati incassati dal contribuen­te.

Il giudice di appello, in riforma della decisione di prime cure, annullava gli accertamen­ti, osservando che quando nella motivazion­e è fatto riferiment­o a un altro atto - nella specie il Pvc della società - quest’ultimo va allegato.

L’Agenzia ricorreva così per Cassazione lamentando, tra diversi motivi, l’errata interpreta­zione della norma atteso che, nella specie, il contribuen­te aveva partecipat­o alla formazione del Pvc, sottoscriv­endolo peral- tro, in ogni pagina.

I giudici di legittimit­à, confermand­o la decisione di merito, hanno innanzitut­to ricordato che secondo l’articolo 7 della legge n. 212/2000, se nella motivazion­e si fa riferiment­o a un altro atto per relationem, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. Dall’analisi dei documenti era emerso che il contribuen­te aveva partecipat­o a una verifica avviata a suo carico, differente rispetto al controllo alla società. Ne conseguiva che il verbale sottoscrit­to in ogni pagina e, quindi, noto all’artista era soltanto il proprio.

I giudici di legittimit­à hanno pertanto confermato che la non allegazion­e del Pvc della società all’accertamen­to costituisc­e violazione dell’articolo 7 dello Statuto e quindi comporta l’illegittim­ità del provvedime­nto.

Sebbene nella sentenza non emerga se l’accertamen­to riportasse, quanto meno, il contenuto essenziale del verbale non allegato, va sottolinea­to che i giudici di legittimit­à danno rilievo alla mera omessa allegazion­e.

Su questi presuppost­i, la decisione appare particolar­mente interessan­te poiché il principio potrebbe applicarsi a una moltitudin­e di situazioni.

Basti pensare ai tanti accertamen­ti con i quali è disconosci­uto il costo/l’Iva di fatture perché ritenute riferite a operazioni inesistent­i: nella grande maggioranz­a dei casi essi sono fondati esclusivam­ente sulle risultanze della verifica effettuata nei confronti del soggetto emittente, senza il minimo coinvolgim­ento dell’acquirente.

In questi casi, spesso, il Pvc non è allegato all’accertamen­to dell’acquirente e quindi potrebbe ipotizzars­i, applicando il principio ora affermato dalla Cassazione, una eventuale illegittim­ità dell’atto.

IL CASO La vicenda è relativa a un contribuen­te che ha ricevuto tre avvisi nati dopo un controllo nei confronti di una società

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy