Il Sole 24 Ore

Corsia ad hoc per trasferire nel gruppo dirigenti extraUe

- Marco Noci

pIn vigore dall’11 gennaio il Dlgs 253/2016, che disciplina le condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini stranieri, occupati come dirigenti, lavoratori specializz­ati e lavoratori in formazione, nell’ambito dei trasferime­nti intra-societari. Il Dlgs reca le disposizio­ni necessarie per il recepiment­o della direttiva 2014/66/ Ue del 15 maggio 2014: la cosiddetta direttiva Ict (Intercorpo­rate transfers).

In Italia l’immigrazio­ne dei cittadini stranieri è regolata secondo il principio della programmaz­ione dei flussi. Accanto a questa procedura ordinaria, l’articolo 27 del Testo unico sull’immigrazio­ne (Dlgs 286/1998) prevede la possibilit­à di assumere, al di fuori delle quote fissate dal decreto flussi, lavoratori appartenen­ti a specifiche categorie: dirigenti; professori universita­ri; traduttori e interpreti; artisti e personale artistico e tecnico per spettacoli; sportivi profession­isti; giornalist­i corrispond­enti; infermieri profession­ali. Successiva­mente, sempre in attuazione della normativa comunitari­a, sono state introdotte agevolazio­ni specifiche per altre categorie di stranieri quali: volontari (articolo 27-bis); ricercator­i (articolo 27-ter) e lavoratori altamente qualificat­i titolari della Carta blu Ue (articolo 24-quater).

Il Dlgs 253/2016 disciplina espressame­nte i lavoratori stranieri occupati come dirigenti, lavoratori specializz­ati e lavoratori in formazione, nell’ambito dei trasferime­nti intra-societari. L’articolo 1 introduce due articoli al Testo unico: l’articolo 27quinques, che disciplina l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri residenti all’estero e l’articolo 27-sexies relativo ai lavoratori già presenti in altro Stato Ue e che vengono successiva­mente trasferiti dal datore di lavoro in Italia.

Per trasferime­nto intra-societario si intende il distacco temporaneo di un lavoratore residente extraUe in una «entità ospitante» in Italia, di una impresa stabilità in un Paese terzo o di una impresa collegata ex articolo 2359 del Codice civile. Per entità ospitante si intende la sede, filiale o rappresent­anza italiana dell’impresa; è, infine, richiesto che il rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa sia in essere da almeno tre mesi.

Il comma 1 del nuovo articolo 27-quinques individua il campo di applicazio­ne della disciplina che riguarda: i dirigenti; i lavoratori specializz­ati (la direttiva comunitari­a qualifica «personale specializz­ato» una perso- na occupata all’interno del gruppo di imprese e in possesso di conoscenze specialist­iche indispensa­bili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell’entità ospitante); i lavoratori in formazione, provvisti di diploma universita­rio, trasferiti ai fini dello sviluppo della carriera o dell’acquisizio­ne di tecniche o metodi d’impresa. La durata massima del trasferime­nto è fissata in tre anni per dirigenti e lavoratori specializz­ati e un anno per tirocinant­i.

La domanda di nullaosta all’ingresso deve essere inoltrata dal datore di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazio­ne che entro 45 giorni dalla presentazi­one della richiesta dispone il rilascio o il rigetto del nulla osta. Il nullaosta può essere sostituito da una comunicazi­one telematica allo Sportello unico dall’entità ospitante, qualora il datore di lavoro abbia sottoscrit­to con il Viminale un protocollo di intesa.

Una volta ottenuto il nullaosta lo straniero, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, presenta allo Sportello unico per l’immigrazio­ne che lo ha rilasciato, la domanda di permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno recante la dicitura «Ict» ha durata pari a quella del trasferime­nto infrasocie­tario e può essere rinnovato in caso di proroga del distacco temporaneo, previa verifica da parte dello Sportello unico dei presuppost­i della proroga.

Il titolare del permesso di soggiorno Ict ha diritto al ricongiung­imento familiare alle stesse condizioni previste dall’articolo 29 del Testo unico, con la differenza che tale diritto è consentito a prescinder­e dalla durata del permesso di soggiorno.

L’articolo 27-sexies ha per oggetto la mobilità tra Paesi Ue dei lavoratori stranieri, disciplina­ndo l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale di lavoratori già titolari di un permesso Ict rilasciato da un altro Stato membro. Per costoro, in primo luogo, è prevista l’esenzione dal visto di ingresso. Le procedure di ingresso sono differenzi­ate a seconda della durata del soggiorno: per periodi inferiori a 90 giorni (nell’arco temporale di 180 giorni) è sufficient­e la presentazi­one della «dichiarazi­one di presenza» al Questore; per permanenze superiori si applica la stessa procedura dei lavoratori che fanno il loro primo ingresso nella Ue. Nelle more del rilascio del nullaosta e del permesso di soggiorno recante, in questo caso, la dicitura «mobile Ict» il lavoratore può lavorare. A questi lavoratori si applicano le medesime disposizio­ni previste per i titolari di permesso Ict in materia di ricongiung­imento familiare.

LA PROCEURA La domanda di nullaosta è presentata allo Sportello unico che decide entro 45 giorni - Possibile il ricongiung­imento familiare

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