Consolidato, opzione nell’Iva annuale
Nel quadro VG possibile la scelta per le società controllate almeno dal 1° luglio Il regime consente la liquidazione congiunta dell’imposta
pComunicazione dell’opzione per il consolidato Iva attraverso il nuovo quadro VG presente all’interno della dichiarazione Iva annuale e “gruppo Iva” da “preparare” per l’anno successivo.
Sbarca all’interno della dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2016 il nuovo quadro VG denominato «adesione al regime previsto per società controllanti e controllate». Si tratta del consolidato Iva, disciplinato dal nuovo comma 3 dell’articolo 73 del Dpr 633/72, che permette alle società che possiedono per oltre la metà le azioni o le quote di un’altra società, di optare per le liquidazioni periodiche Iva nonché per la liquidazione dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale.
L’opzione, che riguarda le società il cui controllo è posseduto almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione stessa – come prescritto dallo stesso terzo comma dell’articolo 73 della legge Iva – e che decorre dall’anno durante il quale viene presentata la dichiarazione, va esercitata, dal 2017, proprio attraverso la compilazione del quadro VG che si divide in due sezioni: la prima richiede l’inserimento dei dati della società che detiene il controllo nonché della singola società controllata che partecipa alla compensazione Iva; la seconda, al con- trario, chiede l’indicazione dei dati delle società che pur partecipando alla catena di controllo, non partecipano alla compensazione Iva.
Il consolidato Iva, che ha subito alcune modifiche da parte della legge di Bilancio e che si concentrano, sostanzialmente, sul non prevedere più la presentazione della dichiarazione Iva delle singole controllate da parte della controllante, non va confuso con il nuovo istituto del “gruppo Iva”.
Quest’ultimo, infatti, nato sempre dalla legge di Bilancio 232 del 2016, e disciplinato dagli articoli dal 70-ter al 70-duodecies del Dpr 633, prevede che i soggetti passivi d’imposta ai fini Iva stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, possano divenire un unico soggetto passivo d’imposta, purché ricorrano congiuntamente, tra i soggetti partecipanti al gruppo, vincoli di natura finanziaria, economica e organizzativa, stabiliti dall’articolo 70-ter.
A differenza di quanto avviene con il consolidato Iva, che riguarda la sola liquidazio- ne congiunta dell’imposta, con l’adesione al “gruppo Iva” ogni partecipante al gruppo stesso perde la propria soggettiva individualità ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, facendo nascere un vero e nuovo soggetto passivo d’imposta che è, appunto, il “gruppo Iva”.
La perdita della soggettività comporta, fra le altre, anche la non applicazione dell’imposta nei passaggi di beni e servizi fra i soggetti che partecipano al gruppo. Solo i rapporti tra gruppo e soggetti esterni, ovvero fra soggetti esterni e gruppo, saranno soggetti alle ordinarie regole Iva.
Le nuove norme sul “gruppo Iva” entrano in vigore dal 1° gennaio 2018, ma l’opzione va esercitata l’anno precedente attraverso apposita dichiarazione da inviare telematicamente all’agenzia delle Entrate. Il terzo comma dell’articolo 70-quater ne indica i termini: se la dichiarazione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l’opzione ha effetto a decorrere dall’anno successivo; se, invece, la dichiarazione è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l’opzione ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo. Pertanto, qualora l’opzione, una volta disponibile la dichiarazione, sia effettuata entro il 30 settembre 2017, il “gruppo Iva” partirà dal 2018, se invece venisse esercitata dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, l’opzione avrà efficacia dal 2019.
L’ISTITUTO Nel gruppo Iva ogni partecipante perde la propria soggettività L’adesione con un modello ad hoc