Nuovi investimenti, dalle Entrate la risposta al primo interpello
Prima risposta delle Entrate a un interpello sui nuovi investimenti a partire da 30 milioni di euro
L’agenzia delle Entrate ha reso pubblica ieri la prima risposta a un interpello sui nuovi investimenti. Il quesito riguarda gli aspetti fiscali del piano presentato da una multinazionale, superiore alla soglia di 30 milioni, con ricadute occupazionali e di maggior gettito.
pDopo la tax compliance con il primo accordo con la Ferrero è il turno della prima risposta a un interpello sui nuovi investimenti non inferiori a 30 milioni di euro. Questa volta è un grande gruppo straniero a fidarsi del Fisco italiano e a chiedere lumi sui risvolti fiscali di un investimento nel nostro Paese. È quindi il debutto dell’interpello sui nuovi investimenti ex articolo 2 del Dlgs 147/2015, che rappresenta un po’ il simbolo della mini riforma fiscale del 2015 volta a garantire maggiore certezza e stabilità nei rapporti con il fisco. Si tratta della possibilità per le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia (di ammontare non inferiore a trenta milioni e con significative ricadute occupazionali), di presentare all’Agenzia uno specifico ruling per conoscerne i risvolti fiscali in via preventiva, annullando il rischio di possibili contestazioni future.
Il caso affrontato concerne i principali aspetti tributari connessi a un importante piano di investimento che conduce all’ampliamento della capacità produttiva della società italiana appartenente al gruppo, con conseguenti, favorevoli, ricadute occupazionali (assunzione a tempo indeterminato di circa cento dipendenti) e maggior gettito Irpef, Ires e Irap. In particolare, la struttura di investimento sottoposta al vaglio preventivo dell’Agenzia, prevede la produzione di alcuni prodotti presso lo stabilimento della so- cietà italiana del gruppo (Alfa) e la creazione di un hub logistico per la distribuzione dei prodotti realizzati nei vari stabilimenti del gruppo, con il coinvolgimento di altre società estere (Beta e Gamma).
La risposta, contenuta nella risoluzione 4/E/2017, ha chiarito in primis la non sussistenza di stabili organizzazioni occulte (materiali o personali) nel territorio italiano delle società estere coinvolte, per poi soffermarsi sul corretto regime Iva applicabile alle operazioni commerciali che verranno poste in essere una volta implementata la struttura di investimento.
In merito alla possibile individuazione di una stabile organizzazione materiale in Italia della società Beta,l’Agenzia puntualizza che tale ipotesi non si realizza a condizione che Beta non svolga nel centro logistico attività di «deposito, di esposizione o di consegna di merci»di altre imprese (ad esempio Alfa) e attività commerciali di raccolta degli ordini o di vendita dei prodotti di Beta. Allo stesso modo, avallando il parere della società istante, l’Agenzia ha confermato l’inesistenza di una stabile organizzazione personale, stante l’assenza, nella struttura proposta, di soggetti residenti aventi il potere di concludere contratti in nome di Beta o di vincolarla o rappresentarla di fronte ai terzi.
In merito alle operazioni poste in essere da Beta in Italia (per le quali la società estera si doterà di un rappresentante Iva ex articolo 17, comma 3, del Dpr 633/72) l’ Agenzia ha fornito chiarimenti in merito, tra l’altro, all’immissione in libera pratica di prodotti finiti esteri con introduzione degli stessi all’interno di un deposito fiscale e Iva e, ancora, all’introduzione di beni (già di proprietà della società Beta o acquistati da terzi) in un deposito fiscale (non rilevante ai fini Iva) e destinati poi alla rivendita in Italia o all’estero. Quest’ultima fattispecie, in base a quanto chiarito dall’Agenzia, va assoggettata al regime degli acquisti intracomunitari e dunque assoggettata a Iva in Italia attraverso l’integrazione della fattura non imponibile estera.
La risoluzione è paradigmatica del numero e della varia tipologia di quesiti che possono essere sottoposti al vaglio dell’Agenzia, che possono abbracciare sia questioni giuridiche che fattuali/valutative. Si tratta inoltre della conferma della utilità di un istituto, la cui introduzione era stata invocata più volte su queste colonne, che oltre a stimolare un rapporto nuovo tra contribuente e Fisco, può far ben sperare per una ripresa degli investimenti esteri in Italia. La certezza del diritto è un valore più alto delle basse aliquote.
LE IMPOSTE INDIRETTE Sono assoggettati all’Iva nel nostro Paese i beni introdotti in deposito destinati alla successiva commercializzazione