Ristrutturazione debiti, l’omogeneità si vede dalle garanzie
Gli elementi di valutazione dei tribunali Tutela ampia per gli intermediari finanziari non aderenti
pAccordi di ristrutturazione con applicazione ampia se ci sono omegeneità e buona fede. In fase di omologazione degli accordi di ristrutturazione, il controllo dei tribunali chiamati - in base all’articolo 182 septies - a estendere agli intermediari finanziari non aderenti gli effetti dell’accordo, si concentra sulla verifica dell’omogeneità delle categorie e sulla buona fede secondo cui l’accordo ha forza di legge fra le parti, secondo ll’ articolo 1372, Codice civile, (secondo l’adagio pacta tertiis nec nocent nec prosunt), e può risultare – previo vaglio giurisdizionale – vincolante anche per i creditori non aderenti minoritari ai quali il debitore ha chiesto l’estensione degli effetti dell’accordo.
Per l’estensione degli effetti, in deroga ai principi generali in materia di contratti, due sono i presupposti fondamentali: l’omogeneità di interessi economici e di posizione giuridica delle categorie con le quale il debitore scompone i creditori partecipanti e la buona fede nelle trattative che precedono la conclusione dell’accordo.
La ricerca dell’omogeneità pone qualche problematica in presenza di creditori muniti di garanzie personali terzi e creditori muniti di ipoteca.
Sul primo aspetto il Tribunale gallurese ha affermato che in presenza di diverse tipologie di creditori inseriti in un’unica classe l’omogeneità della categoria è rintracciabile nella circostanza che tutti i debiti siano ad ogni modo assistiti da garanzia, assumendo perciò scarsa rilevanza l’eventuale distinzione specifica tra crediti garantiti e chirografari sussistenti in capo ai singoli creditori bancari.
Il Tribunale di Forlì(Rg. 1/2015, presidente e relatore A. Pazzi) ha precisato al riguardo che l’omogeneità per posizione giuridica è da ricercarsi nella tipologia dell’operazione creditizia da cui il debito trae origine e per interesse economico la tipologia della garanzia di soddisfazione per il creditore.
Resta la conseguente necessità di tenere conto di eventuali garanzie collaterali detenute da alcuni creditori facenti parte della categoria.
Secondo invece il Tribunale di Milano (Rg 11/2015 – Presidente e relatore A. Simonetti) può considerarsi corretta in termini di omogeneità per posizione giuridica la distinzione delle categorie in relazione alla natura del credito (ipotecario o chirografario).
Sempre ad avviso dei giudici lombardi l’omogeneità di interesse economico deve ritenersi legittima quando la categorizzazione segue la tipologia dell’operazione fonte del credito verso la debitrice; nel caso di specie per mutuo, affidamenti su conti correnti e fideiussione.
Nel controllo giudiziale una rilevante importanza ricopre, inoltre, il percorso logico seguito nella relazione dal professionista attestatore, che ha certificato l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dall’accordo nonché l’eventuale relazione dell’ausiliare giudiziale.
Altro fondamentale presupposto necessario per l’estensione degli effetti dell’accordo è la buona fede seguita dal debitore nelle trattative con i creditori non aderenti (si veda anche articolo l’affianco).
Il Tribunale sardo al riguardo ha precisato che la prova documentale delle comunicazioni con i creditori non aderenti, unitamente alla mancata presentazione di opposizioni da parte del ceto bancario all’omologazione, risultano elementi idonei a far ritenere soddisfatti i requisiti inerenti l’informazione e la partecipazione di questi soggetti.
Il tribunale di Tempio Pausania non rivenendo motivi ostativi ha quindi omologato l’accordo disponendo l’estensione degli effetti dello stesso all’unico creditore intermediario non aderente.