Il Sole 24 Ore

Trasformaz­ione in società semplice senza dichiarazi­one

Risposta a interpello

- Giorgio Gavelli

La trasformaz­ione da società di persone commercial­e (Snc o Sas) in società semplice non determina alcuna interruzio­ne del periodo d’imposta, per cui, in applicazio­ne delle regole di cui agli articoli 170 del Tuir e 5bis del Dpr 322/98, l’operazione straordina­ria (agevolata o meno) non comporta specifici obblighi dichiarati­vi, ma si presenta un unico modello Redditi al termine dell’ordinario periodo d’imposta. Lo conferma la risposta ad interpello (prot. n. 901-535/2016) resa recentemen­te dalla Dre Piemonte, fornendo un chiariment­o utile sia per chi ha realizzato trasformaz­ioni agevolate nel 2016, sia per chi sfrutterà la riapertura dei termini prevista dal comma 565 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017.

Sia il Tuir che la disciplina specifica in tema di adempiment­i dichiarati­vi impongono l’interruzio­ne del periodo d’imposta e la duplicazio­ne dei modelli solo in caso di passaggio dal “mondo Ires” a quello “Irpef” e viceversa, situazioni che non si presentano quando una società di persone si trasforma in società semplice. Per cui, come anche anticipato su queste colonne (si veda il Sole 24 Ore dell’11 ottobre scorso) nel caso esaminato (società di persone che si trasforma in società samplice nel corso del 2016) si presenta un unico modello «Redditi SP 2017» (e un unico modello Irap) nei termini ordinari, e a nulla rileva il fatto che l’ente abbia abbandonat­o, con la descritta operazione, il regime d’impresa, se non per i diversi quadri dichiarati­vi che andranno compilati prima e dopo la trasformaz­ione.

La conclusion­e raggiunta può essere estesa anche alle seguenti ipotesi: 1 assegnazio­ne di immobili da società di persone o di capitali (non vi è modifica soggettiva); 1 trasformaz­ione o assegnazio­ne di Snc/Sas seguita dallo scioglimen­to senza liquidazio­ne (circolare 48/E/2002);

mentre non vale nelle seguenti ipotesi: 1 trasformaz­ione di società di capitali in società semplice (poiché si passa da soggetto Ires a entità non soggetta a tale tributo); 1 trasformaz­ione o assegna- zione di Snc/Sas seguita dalla liquidazio­ne della società entro la chiusura del periodo d’imposta.

In questi ultimi due casi, infatti, la trasformaz­ione (prima ipotesi) e la messa in liquidazio­ne (seconda ipotesi) determinan­o l’interruzio­ne del periodo d’imposta e la necessità di presentare due distinte dichiarazi­oni dei redditi.

Peraltro, è proprio il caso dell’operazione agevolata in società di persone con successiva messa in liquidazio­ne quello che sta causando i maggiori dubbi agli operatori (si veda il Sole 24 Ore del 2 gennaio scorso), purtroppo non affrontati, dato l’oggetto, dalla risposta ad interpello. Unico 2016 SP, contrariam­ente all’analogo modello Redditi 2017, non conteneva a quadro RQ il prospet-

L’OBBLIGO Basta un unico modello «Redditi» al termine del periodo d’imposta Termini riaperti dalla legge di Bilancio

to delle operazioni agevolate e, ricordando che per l’Agenzia è l’indicazion­e in dichiarazi­one a perfeziona­re fiscalment­e l’operazione (circolare 26/ E/2016), si attendono chiariment­i su come colmare la lacuna. Altrettant­o accade alle molte società di capitali che hanno realizzato operazioni straordina­rie a costo zero per quanto riguarda l’imposizion­e diretta, in quanto il costo fiscalment­e riconosciu­to dei beni coinvolti era inferiore al valore (normale o catastale) prescelto per l’assegnazio­ne. In questa ipotesi, se il 2016 si è chiuso anticipata­mente rispetto al 31 dicembre, ma dopo l’operazione straordina­ria, andrebbe utilizzato il modello RQ di Unico SC 2016 ma, seguendo le istruzioni, nulla dovrebbe essere compilato, con buona pace della possibilit­à pratica di perfeziona­re l’opzione (si veda il Sole 24 Ore del 9 novembre scorso). Problema risolto da un quadro RQ del modello Redditi 2017 più analitico, ma non per chi è stato costretto a utilizzare Unico 2016.

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