Il Sole 24 Ore

Precedenza a chi rafforza la produzione

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Dubbia la possibilit­à di disapplica­re la nuova ipotesi di sterilizza­zione Ace per gli incrementi di titoli e valori mobiliari. La nuova previsione – applicabil­e ai soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazi­one – comporta che già dal 2016 la variazione in aumento del capitale proprio non avrà effetto fino a concorrenz­a dell’incremento delle consistenz­e dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipaz­ioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al31 dicembre 2010. La fattispeci­e va quindi ad aggiungers­i alle variazioni in diminuzion­e del capitale proprio previste dalla norma primaria (riduzioni del patrimonio netto con attribuzio­ne ai soci) e alle fattispeci­e antielusiv­e disciplina­te dall’articolo 10 del decreto attuativo del 14 marzo 2012 (conferimen­ti in denaro in favore del gruppo, conferimen­ti da determinat­i soggetti non residenti, acquisizio­ni infra- gruppo di partecipaz­ioni ed aziende, incremento dei crediti di finanziame­nto).

In prima battuta, l’obiettivo della sterilizza­zione introdotta dalla legge di Bilancio – che ricalca un’analoga previsione esistente nella abrogata disciplina Dit - appare quello di evitare di agevolare l’immissione di risorse che vengono destinate ad investimen­ti finanziari anziché essere destinati a rafforzare l’apparato produttivo dell’impresa. In tal senso, la nuova fattispeci­e sembra rispondere ad obiettivi diversi rispetto ai meccanismi di neutralizz­azione finora previsti dalle disposizio­ni antielusiv­e Ace, finalizzat­i non tanto a limitare la fruibilità del beneficio in presenza di impieghi del capitale proprio ritenuti “non meritevoli”, ma piuttosto ad evitare fenomeni moltiplica­tivi dell’agevolazio­ne.

È quindi necessario inquadrare la nuova causa di sterilizza­zione all’interno delle casistiche finora previste dalla disciplina Ace, in quanto la collocazio­ne tra le fattispeci­e antielusiv­e previste dal decreto ministeria­le del 2012 ovvero tra le ordinarie “variazioni in diminuzion­e” (attribuzio­ne ai soci) potrebbe avere effetti diversi in termini di possibilit­à di disapplica­zione. Infatti, la possibilit­à di superament­o della previsione normativa - previa presentazi­one di interpello “probatorio” o autonomame­nte - sarebbe consentita solo nel caso in cui la stessa fosse riconducib­ile alle fattispeci­e antielusiv­e; al contrario, se la nuova ipotesi di sterilizza­zione fosse inquadrabi­le come norma “di sistema”, la stessa non sarebbe derogabile. La soluzione non appare immediata. La circolare 76/E/1998, nel commentare l’analoga previsione presente nella Dit, l’aveva ricondotta nell’ambito delle fattispeci­e che davano luogo ad un disconosci­mento della variazione in aumento del capitale investito “allo scopo di evitare che la disciplina della Dit possa prestarsi a manovre elusive, moltiplica­ndo a cascata gli effetti agevolativ­i” ovvero “creando effetti distorsivi nell’attribuzio­ne dell’agevolazio­ne”. In ambito Dit, quindi le finalità antielusiv­e coesisteva­no con le finalità “di sistema”. La collocazio­ne della nuova fattispeci­e direttamen­te nell’ambito della norma primaria anziché tra le fattispeci­e antielusiv­e del decreto ministeria­le del 2012, unitamente alle diverse finalità perseguite dal legislator­e con la sterilizza­zione in commento (colpire gli impieghi di capitale “non meritevoli”) rispetto alle cause antielusiv­e (evitare moltiplica­zioni del beneficio) dovrebbe portare a considerar­e la norma “di sistema” e quindi non derogabile. Tuttavia, stante l’assenza di indicazion­i nella norma e nella relazione, sarebbe auspicabil­e un chiariment­o da parte delle Entrate.

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