Fattibilità giuridica primo presupposto
In tema di concordato preventivo con cessione totale dei beni, la fattibilità giuridica del piano costituisce presupposto di ammissibilità della proposta; quando a carico della società proponente sia stato disposto un sequestro preventivo di beni destinato alla confisca è sempre necessario ottenere dal giudice penale la cessazione del vincolo cautelare. Cassazione civile, Sezione I, sentenza del 20 dicembre 2016, n. 26329
A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO adottata dal debitore durante le trattative volte alla conclusione degli accordi stessi.
Sono questi i due principali aspetti su cui si è polarizzato, coerentemente con la consolidata giurisprudenza, il controllo del Tribunale di Tempio Pausania (Rg. 403/2016 del 15 dicembre 2016 - Presidente G. Cucca, relatore A. Pastori) chiamato a omologare un accordo di ristrutturazione ex articolo 182 bis con estensione degli effetti ai creditori non aderenti ex articolo 182 septies della legge fallimentare.
In via generale i giudici chiamati ad applicare l’istituto sono concordi nel ritenere che il legislatore abbia inteso perseguire il disegno di rendere gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari, piuttosto che contratti, ulteriori procedure concorsuali di stampo negoziale da affiancarsi ai concordati preventivi.
Le singolari caratteristiche di questi ultimi accordi si sottraggono, in ragione dell’espressa deroga prevista dall’articolo 182 septies della legge fallimentare alla disciplina di cui agli articoli 1372 e 1411 del Codice civile e, quindi, all’inquadramento generale fondato sull’applicazione dei principi generali in materia di contratti.
L’accordo con intermediari finanziari non soggiace infatti alla regola privatistica contrattuale