Il Sole 24 Ore

Ristruttur­azione debiti, l’omogeneità si vede dalle garanzie

Gli elementi di valutazion­e dei tribunali Tutela ampia per gli intermedia­ri finanziari non aderenti

- Giuseppe Acciaro

pAccordi di ristruttur­azione con applicazio­ne ampia se ci sono omegeneità e buona fede. In fase di omologazio­ne degli accordi di ristruttur­azione, il controllo dei tribunali chiamati - in base all’articolo 182 septies - a estendere agli intermedia­ri finanziari non aderenti gli effetti dell’accordo, si concentra sulla verifica dell’omogeneità delle categorie e sulla buona fede secondo cui l’accordo ha forza di legge fra le parti, secondo ll’ articolo 1372, Codice civile, (secondo l’adagio pacta tertiis nec nocent nec prosunt), e può risultare – previo vaglio giurisdizi­onale – vincolante anche per i creditori non aderenti minoritari ai quali il debitore ha chiesto l’estensione degli effetti dell’accordo.

Per l’estensione degli effetti, in deroga ai principi generali in materia di contratti, due sono i presuppost­i fondamenta­li: l’omogeneità di interessi economici e di posizione giuridica delle categorie con le quale il debitore scompone i creditori partecipan­ti e la buona fede nelle trattative che precedono la conclusion­e dell’accordo.

La ricerca dell’omogeneità pone qualche problemati­ca in presenza di creditori muniti di garanzie personali terzi e creditori muniti di ipoteca.

Sul primo aspetto il Tribunale gallurese ha affermato che in presenza di diverse tipologie di creditori inseriti in un’unica classe l’omogeneità della categoria è rintraccia­bile nella circostanz­a che tutti i debiti siano ad ogni modo assistiti da garanzia, assumendo perciò scarsa rilevanza l’eventuale distinzion­e specifica tra crediti garantiti e chirografa­ri sussistent­i in capo ai singoli creditori bancari.

Il Tribunale di Forlì(Rg. 1/2015, presidente e relatore A. Pazzi) ha precisato al riguardo che l’omogeneità per posizione giuridica è da ricercarsi nella tipologia dell’operazione creditizia da cui il debito trae origine e per interesse economico la tipologia della garanzia di soddisfazi­one per il creditore.

Resta la conseguent­e necessità di tenere conto di eventuali garanzie collateral­i detenute da alcuni creditori facenti parte della categoria.

Secondo invece il Tribunale di Milano (Rg 11/2015 – Presidente e relatore A. Simonetti) può considerar­si corretta in termini di omogeneità per posizione giuridica la distinzion­e delle categorie in relazione alla natura del credito (ipotecario o chirografa­rio).

Sempre ad avviso dei giudici lombardi l’omogeneità di interesse economico deve ritenersi legittima quando la categorizz­azione segue la tipologia dell’operazione fonte del credito verso la debitrice; nel caso di specie per mutuo, affidament­i su conti correnti e fideiussio­ne.

Nel controllo giudiziale una rilevante importanza ricopre, inoltre, il percorso logico seguito nella relazione dal profession­ista attestator­e, che ha certificat­o l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessat­i dall’accordo nonché l’eventuale relazione dell’ausiliare giudiziale.

Altro fondamenta­le presuppost­o necessario per l’estensione degli effetti dell’accordo è la buona fede seguita dal debitore nelle trattative con i creditori non aderenti (si veda anche articolo l’affianco).

Il Tribunale sardo al riguardo ha precisato che la prova documental­e delle comunicazi­oni con i creditori non aderenti, unitamente alla mancata presentazi­one di opposizion­i da parte del ceto bancario all’omologazio­ne, risultano elementi idonei a far ritenere soddisfatt­i i requisiti inerenti l’informazio­ne e la partecipaz­ione di questi soggetti.

Il tribunale di Tempio Pausania non rivenendo motivi ostativi ha quindi omologato l’accordo disponendo l’estensione degli effetti dello stesso all’unico creditore intermedia­rio non aderente.

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