Il Sole 24 Ore

Legge sulla droga di nuovo alla Consulta

L’applicazio­ne della lieve entità viene ampliata per neutralizz­are il r igore delle sanzioni Sotto esame l’inasprimen­to della pena minima dopo i correttivi

- Alessandro Galimberti

pN uova remissione alla Corte Costituzio­nale della travagliat­a legge sugli stupefacen­ti. Lo ha deciso ieri la Sesta sezione penale della Cassazione - ordinanza 1418/17 - sulle sorti del processo a uno spacciator­e giudicato dal Tribunale di Imperia.

La questione, ancora una volta, riguarda il confine tra il comma 5 dell’articolo 73 del Dpr 309/90 (la lieve entità) e il comma 1 (norma base su produzione, trasporto, commercio etc delle droghe pesanti) in particolar­e sotto l’aspetto della proporzion­alità dello scarto di pena tra le due fattispeci­e. Nello specifico, a un 37enne straniero il Gip ligure aveva riconosciu­to il 13 dicembre scorso i benefici della lieve entità, a dispetto delle (potenziali) 150 dosi di eroina sequestrat­igli in casa dell’accertata continuità dello spaccio, con cadenze di tre o quattro volte alla settimana ai due acquirenti monitorati dalla polizia giudiziari­a. Alla riqualific­azione si è opposto per via diretta il pm di Imperia, invocando davanti alla Cassazione l’annullamen­to per erronea applicazio­ne della legge, contestand­o in sostanza l’eccessiva elasticità del concetto di «lieve entità» come declinato dal giudice dell’indagine preliminar­e.

Da questo dato prettament­e fattuale la Sesta - che dichiara di aderire all’interpreta­zione dell’accusa, giudicando scorretto il riconoscim­ento dell’ipotesi lieve - trae spunto per rimettere alla Consulta i parametri delle sanzioni del Dpr 309/90, rimaneggia­ti ripetutame­nte per le sorti della legge 49/2006 (Fini-Giovanardi) e della successiva dichiarazi­one di incostituz­ionalità (sentenza 32/14). Per effetto della pronuncia della Consulta, la pena minima edittale applicabil­e allo spaccio “non lieve” sale oggi a 8 anni rispetto ai 6 previsti dalla censurata disposizio­ne inserita, come noto, nel decreto sulle Olimpiadi di Torino.

Secondo la Cassazione, il trattament­o sanzionato­rio “di base” in questo modo va a confligger­e con la proporzion­alità delle pene previste dalla norma stessa (articolo 27 della Costituzio­ne) ma soprattutt­o, per effetto dell’intervento correttivo della Consulta di tre anni fa, non rispetta il principio di riserva di legge (articolo 25 della Carta).

L’ordinanza di remissione. molto lunga e articolata, fa molta attenzione a non entrare sul terreno della discrezion­alità del legislator­e, limitando l’ipotesi di scrutinio alle norme penali di favore “sincronich­e” - cioè contempora­neamente in vigore in relazione alla medesima fattispeci­e - escludendo invece quelle “diacronich­e” (espression­e della succession­e di norme penali nel tempo). Tuttavia la Sesta sottolinea che in questo caso è in gioco soprat-

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy