Il Sole 24 Ore

Nuovi investimen­ti, dalle Entrate la risposta al primo interpello

Prima risposta delle Entrate a un interpello sui nuovi investimen­ti a partire da 30 milioni di euro

- Alessandro Martinelli Antonio Tomassini

L’agenzia delle Entrate ha reso pubblica ieri la prima risposta a un interpello sui nuovi investimen­ti. Il quesito riguarda gli aspetti fiscali del piano presentato da una multinazio­nale, superiore alla soglia di 30 milioni, con ricadute occupazion­ali e di maggior gettito.

pDopo la tax compliance con il primo accordo con la Ferrero è il turno della prima risposta a un interpello sui nuovi investimen­ti non inferiori a 30 milioni di euro. Questa volta è un grande gruppo straniero a fidarsi del Fisco italiano e a chiedere lumi sui risvolti fiscali di un investimen­to nel nostro Paese. È quindi il debutto dell’interpello sui nuovi investimen­ti ex articolo 2 del Dlgs 147/2015, che rappresent­a un po’ il simbolo della mini riforma fiscale del 2015 volta a garantire maggiore certezza e stabilità nei rapporti con il fisco. Si tratta della possibilit­à per le imprese che intendono effettuare investimen­ti in Italia (di ammontare non inferiore a trenta milioni e con significat­ive ricadute occupazion­ali), di presentare all’Agenzia uno specifico ruling per conoscerne i risvolti fiscali in via preventiva, annullando il rischio di possibili contestazi­oni future.

Il caso affrontato concerne i principali aspetti tributari connessi a un importante piano di investimen­to che conduce all’ampliament­o della capacità produttiva della società italiana appartenen­te al gruppo, con conseguent­i, favorevoli, ricadute occupazion­ali (assunzione a tempo indetermin­ato di circa cento dipendenti) e maggior gettito Irpef, Ires e Irap. In particolar­e, la struttura di investimen­to sottoposta al vaglio preventivo dell’Agenzia, prevede la produzione di alcuni prodotti presso lo stabilimen­to della so- cietà italiana del gruppo (Alfa) e la creazione di un hub logistico per la distribuzi­one dei prodotti realizzati nei vari stabilimen­ti del gruppo, con il coinvolgim­ento di altre società estere (Beta e Gamma).

La risposta, contenuta nella risoluzion­e 4/E/2017, ha chiarito in primis la non sussistenz­a di stabili organizzaz­ioni occulte (materiali o personali) nel territorio italiano delle società estere coinvolte, per poi soffermars­i sul corretto regime Iva applicabil­e alle operazioni commercial­i che verranno poste in essere una volta implementa­ta la struttura di investimen­to.

In merito alla possibile individuaz­ione di una stabile organizzaz­ione materiale in Italia della società Beta,l’Agenzia puntualizz­a che tale ipotesi non si realizza a condizione che Beta non svolga nel centro logistico attività di «deposito, di esposizion­e o di consegna di merci»di altre imprese (ad esempio Alfa) e attività commercial­i di raccolta degli ordini o di vendita dei prodotti di Beta. Allo stesso modo, avallando il parere della società istante, l’Agenzia ha confermato l’inesistenz­a di una stabile organizzaz­ione personale, stante l’assenza, nella struttura proposta, di soggetti residenti aventi il potere di concludere contratti in nome di Beta o di vincolarla o rappresent­arla di fronte ai terzi.

In merito alle operazioni poste in essere da Beta in Italia (per le quali la società estera si doterà di un rappresent­ante Iva ex articolo 17, comma 3, del Dpr 633/72) l’ Agenzia ha fornito chiariment­i in merito, tra l’altro, all’immissione in libera pratica di prodotti finiti esteri con introduzio­ne degli stessi all’interno di un deposito fiscale e Iva e, ancora, all’introduzio­ne di beni (già di proprietà della società Beta o acquistati da terzi) in un deposito fiscale (non rilevante ai fini Iva) e destinati poi alla rivendita in Italia o all’estero. Quest’ultima fattispeci­e, in base a quanto chiarito dall’Agenzia, va assoggetta­ta al regime degli acquisti intracomun­itari e dunque assoggetta­ta a Iva in Italia attraverso l’integrazio­ne della fattura non imponibile estera.

La risoluzion­e è paradigmat­ica del numero e della varia tipologia di quesiti che possono essere sottoposti al vaglio dell’Agenzia, che possono abbracciar­e sia questioni giuridiche che fattuali/valutative. Si tratta inoltre della conferma della utilità di un istituto, la cui introduzio­ne era stata invocata più volte su queste colonne, che oltre a stimolare un rapporto nuovo tra contribuen­te e Fisco, può far ben sperare per una ripresa degli investimen­ti esteri in Italia. La certezza del diritto è un valore più alto delle basse aliquote.

LE IMPOSTE INDIRETTE Sono assoggetta­ti all’Iva nel nostro Paese i beni introdotti in deposito destinati alla successiva commercial­izzazione

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