Il Sole 24 Ore

Sì ai decreti, al via le unioni civili

Orlando e Boschi: «Mantenuto un impegno» - Sacconi: «Così si spacca il Paese»

- Manuela Perrone

Le istruzioni definitive per i sindaci, il coordiname­nto in materia penale, le modifiche e il riordino delle norme in materia di diritto internazio­nale privato. Per chiarire una volta per tutte come registrare le unioni civili tra persone dello stesso sesso, comprese quelle “miste” tra italiani e stranieri. Con una semplifica­zione sulla scelta del cognome e una norma di garanzia per chi proviene da Paesi omofobi: il nulla osta può essere sostituito da un certificat­o di stato libero. Basta quello per evitare il rischio bigamia, senza dover esporre il partner non italiano a inutili rischi.

A sette mesi di distanza dall’entrata in vigore della legge 76/2016, con un solo mese di ritardo rispetto alla deadline fissata nel testo, si completa il quadro legislativ­o sulle unioni civili. Merito dei tre decreti attuativi approvati ieri dal Consiglio dei ministri (anticipati sul Sole 24 Ore di venerdì scorso). Un pacchetto di norme che cerca di risolvere le criticità emerse in fase di attuazione e, soprattutt­o, le procedure operative per i primi cittadini in termini di iscrizioni, trascrizio­ni e annotazion­i.

Il governo rivendica il risultato, figlio della continuità tra l’esecutivo Renzi e quello Gentiloni, presente ieri a Palazzo Chigi dopo le dimissioni dal Gemelli. «Oggi si è concluso definitiva­mente il percorso di attuazione della legge - ha affermato il ministro della Giustizia Andrea Orlando - anche a tutela dei cittadini dei Paesi che non riconoscon­o e talvolta osteggiano questo diritto». Un impegno, ha aggiunto il ministro, «che avevo assunto e che abbiamo portato a termine». «Era una promessa, ora è una legge», ha twittato la sottosegre­taria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Esultano le associazio­ni, da Arcigay e Arcilesbic­a a Equality e Gaynet: «È un passaggio storico».

Fuori dal coro la voce del senatore Maurizio Sacconi (Ncd), da sempre contrario al provvedime­nto: «Con l’approvazio­ne dei decreti attuativi si realizza la spaccatura di un Paese diviso sulla genitorial­ità omosessual­e mentre avrebbe potuto ritrovarsi unito sul rispetto di ogni orientamen­to sessuale come sui diritti e doveri di mutuo soccorso tra stabili conviventi». Ma Sacconi è praticamen­te l’unico a polemizzar­e, insieme a Massimo Gandolfini, promotore del Family Day che parla di «ennesimo attacco alla famiglia». Segno che le nuove disposizio­ni sono comunque state “metabolizz­ate”.

Quello di ieri è effettivam­ente il passo che chiude il cerchio: i tre decreti fanno uscire la legge sulle unioni civili dal limbo del regime transitori­o disciplina­to dal Dpcm ponte varato a fine luglio con il regolament­o per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, messo a punto dal- l’allora ministro dell’Interno Angelino Alfano. Resta ovviamente l’obbligo di un registro per le iscrizioni e le trascrizio­ni autonomo da quello dei matrimoni, ma si cambia passo sull’eventuale cognome comune scelto dalla coppia: mentre il Dpcm prevedeva che l’ufficiale di stato civile, dopo la dichiarazi­one, procedesse all’aggiorname­nto della scheda anagrafica - con quel che ne consegue in termini di codice fiscale e obbligo di rifare i documenti d’identità, cambiare i contratti intestati e aggiornare la posizione Inps - adesso si stabilisce che per le parti dell’unione «le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile». Le annotazion­i già fatte in questi mesi andranno cancellate entro trenta giorni.

Quanto al decreto attuativo che armonizza Codice penale e codice di procedura penale alle nuove norme, serve a sancire che «agli effetti della legge penale» il termine “matrimonio” si intende riferito anche all’unione civile. Dunque, se la legge penale considera la qualità di coniuge come «elemento costitutiv­o o come circostanz­a aggravante di un reato» varrà anche per il partner di un’unione civile. Allo stesso modo gli saranno riconosciu­te le stesse cause di esclusione della punibilità e di attenuazio­ne della pena nei reati contro il patrimonio.

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