Il Sole 24 Ore

Spese di lite, compensazi­one da motivare

- Antonio Iorio

pL a compensazi­one della spese va adeguatame­nte motivata dal giudice soprattutt­o quanto il giudizio è stato causato da colpa dell’amministra­zione. A fornire questo chiariment­o è la Corte di Cassazione con la sentenza 591 depositata ieri.

Una società impugnava una cartella di pagamento lamentando la notifica oltre i termini di prescrizio­ne. La Ctp accoglieva il ricorso, compensand­o le spese di lite e su tale aspetto la contribuen­te proponeva appello.

Il collegio regionale confermava tuttavia la decisione, osservando che il giudice di prime cure, concordand­o sull’intervenut­a prescrizio­ne dei termini, non aveva deciso nel merito dell’infrazione e pertanto non aveva concretame­nte valutato la responsabi­lità dell’ufficio.

La società ricorreva così in Cassazione rilevando una violazione della norma in tema di spese processual­i.

L’articolo 92 Cpc in vigore al- l’epoca del procedimen­to, prevedeva la facoltà per il giudice, in presenza di soccombenz­a reciproca o altre gravi ed eccezional­i ragioni, esplicitam­ente indicate nella motivazion­e, di compensare, parzialmen­te o per intero, le spese tra le parti.

La Suprema Corte sul punto ha precisato che in assenza di soccombenz­a reciproca, occorre la sussistenz­a di «gravi ed eccezional­i ragioni». Si tratta di una norma elastica che il legislator­e ha previsto per un adeguament­o ca- so per caso alle molteplici situazioni che possono verificars­i, non determinab­ili a priori.

La valutazion­e spetta al giudice di merito che incorre nella violazione di legge laddove indichi ragioni illogiche o erronee.

Nella specie, il collegio di appello pareva aver giustifica­to la compensazi­one sull’assenza di una responsabi­lità grave o un atteggiame­nto temerario da parte dell’ufficio nei confronti della contribuen­te. Tuttavia, una simile formula, secondo la Cassa- zione, è inadeguata.

Tanto più che nella causa, oltre a non risultare alcuna reciproca soccombenz­a, emergeva la necessità per il privato di ricorrere al giudice a seguito di una “colpa” organizzat­iva dell’amministra­zione. Da qui l’accoglimen­to del ricorso con il rinvio ad altra sezione della Ctr per la quantifica­zione delle spese.

La decisione è particolar­mente attuale seppur riferita a una norma del Cpc ora modificata. Il nuovo articolo 15 del decreto sul processo tributario precisa che le spese di lite possono essere compensate soltanto in caso di soccombenz­a reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezional­i ragioni da motivare espressame­nte. Il principio enunciato dalla Suprema Corte è quindi applicabil­e anche per la nuova previsione ed è auspicabil­e sia concretame­nte considerat­o dai giudici tributari. Ancora troppo frequentem­ente si assiste, infatti, alla compensazi­one delle spese di lite anche dinanzi a palesi errori degli uffici. Sembra quasi che si voglia tutelare la parte pubblica dimentican­do forse, come invece rilevato dalla Cassazione, che in molte ipotesi, un minimo di organizzaz­ione in più, e anche di buon senso, avrebbero evitato il contenzios­o.

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