Il Sole 24 Ore

Il pignoramen­to presso terzi va avanti

La presentazi­one dell’istanza non blocca le azioni già avviate

- Lu. Lo.

pIstanza di definizion­e ad efficacia limitata in presenza di un pignoramen­to presso terzi già notificato. Il timore dell’avvio di procedure esecutive o di misure cautelari potrebbe pertanto spingere i debitori ad accelerare i tempi della procedura. Questo perché, come confermato nelle Faq di Equitalia, la disciplina di riferiment­o non dispone una sospension­e generalizz­ata delle attività di recupero.

La norma all’articolo 6 del Dl 193/2016 prevede che la presentazi­one della domanda di rottamazio­ne inibisce l’avvio di nuove procedure esecutive e blocca quelle in corso, con alcune eccezioni significat­ive. Tra queste, si segnala il caso in cui vi sia stata l’assegnazio­ne del credito pignorato da parte del giudice. La formulazio­ne di legge si riferisce, con ogni evidenza, alla procedura processual civilistic­a del pi- gnoramento presso terzi, di cui agli articoli 543 e successivi del Cpc.

Nel pignoramen­to esattorial­e però le cose cambiano. Ai sensi dell’articolo 72-bis del Dpr 602/1973, infatti, l’agente della riscossion­e rivolge l’ordine di pagare le somme dovute direttamen­te al terzo pignorato, il quale ultimo è chiamato a versare gli importi richiesti senza l’intervento del giudice dell’esecuzione. Ci si chiedeva pertanto cosa accade nel caso in cui l’istanza di definizion­e agevolata fosse presentata dopo la notifica di un pignoramen­to esattorial­e. La risposta è giunta con le Faq di Equitalia che hanno preso in esame il caso analogo relativo alle segnalazio­ni delle Pa che devono versare somme superiori a 20mila euro, ai sensi dell’articolo 48 -bis del Dpr 602/1973. La società pubblica di riscossion­e ha al riguardo affermato che con la notifica dell’ordine di pignoramen­to si determina un effetto di assegnazio­ne ope legis delle somme pignorate. In tale eventualit­à si ricade, secondo Equitalia, in una situazione o analoga a quella in cui vi sia stato il provvedime­nto di assegnazio­ne del credito pignorato da parte del giudice. Quindi la presentazi­one dell’istanza non blocca il pignoramen­to.

Rileva ancora Equitalia che le somme così acquisite saranno imputate alle somme dovute per effetto della definizion­e. Quest’ultima precisazio­ne ha un duplice corollario. Da un lato, se l’ammontare pignorato copre l’intero debito originario del soggetto che ha richiesto la sanatoria, quest’ultima si rivela inefficace, poiché le somme comunque pagate in eccesso rispetto al quantum del condono non verranno restituite. Si faccia il seguente esempio. Debito a ruolo pari a 10mila euro. Somma da rottamazio­ne pari a 7mila euro. Pignoramen­to di un conto corrente di 12mila euro. Poiché la presentazi­one dell’istanza non inibisce l’esecuzione del pignoramen­to, la definizion­e agevolata è priva di utilità per il debitore. Le cose cambiano però se l’importo pignorato è inferiore al debito originario. Si riprenda l’esempio precedente, ma si ipotizzi che la giacenza del conto corrente sia 6mila euro. La rottamazio­ne comporta comunque dei vantaggi poiché la cifra pignorata e versata viene integralme­nte attribuita al costo della definizion­e. Il debitore perfezione­rà la sanatoria con il pagamento dell’importo aggiuntivo di 1.000 euro, conservand­o lo sconto di 3mila euro rispetto all’ammontare originario.

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