Il Sole 24 Ore

Concorrenz­a, risarcito il danno effettivo

- Flavia Landolfi

pPiù tutele per chi subisce un danno da pratiche anticoncor­renziali; procedure più semplici per la formazione degli atti di prova; istituzion­e di sezioni speciali in alcuni tribunali per le controvers­ie in tema di concorrenz­a. Sono i pilastri contenuti nello schema di decreto legislativ­o, uscito dal preconsigl­io di ieri e che approderà alla prossima riunione di Palazzo Chigi prevista per sabato.

Le nuove regole altro non sono che la trasposizi­one nel diritto nazionale dei contenuti della direttiva 104/2014 della Ue. Senza cambiament­i sostanzial­i, quindi, pena il mancato recepiment­o delle norme quadro negli ordinament­i nazionali. L’obiettivo della direttiva è doppio: si tratta per un verso di uniformare la materia del risarcimen­to del danno antitrust tra i vari Stati dell’Unione; e dall’altro di rafforzare raccordand­oli i canali “privato” e “pubblico” nelle azioni di risarcimen­to del danno. Ma vediamo in concreto di cosa si tratta.

Lo schema di Dlgs parte dal sancire il diritto al risarcimen­to del danno i n favore di «chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenz­a da parte di un’impresa o di un’associazio­ne di imprese». E con “chiunque” il provvedime­nto non esclude quindi le azioni collettive (class action) previste dal codice del consumo. Sull’altro fronte della barricata, la norma quadro e il provvedime­nto di recepiment­o, ribadiscon­o il concetto di responsabi­lità in solido, già operante nel nostro ordinament­o nazionale. E cioè che tutte le imprese che hanno contribuit­o a provocare un danno sono responsabi­li in solido. Con alcune limitazion­i e deroghe, però che riguardano le piccole e medie imprese.

Venendo poi alla quantifica­zione del danno, lo schema del Dlgs (e quindi la direttiva) pone dei paletti precisi che in Italia sono già applicati. E cioè il diritto a ricevere un risarcimen­to deve coincidere con il cosiddetto “danno effettivo”. In altre parole sono escluse dalla quantifica­zione le sovracompe­nsazioni, i risarcimen­ti cioè concessi a titolo di sanzioname­nto della pratica antitrust. Lo spiega bene la relazione illustrati­va al provvedime­nto che recita: «L’obbligo del risarcimen­to deve adeguarsi al danno effettivam­ente subito dalla vittima dell’illecito, che non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell’illecito». E quindi non un euro in più.

C’è poi tutta la regolament­azione dell’accesso agli atti, con la possibilit­à di procurarsi le carte delle autorità nazionali garanti della concorrenz­a. Anche in questo caso un’apertura a beneficio dei danneggiat­i, anche se la norma contempera questa novità al rispetto del rapporto di cooperazio­ne tra le authority e le imprese: accesso agli atti quindi, ma con cautela rispetto ad azioni risarcitor­ie troppo generalizz­ate.

Infine, il provvedime­nto si incarica di stabilire la competenza in materia di antitrust nei tribunali per le imprese di Napoli, Roma e Milano.

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