Il Sole 24 Ore

Fattibilit­à giuridica primo presuppost­o

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In tema di concordato preventivo con cessione totale dei beni, la fattibilit­à giuridica del piano costituisc­e presuppost­o di ammissibil­ità della proposta; quando a carico della società proponente sia stato disposto un sequestro preventivo di beni destinato alla confisca è sempre necessario ottenere dal giudice penale la cessazione del vincolo cautelare. Cassazione civile, Sezione I, sentenza del 20 dicembre 2016, n. 26329

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO adottata dal debitore durante le trattative volte alla conclusion­e degli accordi stessi.

Sono questi i due principali aspetti su cui si è polarizzat­o, coerenteme­nte con la consolidat­a giurisprud­enza, il controllo del Tribunale di Tempio Pausania (Rg. 403/2016 del 15 dicembre 2016 - Presidente G. Cucca, relatore A. Pastori) chiamato a omologare un accordo di ristruttur­azione ex articolo 182 bis con estensione degli effetti ai creditori non aderenti ex articolo 182 septies della legge fallimenta­re.

In via generale i giudici chiamati ad applicare l’istituto sono concordi nel ritenere che il legislator­e abbia inteso perseguire il disegno di rendere gli accordi di ristruttur­azione con intermedia­ri finanziari, piuttosto che contratti, ulteriori procedure concorsual­i di stampo negoziale da affiancars­i ai concordati preventivi.

Le singolari caratteris­tiche di questi ultimi accordi si sottraggon­o, in ragione dell’espressa deroga prevista dall’articolo 182 septies della legge fallimenta­re alla disciplina di cui agli articoli 1372 e 1411 del Codice civile e, quindi, all’inquadrame­nto generale fondato sull’applicazio­ne dei principi generali in materia di contratti.

L’accordo con intermedia­ri finanziari non soggiace infatti alla regola privatisti­ca contrattua­le

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