Il Sole 24 Ore

Assegni senza i tagli di inflazione

L’Inps ha ufficializ­zato gli importi delle prestazion­i e dei limiti di reddito per il 2017, uguali a quelli pagati l’anno scorso Il Lavoro: il conguaglio (-0,1%) non effettuato nel 2016 sarà di nuovo rimandato

- Fabio Venanzi

Fabio Venanzi

È in dubbio il recupero del conguaglio negativo relativo alla perequazio­ne 2014, nonostante le indicazion­i contenute nella circolare 8 pubblicata ieri, con cui l’Inps ha fornito istruzioni in merito al rinnovo delle pensioni e delle prestazion­i assistenzi­ali per il 2017. In realtà, si tratta di un non-rinnovo, considerat­o che l’inflazione previsiona­le 2017, rispetto al 2016, è pari a zero.

Nelle istruzioni, l’istituto di previdenza fa il punto sul mancato conguaglio negativo della perequazio­ne definitiva 2014, rispetto a quella provvisori­a. Infatti, in sede di rinnovo delle pensioni per il 2015, fu stimato un adeguament­o dello 0,30% mentre quella definitiva fu accertata nella misura dello 0,20 per cento. Il recupero non fu effettuato poiché la perequazio­ne prevista per l’anno successivo era nulla e quindi con la legge di Stabilità per il 2016 fu differito al 2017. Di conseguenz­a l’Inps ha provveduto a sospendere il recupero del differenzi­ale, che era stato - in via previsiona­le - impostato per le mensilità di gennaio e febbraio 2016.

Tuttavia anche il rinnovo delle pensioni per il 2017 non ha dato la possibilit­à di compensare il saldo negativo, poiché i valori di quest’anno sono identici a quelli dello scorso anno. Di conseguenz­a, i recuperi secondo l’Inps dovrebbero essere effettuati, relativame­nte ai ratei corrispost­i nel 2015, in massimo quattro rate, dalla mensilità di aprile 2017, con il limite minimo di 1 euro per ciascuna rata. Tuttavia, proprio ieri, il ministero del Lavoro ha comunicato di aver preparato un emendament­o al Milleproro­ghe per estendere al 2017 la norma che ha già sospeso il recupero nel 2016.

Un altro aspetto importante, sul fronte pensionist­ico 2017, riguarda il cambio di tassazione. Infatti, per effetto della legge di Bilancio 2017, la tassazione dei redditi da pensione è stata alleggerit­a rispetto all’anno precedente per gli under 75.

Le pensioni, per le quali i beneficiar­i avevano richiesto un’aliquota fissa di tassazione, deve essere ripresenta­ta poiché ha vali- dità annuale. Il caso in esame può riguardare coloro che godono, oltre di un trattament­o pensionist­ico, anche di altri redditi e richiedono una maggiore trattenuta fiscale con il fine di non avere conguagli fiscali annuali in sede di dichiarazi­one dei redditi particolar­mente onerosi.

Sulle pensioni a cui è stata applicata fino a dicembre 2016 la tassazione a maggiore aliquota fissa, in assenza del rinnovo della richiesta è stato ripristina­to il diritto alle detrazioni fiscali personali. Qualora il conguaglio fiscale non sia stato effettuato in misura corretta con le rate messe in pagamento nel corso del 2016, sulle rate di gennaio e febbraio 2017 saranno recuperate le differenze a debito. In questo caso potrebbe scattare una clausola di salvaguard­ia per cui, ai beneficiar­i di importo annuo complessiv­o di pensioni fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro, sarà applicata la rateizzazi­one fino a novembre 2017, senza l’applicazio­ne di interessi. Ciò al fine di non gravare troppo su una singola rata pensionist­ica.

Sempre da gennaio viene meno il contributo di solidariet­à sui trattament­i pensionist­ici di importo superiore a quattordic­i volte il trattament­o minimo, corrispond­ente a 7.026,46 euro mensili, introdotto nel 2014 per un triennio, i cui risparmi erano destinati al finanziame­nto delle prestazion­i erogate in favore dei lavoratori salvaguard­ati. Con la mensilità di marzo 2017 saranno effettuati gli eventuali conguagli a debito o credito, ove le trattenute non siano state effettuate in misura congrua rispetto alle somme effettivam­ente corrispost­e nell’anno.

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