Fatture elettroniche anche per chi non opta per l’invio telematico
Lo scambio tra imprese
Veicolazione di fatture elettroniche B2B (da un’impresa verso un’altra) attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) anche in caso di mancato esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica dei dati entro il 31 marzo 2017. I dati non verranno tuttavia trattenuti dalle Entrate per cui i contribuenti saranno comunque obbligati alla comunicazione trimestrale. Questo uno dei principali chiarimenti forniti nel corso del Forum nazionale della Fatturazione elettronica ed e-procurement, giunto al quinto anno, tenutosi ieri a Roma presso la Direzione centrale dell’agenzia delle Entrate.
Altre anticipazioni riguardano l’imminente pubblicazione da parte dell’Agenzia di una circolare sui nuovi obblighi di comunicazione dati e liquidazione periodica Iva così come il rilascio, entro il mese di aprile, del model data semantico e cioè dello standard europeo per la “Core Invoice” per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici obbligatoria dal 2020 secondo la Direttiva 2014/55/EU.
La fatturazione elettronica, come sottolineato dal Direttore dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, costituisce infatti un processo oramai irreversibile sia per le disposizioni unionali che per quelle interne. Gli obblighi di trasmissione dei dati delle fatture, emesse e ricevute, contenuti nel Dl 193/2016 sembrano infatti rappresentare un passaggio indispensabile e funzionale alla fatturazione elettronica vera e propria e, in quanto tali, sono destinati a scomparire. Infatti trasmissione opzionale e comunicazioni obbligatorie presentano una serie di elementi comuni, e cioè la trasmissione degli stessi dati, un identico formato di comunicazione, modellato cioè sul tracciato “fatturapa”, e medesimi termini di trasmissione. Le differenze riguardano solamente la modalità di trasmissione: il contribuente che emette e riceve fatture elettroniche tramite Sdi, e ha esercitato l’opzione, è esonerato dall’adempimento obbligatorio delle comunicazioni dati.
L’utilizzo del Sistema di interscambio non è precluso al contrario per chi non esercita l’opzione: tuttavia, anche i dati delle fatture transitate da Sdi dovran- no essere oggetto di comunicazione dati obbligatoria. Infatti, mentre le disposizioni sulla trasmissione opzionale dei dati perseguono l’obiettivo indiretto di incentivare la fatturazione elettronica, le comunicazioni obbligatorie trimestrali del Dl 193/2016 hanno come finalità quella di ridurre il tax gap Iva italiano, cambiando il rapporto fisco-contribuente. L’agenzia delle Entrate, infatti, riceve e rielabora i dati in tempo reale così da metterli a disposizione del contribuente il quale potrà verificare direttamente eventuali discrepanze. Parallelamente, verrà ricostruita, in maniera presuntiva, l’Iva esigibile e quella detraibile sulla base dei dati comunicati: tutte le informazioni saranno utilizzate dall’amministrazione per l’analisi del rischio e il potenziamento della lotta alle frodi in caso di situazioni di mar-
cata evasione. In presenza di rilevanti difformità tra dati comunicati e dati risultanti, l’Agenzia invierà una comunicazione al contribuente così da spingerlo a ravvedersi.
Le Entrate sono comunque consapevoli delle difficoltà non solo tecniche, ma anche operative legate alla fatturazione elettronica. I clienti potrebbero infatti non accettare né generare e trasmettere documenti tramite Sdi, e andrebbe chiarito se e come sia possibile trasmettere o ricevere fatture da o nei confronti di clienti e fornitori non residenti. Una delle proposte per superare questa situazione di stallo è quella di rendere obbligatoria, con gradualità, la fatturazione elettronica anche tra privati, considerando ad esempio quanto già previsto dal 2018 per il tax free shopping: a tal fine si rende però opportuna e necessaria una cabina di regia unitaria, a cui lo stesso Forum potrebbe fornire supporto in termini di proposte normative e operative, per definire regole a monte condivise tra tutti gli attori del processo.