Concorrenza, risarcito il danno effettivo
pPiù tutele per chi subisce un danno da pratiche anticoncorrenziali; procedure più semplici per la formazione degli atti di prova; istituzione di sezioni speciali in alcuni tribunali per le controversie in tema di concorrenza. Sono i pilastri contenuti nello schema di decreto legislativo, uscito dal preconsiglio di ieri e che approderà alla prossima riunione di Palazzo Chigi prevista per sabato.
Le nuove regole altro non sono che la trasposizione nel diritto nazionale dei contenuti della direttiva 104/2014 della Ue. Senza cambiamenti sostanziali, quindi, pena il mancato recepimento delle norme quadro negli ordinamenti nazionali. L’obiettivo della direttiva è doppio: si tratta per un verso di uniformare la materia del risarcimento del danno antitrust tra i vari Stati dell’Unione; e dall’altro di rafforzare raccordandoli i canali “privato” e “pubblico” nelle azioni di risarcimento del danno. Ma vediamo in concreto di cosa si tratta.
Lo schema di Dlgs parte dal sancire il diritto al risarcimento del danno i n favore di «chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o di un’associazione di imprese». E con “chiunque” il provvedimento non esclude quindi le azioni collettive (class action) previste dal codice del consumo. Sull’altro fronte della barricata, la norma quadro e il provvedimento di recepimento, ribadiscono il concetto di responsabilità in solido, già operante nel nostro ordinamento nazionale. E cioè che tutte le imprese che hanno contribuito a provocare un danno sono responsabili in solido. Con alcune limitazioni e deroghe, però che riguardano le piccole e medie imprese.
Venendo poi alla quantificazione del danno, lo schema del Dlgs (e quindi la direttiva) pone dei paletti precisi che in Italia sono già applicati. E cioè il diritto a ricevere un risarcimento deve coincidere con il cosiddetto “danno effettivo”. In altre parole sono escluse dalla quantificazione le sovracompensazioni, i risarcimenti cioè concessi a titolo di sanzionamento della pratica antitrust. Lo spiega bene la relazione illustrativa al provvedimento che recita: «L’obbligo del risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dalla vittima dell’illecito, che non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell’illecito». E quindi non un euro in più.
C’è poi tutta la regolamentazione dell’accesso agli atti, con la possibilità di procurarsi le carte delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Anche in questo caso un’apertura a beneficio dei danneggiati, anche se la norma contempera questa novità al rispetto del rapporto di cooperazione tra le authority e le imprese: accesso agli atti quindi, ma con cautela rispetto ad azioni risarcitorie troppo generalizzate.
Infine, il provvedimento si incarica di stabilire la competenza in materia di antitrust nei tribunali per le imprese di Napoli, Roma e Milano.