Precedenza a chi rafforza la produzione
Dubbia la possibilità di disapplicare la nuova ipotesi di sterilizzazione Ace per gli incrementi di titoli e valori mobiliari. La nuova previsione – applicabile ai soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione – comporta che già dal 2016 la variazione in aumento del capitale proprio non avrà effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al31 dicembre 2010. La fattispecie va quindi ad aggiungersi alle variazioni in diminuzione del capitale proprio previste dalla norma primaria (riduzioni del patrimonio netto con attribuzione ai soci) e alle fattispecie antielusive disciplinate dall’articolo 10 del decreto attuativo del 14 marzo 2012 (conferimenti in denaro in favore del gruppo, conferimenti da determinati soggetti non residenti, acquisizioni infra- gruppo di partecipazioni ed aziende, incremento dei crediti di finanziamento).
In prima battuta, l’obiettivo della sterilizzazione introdotta dalla legge di Bilancio – che ricalca un’analoga previsione esistente nella abrogata disciplina Dit - appare quello di evitare di agevolare l’immissione di risorse che vengono destinate ad investimenti finanziari anziché essere destinati a rafforzare l’apparato produttivo dell’impresa. In tal senso, la nuova fattispecie sembra rispondere ad obiettivi diversi rispetto ai meccanismi di neutralizzazione finora previsti dalle disposizioni antielusive Ace, finalizzati non tanto a limitare la fruibilità del beneficio in presenza di impieghi del capitale proprio ritenuti “non meritevoli”, ma piuttosto ad evitare fenomeni moltiplicativi dell’agevolazione.
È quindi necessario inquadrare la nuova causa di sterilizzazione all’interno delle casistiche finora previste dalla disciplina Ace, in quanto la collocazione tra le fattispecie antielusive previste dal decreto ministeriale del 2012 ovvero tra le ordinarie “variazioni in diminuzione” (attribuzione ai soci) potrebbe avere effetti diversi in termini di possibilità di disapplicazione. Infatti, la possibilità di superamento della previsione normativa - previa presentazione di interpello “probatorio” o autonomamente - sarebbe consentita solo nel caso in cui la stessa fosse riconducibile alle fattispecie antielusive; al contrario, se la nuova ipotesi di sterilizzazione fosse inquadrabile come norma “di sistema”, la stessa non sarebbe derogabile. La soluzione non appare immediata. La circolare 76/E/1998, nel commentare l’analoga previsione presente nella Dit, l’aveva ricondotta nell’ambito delle fattispecie che davano luogo ad un disconoscimento della variazione in aumento del capitale investito “allo scopo di evitare che la disciplina della Dit possa prestarsi a manovre elusive, moltiplicando a cascata gli effetti agevolativi” ovvero “creando effetti distorsivi nell’attribuzione dell’agevolazione”. In ambito Dit, quindi le finalità antielusive coesistevano con le finalità “di sistema”. La collocazione della nuova fattispecie direttamente nell’ambito della norma primaria anziché tra le fattispecie antielusive del decreto ministeriale del 2012, unitamente alle diverse finalità perseguite dal legislatore con la sterilizzazione in commento (colpire gli impieghi di capitale “non meritevoli”) rispetto alle cause antielusive (evitare moltiplicazioni del beneficio) dovrebbe portare a considerare la norma “di sistema” e quindi non derogabile. Tuttavia, stante l’assenza di indicazioni nella norma e nella relazione, sarebbe auspicabile un chiarimento da parte delle Entrate.