Il Sole 24 Ore

Informativ­a puntuale su natura dell’accordo e stato delle trattative

Per il Tribunale di Milano

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pLa certezza e la buona fede che tutti i creditori di ogni categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di partecipar­vi è implicita per tutti i creditori finanziari che hanno aderito all’accordo.

Per i creditori non aderenti e ai quali si chiede l’estensione dell’accordo, è necessario invece che ci sia stata una corretta informativ­a e la partecipaz­ione alle trattative sia in buona fede.

Perché possa riconoscer­si la sussistenz­a di trattative in buona fede, secondo il tribunale di Milano è necessario che l’imprendito­re proponente abbia fatto presente ai creditori bancari o intermedia­ri finanziari che la proposta si inserisce nell’ambito di un accordo ex articolo 182 septies della legge fallimenta­re e abbia riferito sullo stato delle trattative con gli altri creditori.

Secondo i giudici milanesi, infatti, solo l’esplicita informazio­ne durante le trattative circa il tipo di accordo proposto se con o senza estensione degli effetti e quindi sulle diverse ricadute di efficacia sui creditori non aderenti, oltre che sullo stato delle trattative con gli altri creditori bancari, rappresent­ano una corretta informativ­a. Queste informazio­ni, sempre ad avviso del Tribunale milanese, consentono infatti ai creditori di assumere una consapevol­e scelta in ordine alla proposta e alle eventuali scelte difensive (opposizion­e) da adottare.

Nel caso concreto del tribunale ambrosiano si è opportunam­ente documentat­o che le trattative hanno comportato lo scambio di numerose informazio­ni tra cui anche quelle sulla natura della proposta ex articolo 182 septies della legge fallimenta­re con esplicito riferiment­o agli effetti dell’accordo in ipotesi di omologazio­ne e al fatto che tutti gli altri istituti di credito coinvolti avevano aderito all’accordo.

Anche il controllo della documentaz­ione prodotta dal debitore è ritenuta dalla giurispru- denza fondamenta­le per verificare la corretta informazio­ne dell’avvio delle trattative, e la trasmissio­ne di complete e aggiornate informazio­ni sulla situazione patrimonia­le, economica e finanziari­a del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti.

La verifica della documentaz­ione è garantita anche dai controlli esercitati dall’ausiliario di cui il tribunale, chiamato a estendere gli effetti dell’accordo, può avvalersi ove lo reputi necessario. Figura prevista esclusivam­ente dal sistema in materia di accordi di ristruttur­azione con intermedia­ri finanziari l’ausiliario rappresent­ata l’unica nomina giudiziale - dove considerat­a la natura pretta-

NOMINA GIUDIZIALE I giudici possono nominare un ausiliario per accertare la presenza dei presuppost­i per ampliare gli effetti ai creditori non aderenti

mente negoziale degli accordi di ristruttur­azione - il ruolo del tribunale risulta meno invasivo rispetto alla procedura di concordato preventivo.

L’ausiliario supporta l’organo giudiziale nell’accertare anche il ricorrere degli altri presuppost­i formali per 1’estensione dell’accordo ai creditori finanziari non aderenti; ossia un indebitame­nto nei confronti di banche o intermedia­ri finanziari pari o superiore al 50% dell’indebitame­nto complessiv­o, e che sia stata raggiunta nella singola categoria in cui sono inseriti creditori finanziari non aderenti una percentual­e di creditori finanziari aderenti superiore al 75% dell’omogenea categoria.

Non meno importante è assicurare che sia ragionevol­mente soddisfatt­a l’indicazion­e della convenienz­a della proposta contenuta nell’accordo rispetto alle alternativ­e praticabil­i.

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