Antiriciclaggio, gli obblighi si estendono anche ai curatori fallimentari
Obblighi antiriciclaggio estesi anche ai professionisti che ricoprono incarichi di curatore e commissario giudiziale in procedure fallimentari. È una delle novità dello schema di decreto legislativo che interviene sulla disciplina antiriciclaggio e che attende di arrivare in Consiglio dei ministri dopo la fase di consultazione sul sito del Mef conclusasi lo scorso 20 dicembre. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le principali modifiche che si prospettano.
Le disposizioni attinenti ai destinatari della normativa antiriciclaggio sono stati trasfusi all’articolo 3 della bozza di modifica ( « soggetti obbligati » ) dove sono tutti accorpati; nell’attuale sistema sono previsti, invece, dagli articoli da 10 a 14. La nuova suddivisione si basa sulle seguenti categorie: 1 intermediari bancari e finanziari; 1 altri operatori finanziari; 1 professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria; 1 prestatori di servizi di gioco.
Oltre alle conferme dei soggetti nei cui confronti la normativa continuerà a trovare applicazione va ri- levato come si preveda nel testo in bozza che i dottori commercialisti, i notai e gli avvocati che svolgono incarichi di curatore fallimentare e commissario giudiziale nelle procedure concorsuali siano soggetti agli obblighi antiriciclaggio; infatti stabilisce l’articolo 3, comma 4, che «i soggetti di cui alle lettere a)e c) nell’espletamento, ai sensi della normativa vigente, dell’incarico di curatore fallimentare e commissario giudiziale nelle procedure concorsuali di cui al Regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al fallito e alle parti in causa» rientrano nell’ambito nella categoria dei professionisti rilevante ai fini dell’applicazione della normativa.
Tale specificazione muta l’attuale disciplina stabilita dal provvedimento di risposta Uic numero 15 del 21 giugno 2006 relativo all’attività professionale svolta a seguito di incarico conferito dall’autorità giudiziaria; in particolare in tale risposta si stabilisce che «l’attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell’autorità giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio, e esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie ne la nozione di cliente ne quella di prestazione professionale cosi come definite dall’articolo 1 lettere g) ed h) del Dm 141/2006 e dalla parte I, paragrafo 1, istruzioni Uic».