Spese di lite, compensazione da motivare
pL a compensazione della spese va adeguatamente motivata dal giudice soprattutto quanto il giudizio è stato causato da colpa dell’amministrazione. A fornire questo chiarimento è la Corte di Cassazione con la sentenza 591 depositata ieri.
Una società impugnava una cartella di pagamento lamentando la notifica oltre i termini di prescrizione. La Ctp accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite e su tale aspetto la contribuente proponeva appello.
Il collegio regionale confermava tuttavia la decisione, osservando che il giudice di prime cure, concordando sull’intervenuta prescrizione dei termini, non aveva deciso nel merito dell’infrazione e pertanto non aveva concretamente valutato la responsabilità dell’ufficio.
La società ricorreva così in Cassazione rilevando una violazione della norma in tema di spese processuali.
L’articolo 92 Cpc in vigore al- l’epoca del procedimento, prevedeva la facoltà per il giudice, in presenza di soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, di compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
La Suprema Corte sul punto ha precisato che in assenza di soccombenza reciproca, occorre la sussistenza di «gravi ed eccezionali ragioni». Si tratta di una norma elastica che il legislatore ha previsto per un adeguamento ca- so per caso alle molteplici situazioni che possono verificarsi, non determinabili a priori.
La valutazione spetta al giudice di merito che incorre nella violazione di legge laddove indichi ragioni illogiche o erronee.
Nella specie, il collegio di appello pareva aver giustificato la compensazione sull’assenza di una responsabilità grave o un atteggiamento temerario da parte dell’ufficio nei confronti della contribuente. Tuttavia, una simile formula, secondo la Cassa- zione, è inadeguata.
Tanto più che nella causa, oltre a non risultare alcuna reciproca soccombenza, emergeva la necessità per il privato di ricorrere al giudice a seguito di una “colpa” organizzativa dell’amministrazione. Da qui l’accoglimento del ricorso con il rinvio ad altra sezione della Ctr per la quantificazione delle spese.
La decisione è particolarmente attuale seppur riferita a una norma del Cpc ora modificata. Il nuovo articolo 15 del decreto sul processo tributario precisa che le spese di lite possono essere compensate soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni da motivare espressamente. Il principio enunciato dalla Suprema Corte è quindi applicabile anche per la nuova previsione ed è auspicabile sia concretamente considerato dai giudici tributari. Ancora troppo frequentemente si assiste, infatti, alla compensazione delle spese di lite anche dinanzi a palesi errori degli uffici. Sembra quasi che si voglia tutelare la parte pubblica dimenticando forse, come invece rilevato dalla Cassazione, che in molte ipotesi, un minimo di organizzazione in più, e anche di buon senso, avrebbero evitato il contenzioso.