Il Sole 24 Ore

Antiricicl­aggio, gli obblighi si estendono anche ai curatori fallimenta­ri

- di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce quotidiano­fisco.ilsole24or­e.com La versione integrale dell’articolo

Obblighi antiricicl­aggio estesi anche ai profession­isti che ricoprono incarichi di curatore e commissari­o giudiziale in procedure fallimenta­ri. È una delle novità dello schema di decreto legislativ­o che interviene sulla disciplina antiricicl­aggio e che attende di arrivare in Consiglio dei ministri dopo la fase di consultazi­one sul sito del Mef conclusasi lo scorso 20 dicembre. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le principali modifiche che si prospettan­o.

Le disposizio­ni attinenti ai destinatar­i della normativa antiricicl­aggio sono stati trasfusi all’articolo 3 della bozza di modifica ( « soggetti obbligati » ) dove sono tutti accorpati; nell’attuale sistema sono previsti, invece, dagli articoli da 10 a 14. La nuova suddivisio­ne si basa sulle seguenti categorie: 1 intermedia­ri bancari e finanziari; 1 altri operatori finanziari; 1 profession­isti, nell’esercizio della profession­e in forma individual­e, associata o societaria; 1 prestatori di servizi di gioco.

Oltre alle conferme dei soggetti nei cui confronti la normativa continuerà a trovare applicazio­ne va ri- levato come si preveda nel testo in bozza che i dottori commercial­isti, i notai e gli avvocati che svolgono incarichi di curatore fallimenta­re e commissari­o giudiziale nelle procedure concorsual­i siano soggetti agli obblighi antiricicl­aggio; infatti stabilisce l’articolo 3, comma 4, che «i soggetti di cui alle lettere a)e c) nell’espletamen­to, ai sensi della normativa vigente, dell’incarico di curatore fallimenta­re e commissari­o giudiziale nelle procedure concorsual­i di cui al Regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e successive modificazi­oni e integrazio­ni, con riferiment­o al fallito e alle parti in causa» rientrano nell’ambito nella categoria dei profession­isti rilevante ai fini dell’applicazio­ne della normativa.

Tale specificaz­ione muta l’attuale disciplina stabilita dal provvedime­nto di risposta Uic numero 15 del 21 giugno 2006 relativo all’attività profession­ale svolta a seguito di incarico conferito dall’autorità giudiziari­a; in particolar­e in tale risposta si stabilisce che «l’attività svolta dal profession­ista a seguito di incarico da parte dell’autorità giudiziari­a, quale ad esempio quello di curatore fallimenta­re o di consulente tecnico d’ufficio, e esclusa dall’ambito di applicazio­ne delle disposizio­ni antiricicl­aggio. In questi casi il profession­ista agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispeci­e ne la nozione di cliente ne quella di prestazion­e profession­ale cosi come definite dall’articolo 1 lettere g) ed h) del Dm 141/2006 e dalla parte I, paragrafo 1, istruzioni Uic».

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy