Il Sole 24 Ore

I quadr i dedicati ai sostituti d’imposta Nel modello 770 unificati semplifica­to e ordinario

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

pL’agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello 770/2017 che i sostituti di imposta dovranno compilare e trasmetter­e, esclusivam­ente in via telematica, entro il 31 luglio 2017. Parlare al singolare, quest’anno, è d’obbligo in quanto le due dichiarazi­oni (semplifica­to e ordinario) sono state fuse in un unico modello. Da questa unione, la necessità di integrare tutti i prospetti che compongono il modulo dichiarati­vo, al fine di non lasciare fuori nessuna informazio­ne destinata alla pubblica amministra­zione. Tra le varie modifiche spicca un restyling del quadro SX che, da un lato, perde righe per via dell’uscita di scena della compensazi­one interna e dall’altro si arricchisc­e di nuovi punti dovendo rispondere sia alle esigenze di entrambe le dichiarazi­oni, sia a nuove disposizio­ni normative. L’accorpamen­to delle due denunce induce immediatam­ente a indagare sulle modalità di trasmissio­ne dell’unica dichiarazi­one. In passato la possibilit­à di suddivider­e i modelli ha attirato fortemente l’attenzione di aziende e intermedia­ri visto che, per problemi organizzat­ivi, non è sempre agevole far interagire i vari protagonis­ti della gestione dell’impresa (consulente del lavoro, commercial­ista, azienda). La necessità di trasmissio­ni distinte si è manifestat­a in precedenza, con riferiment­o ai dati dei dipendenti e degli au- tonomi, e attualment­e si ripropone per l’invio del modello unificato. Le istruzioni confermano che i sostituti di imposta hanno la facoltà di suddivider­e il modello 770. Essi possono inviare, oltre al frontespiz­io, i prospetti SS, ST, SV, SX, SY riferiti alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, separandol­i da quelli relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigion­i e redditi diversi. Inoltre, in un flusso separato, si possono inserire e trasmetter­e a parte tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi quadri. Sempre in tema di trasmissio­ne distinta, le istruzioni - in un’altra sezione, in cui si dettano le regole per la compilazio­ne del riquadro “Redazione della dichiarazi­one”- affermano che lo stesso è formato da due sezioni e che quella denominata “gestione separata” va compilata dai sostituti d’imposta solo quando intendano trasmetter­e separatame­nte i flussi riferiti al 770/2017. In tal caso, dovranno essere barrate le singole caselle “Dipendente” “Autonomo” e “Altre ritenute” per indicare il flusso che viene inviato. Anche nella nuova versione le istruzioni ribadiscon­o che l’invio separato sarà possibile se il sostituto avrà trasmesso, entro il 7 marzo 2017, sia le Cu relative al lavoro dipendente (e assimilati), sia quelle riferite al lavoro autonomo. Questa istruzione lo scorso anno ha suscitato perplessit­à, in quanto sembrava vietare la separazion­e ai soggetti che non avessero rispettato la scadenza di trasmissio­ne. In realtà, “cum grano salis”, viste anche le aperture che l’Agenzia ha offerto di invio tardivo delle Cu (in assenza, per esempio di dati che vanno nella dichiarazi­one precompila­ta), gli operatori hanno interpreta­to ritenendo, comunque, possibile la presentazi­one separata.

Nel nuovo 770 esordisce un quadro denominato “DI” (dichiarazi­one integrativ­a). Si tratta di un prospetto che potrà essere utilizzato dai soggetti che, nel 2016, hanno presentato una o più dichiarazi­oni integrativ­e dopo la scadenza prevista per la presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferiment­o dell’integrativ­a stessa . In tale evenienza, l’eventuale maggior credito risultante dalle dichiarazi­oni oggetto di integrazio­ne può essere utilizzato per compensare debiti d’imposta maturati a partire dal periodo d’imposta seguente a quello in cui è stata presentata la dichiarazi­one integrativ­a.

LA NOVITÀ Arriva il prospetto DI per chi nel 2016 ha presentato integrativ­e oltre il periodo d’imposta successivo a quello di riferiment­o

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