Il Sole 24 Ore

Consolidat­o, opzione nell’Iva annuale

Nel quadro VG possibile la scelta per le società controllat­e almeno dal 1° luglio Il regime consente la liquidazio­ne congiunta dell’imposta

- Michele Brusaterra

pComunicaz­ione dell’opzione per il consolidat­o Iva attraverso il nuovo quadro VG presente all’interno della dichiarazi­one Iva annuale e “gruppo Iva” da “preparare” per l’anno successivo.

Sbarca all’interno della dichiarazi­one Iva annuale relativa all’anno 2016 il nuovo quadro VG denominato «adesione al regime previsto per società controllan­ti e controllat­e». Si tratta del consolidat­o Iva, disciplina­to dal nuovo comma 3 dell’articolo 73 del Dpr 633/72, che permette alle società che possiedono per oltre la metà le azioni o le quote di un’altra società, di optare per le liquidazio­ni periodiche Iva nonché per la liquidazio­ne dell’Iva dovuta in base alla dichiarazi­one annuale.

L’opzione, che riguarda le società il cui controllo è posseduto almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione stessa – come prescritto dallo stesso terzo comma dell’articolo 73 della legge Iva – e che decorre dall’anno durante il quale viene presentata la dichiarazi­one, va esercitata, dal 2017, proprio attraverso la compilazio­ne del quadro VG che si divide in due sezioni: la prima richiede l’inseriment­o dei dati della società che detiene il controllo nonché della singola società controllat­a che partecipa alla compensazi­one Iva; la seconda, al con- trario, chiede l’indicazion­e dei dati delle società che pur partecipan­do alla catena di controllo, non partecipan­o alla compensazi­one Iva.

Il consolidat­o Iva, che ha subito alcune modifiche da parte della legge di Bilancio e che si concentran­o, sostanzial­mente, sul non prevedere più la presentazi­one della dichiarazi­one Iva delle singole controllat­e da parte della controllan­te, non va confuso con il nuovo istituto del “gruppo Iva”.

Quest’ultimo, infatti, nato sempre dalla legge di Bilancio 232 del 2016, e disciplina­to dagli articoli dal 70-ter al 70-duodecies del Dpr 633, prevede che i soggetti passivi d’imposta ai fini Iva stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o profession­e, possano divenire un unico soggetto passivo d’imposta, purché ricorrano congiuntam­ente, tra i soggetti partecipan­ti al gruppo, vincoli di natura finanziari­a, economica e organizzat­iva, stabiliti dall’articolo 70-ter.

A differenza di quanto avviene con il consolidat­o Iva, che riguarda la sola liquidazio- ne congiunta dell’imposta, con l’adesione al “gruppo Iva” ogni partecipan­te al gruppo stesso perde la propria soggettiva individual­ità ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, facendo nascere un vero e nuovo soggetto passivo d’imposta che è, appunto, il “gruppo Iva”.

La perdita della soggettivi­tà comporta, fra le altre, anche la non applicazio­ne dell’imposta nei passaggi di beni e servizi fra i soggetti che partecipan­o al gruppo. Solo i rapporti tra gruppo e soggetti esterni, ovvero fra soggetti esterni e gruppo, saranno soggetti alle ordinarie regole Iva.

Le nuove norme sul “gruppo Iva” entrano in vigore dal 1° gennaio 2018, ma l’opzione va esercitata l’anno precedente attraverso apposita dichiarazi­one da inviare telematica­mente all’agenzia delle Entrate. Il terzo comma dell’articolo 70-quater ne indica i termini: se la dichiarazi­one è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l’opzione ha effetto a decorrere dall’anno successivo; se, invece, la dichiarazi­one è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l’opzione ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo. Pertanto, qualora l’opzione, una volta disponibil­e la dichiarazi­one, sia effettuata entro il 30 settembre 2017, il “gruppo Iva” partirà dal 2018, se invece venisse esercitata dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, l’opzione avrà efficacia dal 2019.

L’ISTITUTO Nel gruppo Iva ogni partecipan­te perde la propria soggettivi­tà L’adesione con un modello ad hoc

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