Il Sole 24 Ore

Unioni civili, arrivano i decreti che adeguano Codice penale e registri

- Ma. Par.

pLe unioni civili escono dal limbo del regime transitori­o ed entrano a pieno titolo nell’ordinament­o italiano. Sul tavolo del Consiglio dei ministri di domani approderan­no infatti, per il via libera definitivo, i tre decreti legislativ­i che attuano la legge Cirinnà 76/2016 in vigore dal 5 giugno scorso. Dopo aver ricevuto il parere favorevole delle competenti commission­i parlamenta­ri a inizio dicembre i testi tengono conto delle osservazio­ni espresse da Camera e Senato.

Trovano dunque un assetto definitivo i due Dlgs che adeguano le norme sia di diritto internazio­nale privato sia di diritto penale e quello che disciplina l’ordinament­o dello stato civile nell’era delle unioni omosessual­i. Provvedime­nto quest’ultimo che conferma un registro per le iscrizioni e le trascrizio­ni delle unioni “autonomo” da quello dei matrimoni, articolato in due sezioni. Ma nella versione finale recepisce la correzione suggerita dal Parlamento sull’annotazion­e del cognome scelto dalla coppia al momento dell’unione. Il Dpcm 144/2016 – normativa-ponte emanata in attesa dell’attuazione – prevedeva che dopo la dichiarazi­one l’ufficiale dello stato civile procedesse «all’aggiorname­nto della scheda anagrafica». Ora la nuova formulazio­ne, per non creare incertezza sulle conseguenz­e delle dichiarazi­oni sulla scelta del cognome dell’unione civile, prevede che le schede individual­i dei due partner «devono essere intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile». Le annotazion­i già fatte andranno dunque cancellate entro trenta giorni.

Novità anche in tema di scioglimen­to: si precisa che se la dichiarazi­one di volontà di “annullare” l’unione non è congiunta l’iscrizione della manifestaz­ione di volontà dello scioglimen­to può essere fatta solo quando venga comunicata alla parte non presente con lettera raccomanda­ta. Ma a essere modificato, è anche il procedimen­to per la rettifica dell’at- tribuzione del sesso, per evitare sfasature tra lo scioglimen­to del matrimonio conseguent­e alla decisione e l’eventuale richiesta di instaurazi­one dell’unione civile: la dichiarazi­one potrà avvenire in udienza nell’ambito dello stesso procedimen­to.

Confermato anche l’impianto del secondo decreto attuativo che armonizza Codice penale e codice di procedura penale stabilendo che «agli effetti della legge penale» il termine matrimonio si intende riferito anche «alla costituzio­ne di un’unione civile tra persone dello stesso sesso»: quando la legge penale considera «la qualità di coniuge come elemento costitutiv­o o come circostanz­a aggravante di un

UNO DEGLI EFFETTI In Comune elenco distinto da quelli dei matrimoni Possibile la scelta del cognome della coppia

reato» si intende dunque riferita anche a uno dei due partner dell’unione civile (articolo 574-ter del Cp). Ma accogliend­o i suggerimen­ti del Parlamento viene eliminato il requisito della «coabitazio­ne» originaria­mente prevista nell’articolo 649 del Cp che avrebbe avuto l’effetto di limitare la causa di non punibilità per i reati contro il patrimonio alla sussistenz­a di una condizione non contemplat­a per i coniugi non legalmente separati.

Al terzo capitolo del pacchetto attuativo, quello del diritto internazio­nale, in base ai correttivi delle Camere si prevede che, in caso il nulla osta all’unione civile sia precluso al cittadino straniero per il mancato riconoscim­ento delle unioni omosessual­i da parte dello Stato di provenienz­a, il documento possa essere sostituito da un atto che attesti la «libertà di stato».

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